Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

votazione in sede di adunanza dei creditori nel concordato preventivo

  • Massimo Cinesi

    Viterbo
    25/08/2016 12:01

    votazione in sede di adunanza dei creditori nel concordato preventivo

    Buonasera, in considerazione della specificità della previsione dell'art. 177 4co
    della legge fallimentare in tema di esclusione dal diritto di voto in sede di adunanza
    dei creditori, che pare non permetta interpretazioni analogiche, Vi invito a confermarmi la possibilità di espressione del voto da parte dell'amministratore e dei soci di una srl che risultano anche creditori della stessa. In ogni caso avrei piacere di conoscere il Vs parere.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti
    Massimo Cinesi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/08/2016 17:55

      RE: votazione in sede di adunanza dei creditori nel concordato preventivo

      La sua conclusione era certamente valida fino all'ultima modifica del quarto comma dell'art. 177 che non prevedeva, a differenza dell'art. 127 per il concordato fallimentare la esclusione dal voto delle società di gruppo, per cui si diceva che che quest'ultima norma non era applicabile al concordato preventivo data appunto la eccezionalità della normativa sull'esclusione del diritto di voto. Con il d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015 e applicabile ai concordati introdotti dopi il 21.8.2015 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) il quarto comma dell'art. 177 ha assunto la seguente formulazione: "Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato". Poiché lo scopo del riferimento alle società controllate, controllanti o soggette a comune controllo ha lo scopo di sterilizzare il voto di soggetti che coinvolti nella sorte della società concordataria, pensiamo che sia possibile una interpretazione estensiva (non analogica) della norma che escluda dal voto (non l'amministratore, ma) anche i soci persone fisiche che esercitino, per la loro quota, una funzione di controllo sulla società in concordato.
      Zucchetti Sg srl
      • Simone Giannecchini

        Lido di Camaiore (LU)
        22/03/2021 17:25

        RE: RE: votazione in sede di adunanza dei creditori nel concordato preventivo

        Buonasera,

        pertanto confermate che l'amministratore che vanti un credito nei confronti della società, non postergato su base volontaria, vota?

        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/03/2021 19:57

          RE: RE: RE: votazione in sede di adunanza dei creditori nel concordato preventivo

          I divieti posti dall'ult. comma dell'art. 177 l.fall. hanno lo scopo di vietare l'espressione del voto a chi si trovi in confitto di interessi, ossia quando vi è un contrasto tra l'interesse individuale del votante e l'interesse comune all'intera collettività, anche se questa non costituisce un distinto soggetto o centro d'imputazione di situazioni giuridiche. Orbene l'amministratore di una società di capitali, che sia creditore della società, ma non socio o anche se socio non in grado di esercitare un controllo sulla società debitrice, è da ritenere che non si trovi in conflitto di interessi e possa, pertanto, esprimere il voto. Sarà comunque il giudice, in relazione al caso concreto ad esprimersi ai sensi dell'art. 176 l. fall. qualora sorga una controversia.
          Zucchetti SG Srl