Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato Fallimentare - IVA

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    03/05/2022 18:47

    Concordato Fallimentare - IVA

    Buonasera,
    Premesso che:
    - vi è stato un decreto di omologa di un concordato fallimentare, con assuntore, imprenditore titolare di partita IVA;
    - all'interno del compendio che dovrà essere trasferito all'assuntore, sono contenuti solo immobili (fabbricati e terreni);
    - l'ufficio del registro dell' AE in merito all'imposta di registro da assolvere per la registrazione dell'omologa, ha applicato l'aliquota fissa proporzionale del 9% sul valore del prezzo pagato dall'assuntore per il compendio fallimentare;
    tanto premesso si sottopone il seguente
    QUESITO:
    è corretta tale applicazione (l'aliquota fissa proporzionale del 9% sul valore del prezzo pagato dall'assuntore) o il trasferimento può essere assoggettato ad Iva con il regime dell'inversione contabile.
    Dott. Umberto Di Pede
    Matera
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/05/2022 09:12

      RE: Concordato Fallimentare - IVA

      L'unica fonte ufficiale che ci risulta abbia affrontato la questione, pur occupandosi di altro problema, è la Circolare 27/2012, della quale qui di seguito citiamo stralci del punto 1.2.

      In primo luogo essa affronta l'annosa ma ora risolta questione dell'assoggettamento a imposta di registro fissa o proporzionale dell'omologa del concordato, distinguendo il caso di concordato con cessione dei beni, nel quale con l'omologa non vi è un trasferimento della proprietà (e quindi va tassata in misura fissa), da quello con terzo assuntore, nel quale con l'omologa vi è il trasferimento della proprietà all'assuntore, stabilendo chiaramente (e condivisibilmente) che "il decreto di omologa del concordato con intervento del terzo assuntore, in qualità di atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione delle 'stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti' ".

      Segue però un inciso che ci pare si attagli alla fattispecie in esame: "Resta fermo che tali atti non devono essere assoggettati all'imposta proporzionale nel caso in cui abbiano ad oggetto operazioni incluse nell'ambito applicativo dell'IVA, nel qual caso, in virtù del principio di alternatività IVA/ Registro di cui all'articolo 40 del TUR, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa".

      Riteniamo quindi che possa essere invocato l'assoggettamento a IVA (esclusi ovviamente i terreni agricoli) e quindi l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa; anche se, lo ripetiamo, la Circolare citata si occupa della questione solo incidentalmente e non possiamo quindi escludere che l'Agenzia possa insistere nella sua pretesa.