Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato Liquidatorio Eseguito - Somme incassate post decreto completa esecuzione concordato

  • Elisa Cattani

    Reggio Emilia (RE)
    24/10/2022 10:08

    Concordato Liquidatorio Eseguito - Somme incassate post decreto completa esecuzione concordato

    Buongiorno.
    Un concordato preventivo liquidatorio omologato con decreto del 12/11/2014 prevedeva la liquidazione di tutti gli assets aziendali a beneficio dei creditori della procedura. Nell'attivo il debitore prevedeva l'incasso di differenze da consolidamento derivanti dal contratto di consolidato fiscale in essere con la controllante per il periodo 2013 - 2015, già quantificato all'epoca della presentazione della proposta e del piano per quanto attiene l'annualità 2013, e solo ipotizzato per le annualità successive.
    Il piano concordatario prevedeva, con riferimento alle eventuali ulteriori poste attive da consolidato fiscale ritraibili per le annualità successive al 2013, alternativamente:
    - la disponibilità di un maggior fondo rischi in prededuzione
    - la copertura di un minor realizzo di attivo per mantenere la percentuale proposta a favore dei creditori
    - un possibile incremento della percentuale spettante ai creditori chirografari, "sino ad una percentuale massima del 2.20% di incremento, portando così prudenzialmente la percentuale di soddisfazione di questi dal 20.27% al 22.47%".
    La tempistica di esecuzione prevista per il concordato era di tre anni dall'omologa.
    La relazione ex art. 172 LF, con riferimento a tali poste di attivo future ed eventuali, ha ritenuto di non comprenderle nell'attivo concordatario, senza nulla precisare in relazione all'eventuale futuro incasso.
    In data 28/02/2019, in seguito all'esecuzione del riparto finale e dell'accantonamento delle somme a favore degli irreperibili, su istanza del Liquidatore Giudiziale, il Tribunale ha dichiarato la completa esecuzione del concordato liquidatorio de quo.
    Ad oggi, il conto corrente aperto a nome della procedura ha visto l'accredito di ulteriori somme derivanti dalla esecuzione del contratto di consolidato fiscale da parte della controllante, riferite alle annualità 2014, 2015 e 2016. E' inoltre possibile che ulteriori incassi avverranno in futuro con riferimento alle annualità successive al 2016. Preciso che la società debitrice ha chiuso la propria partita iva ed è stata cancellata dal registro imprese successivamente all'emissione del decreto di completa esecuzione del concordato (data cessazione 30/01/2020).
    Ritengo corretto, ad oggi, procedere con un ulteriore riparto a favore dei creditori concordatari con grado chirografario, che erano stati soddisfatti allora per una percentuale pari allo 0.71%, quindi ben al di sotto di quella prevista in relazione 172 LF (6.58%).
    Allo stesso modo saranno da trattare eventuali ulteriori incassi futuri.
    Concordate con tale impostazione?
    Ringrazio per un Vostro autorevole commento

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/10/2022 19:40

      RE: Concordato Liquidatorio Eseguito - Somme incassate post decreto completa esecuzione concordato

      Situazione abbastanza anomala in quanto, a fronte di un decreto di omologazione del novembre 2014 che contemplava nell'attivo da distribuire ai creditori l'incasso di differenze da consolidamento derivanti dal contratto di consolidato fiscale in essere con la controllante per il periodo 2013 – 2015, che avrebbe comportato un incremento della percentuale di soddisfazione del 2,20%, nel febbraio del 2019 veniva dichiarata , dopo l'esecuzione del riparto finale, la completa esecuzione del concordato in questione, e la società ammessa al concordato è stata cancellata dal registro imprese, con cancellazione della partita IVA.
      A questo punto il concordato è chiuso e gli organi della procedura sono decaduti, se non per gestire il deposito fatto in favore dei creditori irreperibili che, a quanto capiamo, è stato effettuato mantenendo aperto il conto della procedura, che ha permesso l'accredito delle somme future, considerate nel decreto di omologazione, ma neglette nel decreto di avvenuta esecuzione del concordato.
      In queste condizioni la soluzione da lei proposta di distribuire il sopravvenuto ai creditori chirografari è sicuramente la più pratica ed anche equa, ma giuridicamente non vediamo come giustificarla, dal momento che il tribunale ha già decretato che il concordato è stato eseguito. Le somme sopravvenute, pertanto dovrebbero essere destinate ai soci della società e cancellata, a meno che non si ritenga possibile la revoca del decreto di avvenuta esecuzione del concordato (non ci risultano precedenti in tal senso), che attuerebbe una specie di riapertura della procedura nell'ambito della quale procedere al riparto supplementare. .
      Zucchetti SG srl