Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato liquidatorio beni non inseriti nel concordato

  • Elena Pompeo

    Salerno
    24/11/2021 18:32

    concordato liquidatorio beni non inseriti nel concordato

    Salve. Sono il Commissario liquidatore di una società in concordato. L'amministratrice mi chiede di ritirare del ferro vecchio all'esterno del piazzale che, grazie all'aumento vertiginoso del valore del ferro, sembrerebbe valere circa 6 mila euro. La fattura sarà intestata alla società perchè ancora in bonis ma il denaro va sul conto corrente della società in bonis diverso dal conto corrente che ho acceso quale liquidatore?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/11/2021 17:49

      RE: concordato liquidatorio beni non inseriti nel concordato

      Lei dice di essere il commissario liquidatore di un concordato con cessione dei beni e questa dizione induce a ritenere che il concordato sia stato già omologato e che lei, già commissario, sia stato nominato anche liquidatore. Poi parla di società "ancora in bonis", che farebbe pensare ad un concordato non ancora iniziato o comunque ancora da omologare, anche se in questa fase il debitore non è in bonis; escludiamo che intenda riferirsi alla posizione del debitore dopo la chiusura a seguito della omologa ex art. 181 l. fall, perché non avrebbe detto "ancora in bonis", ma, semmai. "ritornato in bonis".
      In questa situazione di incertezza facciamo entrambe le ipotesi, che , cioè, il concordato non sia stato ancora omologato o che sia stato già omologato e si versi nella fase dell'esecuzione.
      In entrambi i casi il ferro, che in origine non era stato acquisto alla procedura perché di nessun valore, ora che ha acquisito valore e stante la richiesta dell'imprenditore entra a far parte dei beni messi a disposizione dei creditori e, allo scopo, deve essere regolarmente inventariato con la conseguenza che il ricavato della vendita di tale materiale verrà acquisito alla procedura.
      Se la vendita avviene nella fase ante omologa, la stessa deve essere eseguita dal debitore, previa autorizzazione del giudice delegato, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 167 l. fall., posto che il primo comma dello stesso articolo dispone che "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale"; ossia il commissario giudiziale non ha la disponibilità dei beni del debitore concordatario, a differenza del curatore fallimentare, in quanto nel concordato si ha uno spossessamento attenuato, nel senso descritto dalla norma citata.
      Dopo l'omologa i beni del debitore passano nella disponibilità della massa dei creditori, che provvede alla liquidazione a mezzo del liquidatore nominato dal tribunale e con le modalità indicate nel decreto di omologazione e seguendo quanto disppo0sto dall'art. 182 l.fall., per cui, in tal caso, la vendita è effettuata dal liquidatore.
      Zucchetti SG srl