Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Causa legale in Corte d'Appello

  • Maria Rosa Pedrazzoli

    Bassano del Grappa (VI)
    09/09/2020 15:53

    Causa legale in Corte d'Appello

    Un' azienda ha promosso una causa contro la società ora in Concordato, nel 2008 per un risarcimento danni e nel 2014 veniva condannata al pagamento delle spese legali e per CTU .
    Il 10.09.2015 la parte attrice impugnava la sentenza e la società che il 5.6.2015 depositava domanda di ammissione al Concordato preventivo ( ammesso alla stessa il 9.7.15) si costituiva chiedendone il rigetto. Il 20.01.2016 alla prima udienza la Corte d'Appello rinviava la causa al 14.03.2018.Con sentenza del 1.10.19 la Corte d' Appello così decide:
    in accoglimento parziale dell' appello condanna la società a pagare una certa somma alla parte attrice oltre ad interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo,
    condanna la società a rifondere all'appellante i 2/3 delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. L' 08.04.2020 la Corte d'Appello ordina la correzione di un errore materiale della sentenza.
    Il legale di controparte chiede che le spese legali vengano ammesse in prededuzione in quanto la società si è costituita in fase di concordato anche se non ancora omologato.
    Io pensavo di ammettere la società in chirografo come anche le spese legali di primo grado e in privilegio ex art. 2751 bis n.2 le spese dell'appello ( o in prededuzione?).
    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra opinione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2020 12:38

      RE: Causa legale in Corte d'Appello

      Non pertinente è il richiamo dell'art. 2751bis n. 2 c.c., in quanto questo riguarda il credito per il compenso del professionista incaricato dalla parte tenuta al pagamento (il proprio avvocato) e non le spese di causa dovute alla controparte.
      Queste ultime non godono di privilegio essendo relative a giudizi di cognizione, per cui si tratta di stabilire se sono assistite dalla prededuzione o meno. Sul punto non vi è uniformità di vedute, nel senso che vi è chi sostiene che la fonte delle spese è costituita dalla sentenza per cui, se questa interviene nei confronti del soggetto in procedura vanno collocate in prededuzione, ma la giurisprudenza di merito si sta orientando nel senso di negare tale collocazione perché esse comunque traggono origine dalla controversia iniziata prima della procedura.
      Le conviene scegliere questa seconda soluzione e vedere cosa decide il tribunale in sede di probabile opposizione allo stato passivo.
      Zucchetti SG srl
    • Maria Rosa Pedrazzoli

      Bassano del Grappa (VI)
      16/09/2020 10:18

      RE: Causa legale in Corte d'Appello

      Molte grazie per la risposta,
      potreste darmi qualche riferimento per la giurisprudenza di merito favorevole all'ammissione in chirografo?Ancora grazie .
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/09/2020 19:37

        RE: RE: Causa legale in Corte d'Appello

        Trib. Venezia 4 agosto 2017 n. 1867; Trib. Reggio Emilia, 06 febbraio 2013, entrambe riferite al concordato, che hanno utilizzato l'argomento secondo cui, se è vero che il credito per spese è statuito ed originato dalla sentenza definitoria del giudizio, la "causa" dello stesso credito è invero anteriore al deposito del ricorso per concordato preventivo da parte del debitore in quanto direttamente connesso con il credito oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale Veneziano ha in proposito ricordato come la Cassazione abbia più volte ribadito che nel concetto di causa deve essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito "al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore" (Cass. n. 16737/2007; Cass. n. 24427/2008; Cass. n. 578/2007).
        Ricordiamo che anche altri provvedimenti nello stesso senso, ma al momento non riusciamo a recuperarli.
        Zucchetti SG Srl
    • Cinzia Castelli

      firenze
      08/01/2021 19:51

      RE: Causa legale in Corte d'Appello

      Buonasera, vorrei sottoporvi il seguente quesito. Causa pendente in appello promossa dalla società fallita, interviene il fallimento prima che le controparti si costituiscano. Fanno insinuazione tempestiva per le spese legali di studio della controversia e non vengono ammessi perchè il credito non è contenuto in una sentenza definitiva. Non fanno opposizione. Dopo la domanda di insinuazione fanno la comparsa di costituzione verso la soc. in bonis, pur sapendo del fallimento e pur non avendo il fallimento riassunto la causa. A giudizio di appello estinto( senza alcuna condanna alle spese e senza alcuna riassunzione ovviamente) fanno domanda di insinuazione tardiva in prededuzione asserendo che il fallimento non ha rinunciato all'appello. A mio avviso non devono essere ammessi poichè con il fallimento il giudizio si interrompe automaticamente senza bisogno di pronuncia giudiziale e pertanto la loro costituzione verso la soc. in bonis deve ritnersi nulla poichè fatta verso soggetto inesistente. Inoltre erano ben a conoscenza del fallimento essendosi insinuati prima della comparsa e quindi avrebbero dovuto procedere in riassunzione anche ove non fosse stato dichiarto il giudizio interrotto. Inoltre le somme non sono contenute in una sentenza definitiva e comunque trarrebbero origine da una causa nata sorta prima del fallimento. Vi sarei grata di un vostro parere.
      Avv. Cinzia Castelli
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/01/2021 19:45

        RE: RE: Causa legale in Corte d'Appello

        E' pacifico che, a norma dell'art. 43 l. fall. il processo si interrompe automaticamente a seguito della dichiarazione di fallimento di una delle parti, nel mentre è controverso se il termine per la riassunzione decorra dalla data dell'evento interruttivo oppure da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata.
        Questa questione è stata di recente (cfr. Cass. 12/10/2020, n.21961) rimessa al primo presidente della Cassazione per l'assegnazione alle le Sezioni unite; tuttavia, anostro parere, quando si ha la prova inconfutabile che la parte è a conoscenza dell'evento interruttivo fallimento tanto da aver presentato domanda di insinuazione al passivo, questa conoscenza concreta supera e assorbe quella legale ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione in quanto la insinuazione per le spese di causa è incompatibile con l'interesse a procedere alla riassunzione.
        A questo punto la riassunzione avrebbe potuto farla solo il fallimento, se ancora in termine, ma in attesa la parte in bonis, anche in forza del principio di correttezza e lealtà, non avrebbe dovuto effettuare spese processuali inutili, quale quella per la costituzione in causa nel processo interrotto, dato che non avrebbe subito alcun pregiudizio nel costituirsi dopo l'eventuale riassunzione.
        Condividiamo, quindi, la sua proposta di rigettare la domanda.
        Zucchetti SG Srl