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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Integrazione del decreto di trasferimento per assenza del certificato di destinazione urbanistica
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Daniele Grava
Ponte nelle Alpi (BL)07/05/2025 17:03Integrazione del decreto di trasferimento per assenza del certificato di destinazione urbanistica
Buongiorno,
chiedo il Vostro aiuto sul seguente caso:
in una procedura endoesecutiva nella quale sono subentrato come professionista delegato in sostituzione di un altro collega mi trovo in questa situazione: decreto di trasferimento firmato dal giudice a luglio 2024; l'oggetto del trasferimento sono terreni. Al decreto non è allegato il certificato di destinazione urbanistica, pertanto il decreto, pur registrato presso l'agenzia delle entrate, non risulta trascritto visto il rifiuto del conservatore a norma dell'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Sempre lo stesso decreto riporta tra i soggetti "contro" i nominativi di persone che tra la data di emissione del decreto di trasferimento e la data odierna sono decedute, e di altre persone che sono decedute antecedentemente all'emissione del decreto di trasferimento. Da una visura catastale aggiornata sugli immobili oggetto di trasferimento, risultano subentrati gli eredi nella titolarità dei beni.
Ora, secondo Voi, come si dovrebbe procedere?
PROBLEMA 1: mancata allegazione del CDU al decreto di trasferimento:
a) con una correzione/integrazione del decreto di trasferimento (Cass., sez. III, 20 maggio 1993, n. 5751), (Cass., sez. III, 22 febbraio 1992, 2171). Se non sbaglio questa procedura comporterebbe l'annotazione a margine del precedente decreto dell' integrazione, tuttavia qui si pone il problema che il decreto originario non può essere trascritto. Mi chiedo inoltre se sia possibile integrare un atto nullo. Inoltre, le imposte da versare per la registrazione dell'integrazione (registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna, dunque per un totale di €. 600,00) su chi gravano? Andranno anticipate dall'aggiudicatario il quale potrà rivalersi sul precedente professionista delegato?
b) con la revoca del precedente decreto da parte del giudice delegato e la successiva emissione di un nuovo decreto di trasferimento corretto? Tale decreto andrebbe registrato nuovamente con il versamento delle relative imposte. Queste su chi gravano? E' possibile secondo voi per l'aggiudicatario chiedere il rimborso delle imposte versate per la registrazione del decreto di trasferimento revocato?
PROBLEMA 2:
Riguardo poi al decesso dei condividenti, agli eredi vanno effettuate le notifiche ex art. 599 cpc? E a loro è applicabile quanto sostenuto in altre discussioni (che però riguardavano casi di decesso del debitore) circa il fatto che il decreto di trasferimento vada trascritto nei confronti del de cuius?
Grazie in anticipo per la cortese risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
08/05/2025 08:39RE: Integrazione del decreto di trasferimento per assenza del certificato di destinazione urbanistica
A norma dell'art. 591-bis, comma 8 c.p.c. al decreto di trasferimento deve essere allegato "se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale".
Come correttamente osservato nella domanda, il decreto di trasferimento può essere modificato rettificato o integrato purché il bene trasferito e la persona dell'acquirente non muti.
A nostro avviso i costi della rettifica/integrazione non possono gravare sull'aggiudicatario, che non può subire le conseguenze di errori commessi dagli organi della procedura. Essi dunque saranno sostenuti dalla procedura medesima, la quale potrà chiederne la refusione al precedente professionista.
Quanto alla individuazione dei soggetti contro i quali il decreto va trascritto, rileviamo quanto segue.
Secondo la giurisprudenza nel processo esecutivo non trovano asilo gli artt. 299 e 300 c.p.c., e dunque "La sopravvenuta interdizione del debitore esecutato [evento cui è assimilabile la morte] non determina l'interruzione del processo esecutivo, la cui insensibilità ad eventi siffatti discende dal fatto che in esso – quale che sia la fase in cui si trova, ivi compresa, quindi, quella di versamento delle somme di conversione del pignoramento – non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio". Viceversa, con riferimento al caso in cui il decesso si verifichi dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ma prima del pignoramento, Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2000, n. 9365 ritiene che "per iniziare il processo esecutivo contro l'erede gli si deve nuovamente notificare il titolo esecutivo ed il precetto. Ove il creditore inizi l'esecuzione senza rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è onere del debitore proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere tale omissione e non può il Giudice dell'opposizione esaminare la questione d'ufficio" (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721)
Detto dunque della insensibilità della procedura all'evento della morte del debitore, secondo una prima tesi al fine di individuare il soggetto contro il quale trascrivere il decreto di trasferimento, occorrerebbe verificare preliminarmente se l'accettazione dell'eredità sia stata trascritta o meno. Infatti, al fine di assicurare il principio della continuità delle trascrizioni, ove l'accettazione dell'eredità fosse stata trascritta si imporrebbe la trascrizione del decreto di trasferimento contro gli eredi, potendosi trascrivere contro il debitore esecutato nel caso contrario.
Secondo altra opinione invece la trascrizione dovrebbe sempre avvenire contro il debitore esecutato, a prescindere dal fatto che i suoi eredi abbiano o meno accettato l'eredità.
Questa tesi ci pare maggiormente persuasiva. Essa parte dall'art. 2913 c.c., secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento". La norma, parlando di atti di alienazione, sembra far riferimento ad atti volontari posti in essere dall'esecutato. Ora detta disposizione rappresenta l'evoluzione della previsione di cui all'art. 2085 contenuta nel codice del 1865, secondo cui "il debitore non può alienare i beni" pignorati. Il divieto imponeva al debitore di astenersi dal compimento di atti di alienazione, ritenuti nulli di pieno diritto.
Con il codice del 1942 il legislatore è passato dalla imposizione di un divieto alla previsione dell'inefficacia-inopponibilità ai creditori, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene pignorato, valido ed efficace, è semplicemente non opponibile al creditore, con l'ulteriore conseguenza che in caso di estinzione della procedura l'atto mantiene la sua efficacia traslativa; la funzione della norma sarebbe allora quella di accordare protezione ai creditori da ogni possibile evento (ad eccezione degli acquisti a titolo originario) che potesse pregiudicare la loro tutela in sede esecutiva.
Dunque, si può concludere, il decreto di trasferimento, come va pronunciato nei confronti dell'esecutato (e contro di lui trascritto) che pure abbia posto in essere un atto di alienazione del bene pignorato allo stesso modo va ugualmente pronunciato e trascritto contro l'esecutato quante volte, dopo il pignoramento, si sia verificato un mutamento della titolarità del bene stesso non opponibile ai creditori.
Quindi, nel caso di morte dell'esecutato o di uno dei comproprietari che, pur non debitore, subisce la vendita coattiva del bene, il decreto va pronunciato contro il de cuius, e contro il de cuius va altresì trascritto.-
Monica Bino
PONTE NELLE ALPI (BL)08/05/2025 09:05RE: RE: Integrazione del decreto di trasferimento per assenza del certificato di destinazione urbanistica
Buongiorno, innanzi tutto grazie per la pronta e completa risposta.
Solo una precisazione: quanto da Voi affermato va bene nel caso di procedura esecutiva e di morte dell'esecutato, ma il caso di specie riguarda il decesso di un condividente non esecutato in una causa divisionale endoesecutiva.
Le considerazioni fatte possono essere le medesime circa la non applicabilità degli art. 299 / 300 cpc, posto che la divisione c.d. endoesecutiva (introdotta ai sensi degli artt. 600 e seguenti c.p.c.), integra un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, funzionalmente collegato alla espropriazione e, purtuttavia, strutturalmente autonomo rispetto ad essa. Ne consegue che detta divisione non è una fase del processo di esecuzione forzata su cui si innesta (Cass. 18 aprile 2012, n. 6072; Cass. 20 agosto 2018, n. 20817; Cass. 12 settembre 2024, n. 24550); essa deve, pertanto, svolgersi nell'ambito di un processo separato iscritto al ruolo degli affari contenziosi civili (è controverso se alla iscrizione della causa a ruolo debba provvedersi di ufficio o a cura del creditore interessato).
Grazie in anticipo per la cortese risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
08/05/2025 20:14RE: RE: RE: Integrazione del decreto di trasferimento per assenza del certificato di destinazione urbanistica
Valgono le medesime considerazione. Vige, infatti, la medesima regola della inopponibilità delle vicende successorie susseguenti al pignoramento (che, a ben vedere, quando ha ad oggetto una quota contiene in se la domanda di scioglimento della comunione, subordinata alla impossibilità di procedere alla separazione in natura). Invero, un conto è discutere circa la individuazione dei soggetti processualmente legittimati a coltivare il giudizio, altro è individuare il soggetto contro il quale va trascritto il decreto di trasferimento.
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