Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

parametri compenso commissario giudiziale

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    09/05/2025 12:27

    parametri compenso commissario giudiziale

    Buongiorno,
    per quanto riguarda il compenso del commissario giudiziale il DM n. 30 del 2012 all'art. 5 stabilisce che per quanto riguarda l'ammontare del passivo bisogna fare riferimento a quello risultante dall'inventario redatto ai sensi dell' art 172 legge fall. Ritenete che l'importo del passivo a cui fare riferimento sia comprensivo dell'intero debito chirografario ovvero solo della percentuale stimata di soddisfacimento del debito chirografario prevista nella relazione ex art 172 l.f.?

    grazie in anticipo per il riscontro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/05/2025 19:12

      RE: parametri compenso commissario giudiziale

      Quando l'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 richiama per il commissario del concordato l'applicazione dell'art. 1 comma 2"sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 l. fall.," in tende riferirsi non certo all'inventario dei beni, che rappresenta l'attivo, bensì "all'inventario" dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l.fall. presumibilmente riferito all'ammontare dei crediti che la proposta concordataria si propone di soddisfare. In realtà questa norma è stata molto criticata dalla Cassazione (Cass., 23.07.2023, n. 21959, che, pur trattando della liquidazione dell'attivo, come la precedente Cass. 6 giugno 2023, n. 15790), afferma che "Da ultimo, e sempre per completezza, si evidenzia che il richiamo dell'art. 5, comma 3, D.M. n. cit. ai criteri stabiliti dall'art. 1 per il compenso del curatore fallimentare, avuto riguardo non solo al comma 1 (che fa riferimento all'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione), ma anche al comma 2 (che riguarda l'ammontare del passivo risultante dall'inventario), integra un'ulteriore irragionevolezza del D.M. n. 30/2012, come detto segnalato in dottrina già all'indomani della sua emanazione, poiché, a differenza del curatore, il liquidatore non procede affatto alla verifica dei crediti, che rientrano nella sua sfera di attività ai più limitati fini, di stampo prettamente operativo, della ripartizione dell'attivo". da ciò anche la considerazione che, quanto al compenso, il limitato impegno dl commissario riguardo al passivo sia rapportato almeno a quello prospettato nella proposta concordataria (e non all'intero passivo a carico del debitore concordatario), che poi è il passivo che presumibilmente sarà soddisfatto, tant'è che lo stesso criterio è fissatodal comma 3 per il liquidatore.
      Zucchetti SG srl