Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato Fallimentare – Attivo Insufficiente: Ordine di pagamento dei crediti prededucibili.
-
Umberto Di Pede
MATERA23/10/2024 11:08Concordato Fallimentare – Attivo Insufficiente: Ordine di pagamento dei crediti prededucibili.
Buongiorno, chiedo il vostro pregiato parere in merito ad un riparto tra prededuzioni.
Nel caso in oggetto, l'attivo è rappresentato da un concordato fallimentare omologato con assuntore. Il concordato prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione per un importo pari a € 200.000 (cifra indicativa).
Tra i debiti ammessi in prededuzione figurano:
a) campione fallimentare;
b) curatore;
c) stimatore;
d) legale della procedura;
e) professionista per difesa della curatela innanzi la commissione tributaria;
f) Imposta di registro a carico della curatela per la registrazione di una sentenza dove la curatela è parte soccombente;
g) Imu;
h) Spese consorzio (equiparabili alle spese condominiali) ammesse in prededuzione;
L'importo previsto, per il pagamento delle spese in prededuzione, dal concordato fallimentare omologato non sarà sufficiente a coprire tutte le spese in prededuzione. Pertanto, si dovrà procedere con la graduazione.
Pagamento integrale
a) Campione fallimentare
b) curatore;
c) stimatore;
d) legale della procedura;
e) professionista per difesa della curatela innanzi la commissione tributaria;
Pagamento proporzionale
f) Imposta di registro a carico della curatela per la registrazione di una sentenza dove la curatela è parte
soccombente;
g) Imu;
h) Spese consorzio (equiparabili alle spese condominiali) ammesse in prededuzione;
Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 111 bis l.f.: - "Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge" – nutro dei dubbi in merito ai punti F-G-H-.
Il punto F (imposta di registro) è considerata spesa di giustizia? Lo stesso vale per il punto G (IMU)? Se le spese di cui ai punti F e G sono considerate spese di giustizia, la loro graduazione può avvenire dopo il pagamento del punto E o devo includerli in una posizione paritetica nei punti precedenti?
Infine, posso considerare le spese del consorzio punto H dopo le spese precedenti?
Ringrazio per la risposta.-
Zucchetti SG
Vicenza23/10/2024 18:14RE: Concordato Fallimentare – Attivo Insufficiente: Ordine di pagamento dei crediti prededucibili.
L'ordine da lei esposto è corretto, ma abbiamo dubbi che nel caso si debba procedere alla graduazione delle prededuzioni per effetto della insufficienza della somma messa a disposizione dall'assuntore per la soddisfazione delle prededuzioni, in quanto in tal modo si violerebbe il principio della graduazione delle cause di prelazione potendo un creditore privilegiato concorsuale o anche chirografario essere soddisfatto senza che siano state integralmente pagate le prededuzioni, i titolari delle quali non partecipano infatti al voto proprio perché non dovrebbero avere alcun pregiudizio dal concordato. La norma di cui all'art. 111tbis l. fall. che richiede la graduazione delle prededuzioni in mancanza di attivo sufficiente a soddisfarle tutte fa riferimento, appunto, alla mancanza di attivo della procedura, nel mentre, nella fattispecie, vi è altro attivo che viene destinato ai creditori concorsuali.
Ed invero, il comma 4 dell'art. 124 l. fall. .ammette che il proponente possa limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, ma non accenna ai creditori prededucibili, sicchè la somma messa a disposizione per tale voce dall'assuntore deve ritenersi solo indicativa, basta sul calcolo preventivo presumibile delle spese della procedura e delle altre prededuzioni, di tal che se queste superano la somma messa a disposizione, vanno intaccate le disponibilità previste per il soddisfacimento degli altri creditori concorsuali rispettando l'ordine dei privilegi, per cui, alla fine, la maggior somma dovuta per le prededuzioni si scarica sulla percentuale dovuta ai chirografari.
Del resto, il concordato fallimentare, per pacifica giurisprudenza (v. ex plurimis, Cass. 13 novembre 2023, n. 31530; Cass. n. 27086 del 2022; Cass. n. 34249 del 2021; Cass. n. 27669 del 2021; Cass. n. 11925 del 2021, ecc.) non ha natura contrattuale, posto che i relativi effetti, anche traslativi, non derivano dalla convenzione delle parti ma dalla legge, che attribuisce alla omologazione l'effetto di sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa sono trasfusi e rimangono assorbiti; tanto che la stessa disciplina della risoluzione del concordato prescinde dall'accertamento della non imputabilità della causa, il cui esame "e' precluso dai limitati poteri spettanti al tribunale, il quale, non avendo altro compito che quello di accertare se il concordato sia stato eseguito o meno nei termini e con le modalità stabiliti dalla sentenza di omologazione, non gode di alcun margine di discrezionalità nella valutazione della gravità e dell'imputabilità dell'inadempimento" (Cass., 4 agosto 2017, n. 19604). E' impensabile quindi che il tribunale omologhi un concordato fallimentare che contrasti con il principio del rispetto dell'ordine della graduazione delle cause di prelazione, per cui l'omologa di un accordo che preveda lo stanziamento da parte dell'assuntore di una somma per far fronte alla prededuzioni è giustificata se si intende quell'importo come indicativo e non assoluto e immutabile.
Zucchetti SG srl
-