Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

decesso dell'assuntore di concordato fallimentare omologato non completamente eseguito

  • Marta Mascilongo

    Cattolica (RN)
    27/05/2020 13:12

    decesso dell'assuntore di concordato fallimentare omologato non completamente eseguito

    Sono il curatore di un fallimento di snc e dei soci falliti per estensione a fronte dei quali è stata depositata domanda di concordato fallimentare con assuntori, domanda che è stata successivamente omologata dal Tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame ex art. 129, comma 4, l.f.
    La proposta di concordato fallimentare prevedeva la cessione di tutto l'attivo fallimentare (composto da immobili, crediti commerciali, azioni pendenti ed esiti delle azioni revocatorie concluse ad eccezione delle disponibilità liquide e dei crediti derivanti dalla spese di soccombenza) previo ricevimento di una somma di denaro da distribuire ai creditori secondo determinate percentuali, con adempimenti da eseguirsi posti tutti a carico del curatore.
    Come curatore, divenuto definitivo il decreto di omologa della proposta, ho depositato il rendiconto dei vari fallimenti ex art. 130 l.f., ritualmente approvati dal Giudice Delegato senza che ad essi sia seguita la chiusura da parte del Tribunale. Di fatto ancora oggi non risulta emanato il relativo decreto di chiusura e ciò in ragione del fatto che il concordato fallimentare non è ancora completamente eseguito.
    Tra gli assuntori del concordato fallimentare vi erano anche due sorelle di un socio fallito ma durante l'esecuzione del concordato fallimentare una delle due è deceduta senza discendenti diretti.
    Preciso che ad oggi il concordato fallimentare non risulta ancora completamente eseguito, nel senso che, da un lato, la somma di denaro versata dagli assuntori è già stata distribuita ai creditori ma, dall'altro, ancora si deve provvedere alla formale stipula notarile di cessione dell'attivo fallimentare. Pertanto non è stato ancora adottato il provvedimento ex art. 136 l.f.
    Riterrei che, nonostante il fallimento ad oggi non risulti ancora formalmente chiuso con decreto del Tribunale, il socio fallito per effetto dell'omologa, abbia comunque riacquistato la capacità processuale attiva e passiva e dunque sia legittimato ad accettare pro quota l'eredità dell'assuntore sorella deceduta senza discendenti diretti. Potendo accettare l'eredità, in forza di un concordato fallimentare omologato anche se non ancora concluso, il socio fallito parteciperebbe conseguentemente anche alla stipula notarile di cessione dell'attivo fallimentare in qualità di erede dell'assuntore deceduto?
    Qualora invece, rispetto all'omologa del concordato prevalesse il fatto che il fallimento del socio non è ancora formalmente chiuso e non ancora emanato il provvedimento ex art. 136 l.f., per cui il socio fallito non fosse legittimato ad accettare l'eredità, e vi provvedesse al suo posto il curatore a favore della massa dei creditori, quali sarebbero le conseguenze ai fini dell'esecuzione del concordato fallimentare? Nello specifico la quota parte di attivo fallimentare da destinarsi all'assuntore deceduto in esecuzione del concordato fallimentare tornerebbe alla massa dei creditori e anche l'eventuale quota di legittima ereditata, entrambe come sopravvenienze attive da ripartire secondo le percentuali concordatarie?
    Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/05/2020 18:58

      RE: decesso dell'assuntore di concordato fallimentare omologato non completamente eseguito

      La questione è abbastanza complessa e richiede alcune precisazioni preliminari.
      Il punto di partenza è costituito dall'art. 130 l. fall., secondo il quale "La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129 (comma 1). Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento" (comma 2).
      Da questa disposizione si deduce che gli effetti sostanziali del concordato fallimentare, quale l'esdebitazione e gli effetti traslativi all'assuntore, si producono con il passaggio in giudicato del decreto di omologazione, salvo che gli stessi (il particolare il trasferimento dell'attivo e delle azioni) non sia rinviato alla esecuzione del concordato; nel mentre gli effetti processuali si producono con la dichiarazione di chiusura del fallimento, che il tribunale deve pronunciare una volta divenuto definitivo il decreto e approvato il conto gestione, salvo il rinvio di cui sopra. La norma precisa anche che è il tribunale che dichiara chiuso il fallimento, per cui gli effetti della chiusura discendono al decreto del tribunale emesso secondo le modalità dell'art. 119 con la conseguenza che, solo dopo tale provvedimento, il o i falliti ritornano in bonis e gli organi fallimentari rimangono in carica solo per svolgere un controllo sull'esecuzione del concordato o per svolgere gli altri adempimenti eventualmente indicati nel decreto di omologazione.
      Nella fattispecie non è stata dichiarare la chiusura del fallimento (che è cosa diversa dalla chiusura di cui all'art. 136, che riguarda la procedura concordataria e non quella fallimentare) per cui, al momento, la società e i soci sono ancora nello stato di falliti.
      In queste condizioni, il socio fallito potrebbe accettare l'eredità della sorella ma l'attivo sopravvenuto, detratte le spese, dovrebbe essere acquisito al fallimento ancora aperto; tuttavia questo attivo non sarebbe più utilizzabile per i creditori in quanto l'effetto della esdebitazione si è già realizzato con l'omologa del concordato ormai definitiva.
      A questo punto, o non si fa niente lasciando che il socio accetti l'eredità e il curatore spiega perché non procede all'acquisizione del beni all'attivo, oppure, più correttamente a nostro avviso, il curatore chiede al tribunale di dichiarare la chiusura del fallimento, tanto più che gli impegni degli assuntori sono stati già tutti eseguiti, in modo che il socio acquista l'eredità appena tornato in bonis.
      Zucchetti SG srl