Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Domicilio digitale

  • Stefano D'Ercole

    Roma
    10/06/2025 18:49

    Domicilio digitale

    Buonasera a tutti,
    ho un dubbio su un pignoramento immobiliare notificato post Correttivo Cartabia senza che, negli avvisi dell'Ufficiale Giudiziario, fosse indicata la possibilità per il debitore di eleggere domicilio digitale.
    Non riesco, tuttavia, a capire se si tratti di una mera irregolarità che il debitore avrebbe dovuto contestare con un'opposizione agli atti esecutivi oppure di un vizio più grave che possa avere conseguenze sulla procedura esecutiva.
    Grazie in anticipo per le risposte
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/06/2025 08:49

      RE: Domicilio digitale

      Come correttamente osservato nella domanda, il nuovo art. 492 c.p.c. prevede ora che il debitore deve essere avvertito anche della possibilità di:
      indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi;
      eleggere un domicilio digitale speciale;
      effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente, con l'avviso che in difetto le comunicazioni si eseguiranno in cancelleria, "salvo quanto previsto dall'art 149-bis", per cui:
      quando il debitore abbia eletto un domicilio (fisico o digitale) le notificazioni e le comunicazioni andranno lì eseguite;
      quando l'elezione di domicilio manchi le notificazioni le comunicazioni si eseguono in cancelleria, a meno che il debitore sia soggetto per il quale la legge preveda l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, o si tratta di soggetto che ha eletto domicilio digitale ex art. 3-bis, comma 1-bis del CAD, nel qual caso esse andranno lì eseguite.
      Certamente non si tratta di un vizio suscettibile di inficiare la validità del pignoramento, atteso che esso non impedisce la produzione del vincolo di indisponibilità che esso determina.
      A questo proposito ricordiamo che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, "In tema di forma del pignoramento immobiliare, l'ingiunzione alla quale fa riferimento l'art. 555 cod. proc. civ., mediante il rinvio espresso all'art. 492 cod. proc. civ., consiste nel richiamo che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione ed i frutti di esso. Solo nel caso di omissione dell'ingiunzione di cui al primo comma dell'art. 492 cod. proc. civ. deve, pertanto, dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare mentre la mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 cod. proc. civ. determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell'atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge"(Cass., 12/4/2011, n. 8408).