Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

mancata rinnovazione trascrizione pignoramento dopo l'aggiudicazione ma prima della emissione del decreto di trasferimen...

  • Luigi Cocco

    Cagliari
    31/03/2018 12:15

    mancata rinnovazione trascrizione pignoramento dopo l'aggiudicazione ma prima della emissione del decreto di trasferimento

    Salve. Presento il caso
    In una procedura esecutiva, nel periodo intercorso tra l'avvenuta aggiudicazione dell'immobile e l'emissione del decreto di trasferimento, il creditore procedente ha omesso di rinnovare il pignoramento alla scadenza ventennale.
    La sentenza della cassazione 4751/16 ha enunciato il principio per cui la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare comporta la caducazione con efficacia ex tunc della procedura esecutiva, senza tuttavia precisare dei limiti con riferimento alla fase processuale in cui trovasi l'esecuzione.
    Nel caso in questione vi è stata recentemente un' ordinanza del Tribunale di Palermo del 20 dicembre 2017 (commentata dal Dott. CRIVELLI ALBERTO, Giudice del Tribunale di Monza nella rivista telematica IN EXECUTIVIS in data 15/02/2018) che consentirebbe al Giudice delle Esecuzioni di procedere all'emissione del Decreto di Trasferimento (insieme agli altri atti esecutivi come la sorte delle somme presenti e liquidare gli ausiliari), prima di disporre la chiusura formale del processo esecutivo.
    Se questa puo' essere una interpretazione per il caso, come bisogna comportarsi quando vi sono piu' lotti, di cui alcuni che si trovano nella citata fase tra aggiudicazione e emissione del decreto di trasferimento e gli altri lotti sono ancora nella fase della liquidazione?
    le somme incassate che sorte hanno? Il compenso per gli ausiliari e i rimborsi spese a che devono essere imputati?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2018 19:19

      RE: mancata rinnovazione trascrizione pignoramento dopo l'aggiudicazione ma prima della emissione del decreto di trasferimento

      La S. Corte, con la sentenza 11/03/2016, n. 4751- muovendo dalla riconosciuta centralità della trascrizione del pignoramento per il conseguimento degli scopi propri dell'esecuzione immobiliare e per la concreta possibilità di svolgimento dello stesso processo esecutivo – ha affermato che la mancata rinnovazione della medesima trascrizione, determinandone la cessazione dell'efficacia, è fattispecie che realizza la caducazione del processo esecutivo nella sua interezza e, pertanto, anche dell'atto di pignoramento nel suo essenziale contenuto di ingiunzione al debitore di non disporre del bene assoggettato ad espropriazione; ha aggiunto che resta preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, in modo da rivivificare l'originario pignoramento, sebbene con salvezza degli atti di disposizione medio tempore posti in essere da parte del debitore pignorato, per poi concludere che la rilevazione della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e la constatazione della cessazione della sua efficacia, travolgente anche il pignoramento (che va inquadrata tra le ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo), è affidata al potere di rilevazione officiosa del giudice dell'esecuzione.
      Il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza 20.12.2017, non si è posto in contrasto con detta decisione- la cui novità peraltro non sta tanto nelle conclusioni raggiunte quanto nella via argomentativa per raggiungerle- ma si è inserito nel solco tracciato dal giudice di legittimità prendendosi cura di ricordare che gli artt. 632, co. 2 c.p.c. e 187 bis disp. att. c.p.c. fanno salvi, in caso di estinzione del processo esecutivo, gli effetti dell'aggiudicazione già disposta; dopo di che il giudice afferma che questa regola non trova applicazione nel caso sottoposto al suo esame perché l'aggiudicazione era stata effettuata quando già si era verificato l'effetto estintivo, ossia successivamente alla scadenza del termine ventennale di efficacia della trascrizione del pignoramento. E' spiegato, infatti, nell'ordinanza citata che il giudice "allorché rilevi la sopravvenuta inefficacia della trascrizione del pignoramento deve prendere (e dare) atto dell'avvenuta produzione dell'effetto estintivo e astenersi dal compimento di qualunque atto esecutivo, finanche l'emanazione del decreto di trasferimento del bene che fosse stato aggiudicato dopo la produzione dell'effetto estintivo, essendo venuto meno il potere di procedere esecutivamente", nel mentre, nell'ipotesi in cui la vicenda estintiva si produca in epoca successiva all'aggiudicazione, quest'ultima è fatta salva, con la conseguenza che va emanato il decreto di trasferimento.
      Questa verifica deve fare anche lei e, nel caso in cui l'aggiudicazione sia avvenuta dopo il compimento del ventennio, poiché è senza effetto qualsiasi attività compiuta dopo tale effetto estintivo, coloro che sono risultati aggiudicatari hanno diritto di vedersi restituite le somme versate a titolo di cauzione, saldo prezzo e spese; nel caso, invece di salvezza dell'aggiudicazione, va emesso il decreto di trasferimento e il relativo ricavato deve essere consegnato a chi ha subito l'espropriazione (nei limiti, ovviamente, delle somme non distribuite che siano ancora nella disponibilità della procedura poiché non già versate, ad esempio, a un eventuale creditore fondiario).
      Va da sé, per quanto detto, che non vanno indette altre vendite e i beni già pignorati ritornano nella libera disponibilità del debitore che ha subito l'espropriazione, così come tutte le altre somme residue, detratte le spese sostenute.
      Zucchetti Sg Srl