Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DI ISTITUTO BANCARIO

  • Claudia Sala

    Brescia
    20/09/2024 17:19

    PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DI ISTITUTO BANCARIO

    Buongiorno, in qualità di legale di un istituto bancario ho ottenuto il pignoramento esecutivo immobiliare su di un immobile, sul quale la banca cliente ha un privilegio ipotecario.
    Da Certificazione notarile eseguita per pignoramento risulta che anche un altro Istituto bancario ha un privilegio ipotecario sullo stesso immobile.
    Devo provvedere a comunicare al Istituto bancario che sull'immobile c'è un pignoramento ipotecario da parte della mia banca cliente ?
    Ringrazio.
    • Zucchetti SG

      21/09/2024 08:56

      RE: PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DI ISTITUTO BANCARIO

      Il tema posto trova una sua disciplina all'interno dell'art. 498 c.p.c., a mente del quale debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, e tale è certamente il creditore ipotecario.
      Ai fini dell'assolvimento di questo onere, a ciascuno di tali creditori è notificato, entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. Pur in difetto di espressa previsione, taluni hanno ritenuto inoltre che nell'avviso debba essere indicato anche il tribunale di riferimento.
      Ai sensi del disposto dell'art. 160 disp. att. c.p.c., poi, occorre la sottoscrizione del creditore procedente, ma, qualora questi stia in giudizio mediante procuratore, l'avviso può essere sottoscritto dal medesimo in forza del generale disposto dell'art. 84 c.p.c.
      Il termine di cinque giorni dal pignoramento è ritenuto non perentorio, in considerazione del fatto che la norma non prevede alcuna sanzione per la tardiva sua notificazione.
      La norma prevede al terzo comma che in mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
      La ratio dell'avviso è certamente quella di mettere al corrente della pendenza dell'esecuzione quei particolari creditori che sono titolari di un credito avente un particolare legame con il bene esecutato e sui quali è destinato ad incidere l'effetto purgativo della vendita o dell'assegnazione (anche in ragione di ciò si ritiene che il termine di 5 giorni non sia perentorio).
      La conoscenza del pignoramento, infatti, rende possibile a costoro l'intervento nel processo esecutivo per realizzare, concretamente, il diritto di prelazione.
      Sulla scorta di questa ratio la giurisprudenza di legittimità, nell'esaminare la questione delle conseguenze del mancato avviso ai creditori iscritti, esclude che detta omissione determini la improseguibilità della procedura; la conseguenza dell'omesso avviso sarà quindi soltanto che il creditore procedente risponda, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti per il fatto di non aver potuto concorrere nella distribuzione del ricavato (Cass., 27/08/2014, n. 18336).
      • Claudia Sala

        Brescia
        23/09/2024 08:37

        RE: RE: PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DI ISTITUTO BANCARIO

        Buongiorno, se il Legale del creditore procedente non procede all'avviso ai creditori previsto dall'art. 498 c.p.c., può procedere il Custode ad avvisare i creditori ipotecari e/o segnalare in relazione al Giudice Esecutivo ?
        Ringrazio.
        Saluti.
        • Zucchetti SG

          23/09/2024 09:26

          RE: RE: RE: PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DI ISTITUTO BANCARIO

          Certamente non v'è una preclusione a carico del custode, il quale può certamente provvedere, sanando l'irregolarità
    • Claudia Sala

      Brescia
      23/09/2024 09:48

      RE: PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DI ISTITUTO BANCARIO

      In che modo può sanare a questa irregolarità ?
      Inviando pec ai creditori ipotecari ?
      • Zucchetti SG

        23/09/2024 10:07

        RE: RE: PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DI ISTITUTO BANCARIO

        L'art. 498 cpc parla di notifica, per cui sembra non ammettere equipollenti. Ad ogni buon conto, l'invio di una pec all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi mette il creditore nelle condizioni di intervenire.