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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
applicazione dell'art. 110 l.f. ove il decreto di omologa del c.p. non lo preveda espressamente
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Leonardo Quagliata
ROMA07/05/2025 23:07applicazione dell'art. 110 l.f. ove il decreto di omologa del c.p. non lo preveda espressamente
Nel decreto di omologa del c.p., risalente al 2014, è scritto:
"il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale; il piano di riparto dovrà essere comunicato anche al giudice delegato".
Si domanda se, in ogni caso, occorra richiedere al giudice delegato, ai sensi dell'art. 110 l.f., che ordini il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione, disponendo l'avviso a tutti i creditori.
Grazie, saluti.
Leonardo Quagliata-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/05/2025 12:28RE: applicazione dell'art. 110 l.f. ove il decreto di omologa del c.p. non lo preveda espressamente
Si tratta di interpretare il significato del provvedimento del giudice, per cui la fonte migliore cui rivolgersi è il giudice stesso. Peraltro il testo del provvedimento non è dei più chiari, per cui qualsiasi interpretazione da parte di altri, come ad esempio da parte nostra, ha un valore molto relativo indicando la lettura che possiamo fare noi ma che non sappiamo se effettivamente corrisponde all'intenzione e al volere del giudice.
Fatta questa indispensabile premessa, a nostro avviso, non occorre richiedere al giudice delegato, ai sensi dell'art. 110 l.f., che ordini il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione, disponendo l'avviso a tutti i creditori. Tanto desumiamo dal fatto che nel concordato, alla conclusione della liquidazione, non è prevista- né dalla legge fallimentare applicabile alla fattispecie né dal nuovo codice- una disciplina che regoli il riparto per cui è il tribunale dell'omologa che normalmente detta le disposizioni relative a tale attività; nella specie è presumibile che il tribunale, se avesse voluto applicare la normativa detata per il fallimento avrebbe semplicemente richiamato l'art. 110 l. fall, nel mentre ha indicato una disciplina che porevede un rapporto diretto tra liquidatore e creditori, stabilendo sia la periodicità (ripartire appena vi sono delle somme dispèonibili), sia i criteri (chiaro il riferimento al principio della priorità assoluta), sia la procedura (richiesta del parere del comitato dei creditorine del commissario). In questo schema la comunicazione "anche" al giudice delegato appare soltanto come la trasmissione degli atti in cancelleria (in via telematica) per dal modo al giudice di esaminare il progetto in vista della eventuale presentazione di osservazioni o contestazioni, in linea peraltro con la procedura detta dall'art. 220, comma 1, c.c.i.i. per il riparto nella liquidazione giudiziale, per il quale è il curatore che, nei termini in esso previsti, non "presenta" al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, come disposto dal primo comma dell'art. 110 l. fall., ma "trasmette" detti atti ai creditori, Evidentemente il tribunale del vicenda in esame si è ispirato a questa nuova procedura, sempre secondo la nostra lettura..
Zucchetti SG srl
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