Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Agenzia pratiche auto e somme anticipate - transazione fiscale

  • Cristiano Desiderà

    PADOVA
    18/09/2025 11:17

    Agenzia pratiche auto e somme anticipate - transazione fiscale

    Gentilissimi esperti,

    in una procedura di concordato preventivo con transazione fiscale ex art 182 ter, in vista di un riparto parziale, in qualità di liquidatore giudiziale ho la necessità di comprendere come ripartire le somme anticipate da alcune agenzie di pratiche auto, in nome e per conto del soggetto in procedura, sostenute per la revisione di autoveicoli, o per le immatricolazioni o per l'aggiornamento del libretto di circolazione. Ebbene, escluse le somme aventi carattere locale (nel mio caso l'imposta provinciale di trascrizione/I.P.T.), le suddette somme anticipate e riguardanti tributi gestiti dallo Stato ritengo debbano subire la medesima riduzione, prevista nella transazione fiscale ex art. 182, subita dagli altri tributi di cui il pagamento, ridotto, è previsto a piano.
    Chiedo cortesemente un vostro parere sul punto.
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/09/2025 11:21

      RE: Agenzia pratiche auto e somme anticipate - transazione fiscale

      L'art. 2752 c.c. stabilisce che "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte … Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e …"

      L'art. 2758 c.c. stabilisce al primo comma che "I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno …"

      Entrambe le disposizioni si riferiscono chiaramente ed esclusivamente ai soli crediti degli enti impositori, mentre solo per l'IVA, tributo nel quale l'anticipazione da parte del cedente o prestatore è stabilita dalla legge, il secondo comma attribuisce a tale soggetto il medesimo privilegio: "Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto".

      Non esistendo analoga disposizione per i tributi indicati nel quesito, riteniamo che il credito di rivalsa delle agenzie non goda di alcun privilegio (analogamente, per fare un caso ben noto e comune, agli eventuali oneri fiscali sostenuti dal professionista e riaddebitati al cliente ex art. 15 del D.P.R. 633/72).