Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

FORMAZIONE CLASSI CREDITORI CONCORDATO IN CONTINUITA'

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    26/09/2024 12:03

    FORMAZIONE CLASSI CREDITORI CONCORDATO IN CONTINUITA'

    Buongiorno
    In riferimento ad una situazione di concordato in continuità, uno dei creditori (INPS) individua come parametri di riferimento per l'accettazione della proposta di ristrutturazione del debito le seguenti % percentuali di soddisfazione:
    1) 100% sorte;
    2) 40% crediti per contributi in privilegio ex n. 8, comma 1, art. 2778 c.c.;
    3) soddisfazione degli accessori al 20% del loro ammontare per la parte privilegiata ex n. 8, comma 1, art. 2778 c.c.;
    4) la restante parte degradata al chirografo, soddisfazione nella misura del 10%.

    Sulla base di tale falcidia ed essendo presenti altri creditori chirografari (fornitori non privilegiati, somme degradate al chirografo di altri creditori privilegiati, ecc.), il debitore dovrebbe proporre anche per costoro una % di soddisfazione del 10%?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/09/2024 19:50

      RE: FORMAZIONE CLASSI CREDITORI CONCORDATO IN CONTINUITA'

      I crediti contributivi possono essere oggetto di transazione fiscale, che l'art. 88 c.c.i.i., nella versione che a giorni dovrebbe entrare in vigore, regola in modo più dettagliato rispetto al passato, prevedendo il trattamento per i crediti privilegiati e chirografari. Quanto a questi ultimi, l'ult. parte del comma 1 dell0'art. 88, stabilisce che "Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole". Questa norma indica il trattamento minino da riservare nella transazione ai crediti tributari e previdenziali, nel senso che a questi non può attribuirsi una percentuale inferiore a quella contemplata in favore degli altri chirografari o, in caso di formazione di classi, inferiore alla classe meglio trattata, ma non richiede che i crediti chirografari siano trattati allo stesso modo dei crediti tributari e previdenziali, in quanto attraverso la formazione delle classi si consentono trattamenti differenziati tra soggetti che si trovano nella stessa posizione giuridica. Pertanto, l'offerta del 10% al credito previdenziale comporta che ad altri chirografari possa essere offerto meno di tale aliquota, ma non di più.
      Zucchetti SG srl