Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L.F. - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

  • Paolo Evandri

    Petritoli (FM)
    18/02/2022 11:03

    Concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L.F. - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

    Sottopongo la seguente questione avente ad oggetto un pignoramento presso terzi nei confronti di una società ammessa a concordato preventivo "in bianco", con previsione di continuità aziendale.
    Giova preliminarmente una cronistoria della vicenda:
    il concordato è stato pubblicato nel RR.II. in data X;
    il creditore ha portato alla notifica il pignoramento in data X-1;
    la notifica alla banca terza pignorata è avvenuta in data X+1.
    Ad oggi, il conto corrente della concordataria è di fatto bloccato, non potendo questa disporre delle somme in esso presenti, e l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva non è ancora avvenuta ma è stata annunciata dal difensore del creditore procedente.

    Come noto l'art. 168 L.F. vieta di iniziare o proseguire le azioni esecutive sul patrimonio del debitore a pena di nullità, e in tale divieto rientra per certo anche il pignoramento presso terzi.

    Orbene, chiedo un Vs parere in merito alle seguenti questioni:
    1) La paventata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi da parte del creditore procedente, può essere intesa come atto di prosecuzione dell'azione? A mio parere sì, e pertanto soggetta a nullità ai sensi dell'art. 168 L.F.

    2) Ritengo come la concordataria debba far valere le proprie ragioni con l'opposizione davanti al G.E., chiedendo che sia dichiarata la IMPROCEDIBILITÀ/NULLITÀ DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 168 L.F., con conseguente svincolo immediato delle somme pignorate (In tal senso, Trib. Cassino 7/3/2016 in un caso perfettamente sovrapponibile, http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/14671).
    Tale soluzione renderebbe di nuovo operativo il conto corrente della concordataria con possibilità di salvaguardare la continuità aziendale.

    E' pur vero, però, e non sfugge a chi scrive, come molte pronunce vedano quale soluzione prospettata dai Giudicanti quella di dichiarare la mera IMPROSEGUIBILITA'/SOSPENSIONE/QUIESCENZA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: tale evenienza, a mio parere, seppure eviterebbe di arrivare all'ordinanza di assegnazione, comunque comporterebbe il congelamento delle somme pignorate, con indisponibilità delle stesse per la concordataria.
    Allora mi chiedo:
    stante quanto disposto dall'art. 624 c.p.c. (possibilità per il GE limitata alla SOSPENSIONE dell'esecuzione) e dall'art. 615 c.p.c. (possibilità per il G.E. limitata alla SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva del titolo), può il G.E. spingersi a dichiarare la NULLITA'/IMPROCEDIBILITA' della procedura esecutiva (come fatto da Trib. Cassino)? Se la risposta è affermativa, ciò accade in forza dell'art. 168 L.F.?

    3) Da un punto di vista eminentemente pratico, se il G.E. dovesse dichiarare la IMPROSEGUIBILITA'/SOSPENSIONE/QUIESCENZA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA, quale sarebbe la sorte delle somme pignorate? Dovrebbero rimanere congelate a garanzia del credito, con conseguente indisponibilità delle stesse e impedimento alla concordataria di portare avanti la continuità aziendale? Come ciò potrebbe essere sistematicamente coerente con il divieto di cui all'art. 168 L.F.?
    • Marco Bigari

      RAVENNA
      21/03/2023 11:22

      RE: Concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L.F. - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

      A mio parere, visto che l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato in data successiva alla pubblicazione della domanda sul registro delle imprese, è originariamente nullo e, pertanto, non può essere idoneo a radicare validamente una procedura esecutiva, sicché la stessa non può neppure essere iscritta a ruolo e la banca non avrebbe dovuto rilasciare la dichiarazione ex art. 547 cpc, anch'essa nulla ed inefficacie in via derivativa.
      Il rimedio processuale, in caso di resistenza del creditore o del terzo, è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc per ottenere la declaratoria di nullità del pignoramento e la liberazione della somma illegittimamente pignorata.
      La pronuncia di imporcedibilità / sospensione (in attesa dell'omologa) è ipotizzabile solo ove l'esecuzione sia validamente iniziata prima dell'apertura della procedura e cioè si sia correttamente radicata.