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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO INESEGUITO
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Marco Scattolini
Macerata12/01/2022 13:19CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO INESEGUITO
Salve, chiedo se, in ipotesi di concordato preventivo liquidatorio ineseguito, oltre il termine di risoluzione ex art. 186 L.F., senza quindi che nessun creditore l'abbia risolto entro l'anno dall'ultimo adempimento, possa il creditore stesso procedere con l'istanza di fallimento.
Nel caso poi che il creditore possa procedere con l'istanza di fallimento, il credito, per assenza di risoluzione del CP, verrebbe ammesso scontando la falcidia della Procedura minore.
Grazie
Dott. Marco Scattolini-
Zucchetti SG
Vicenza12/01/2022 18:53RE: CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO INESEGUITO
Lei propone due questioni- tra loro interconnesse- su cui molto si è discusso negli ultimi anni, ma che hanno trovato di recente una adeguata soluzione.
Invero la possibilità per il creditore di avanzare domanda di fallimento, ai sensi dell'art. 6 L.F., nei confronti dell'impresa, già ammessa al concordato preventivo omologato, a prescindere dall'intervenuta risoluzione del detto concordato, può dirsi ormai principio consolidato della giurisprudenza della S Corte (Cass. n. 17703/2017; Cass.. n. 29632/2017; Cass. n. 26002/2018; ecc.).
L'altra questione degli effetti del fallimento omisso medio sull'entità- integrale o falcidiata- dei crediti concordatari da ammettere al passivo fallimentare e, segnatamente, se, in assenza di risoluzione, sia comunque possibile una reviviscenza delle obbligazioni originarie, oppure rimanga l'obbligazione come falcidiata dal concordato a causa dell'effetto esdebitatorio del decreto di omologazione del concordato non risolto, è stata anch'essa , dopo vari contrasti definita dalla Cassazione con una soluzione equilibrata. La S. Corte, infatti, proprio in tema di ammissione al passivo fallimentare, ha statuito che "occorre distinguere tra due diverse ipotesi: a)- qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione ex art. 186 L. fall. della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile"; b)- qualora invece sia scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui all'art. 186 L. fall., comma 3, e il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore nella citata misura falcidiata" (Cass. 22/06/2020, n.12085; conf. Cass. n. 26002/2018, Cass. n. 29632/ 2017).
Nel suo caso, quindi, si verserebbe in questa seconda ipotesi.
Zucchetti SG srl-
Rosella De Santis
BERGAMO16/02/2022 17:00RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO INESEGUITO
Gentili esperti, m'inserisco nella discussione per chiedere secondo voi qual'è il corretto comportamento da seguire da parte del liquidatore giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio ineseguito nel caso in cui i creditori non richiedano nè la risoluzione del concordato nè la dichiarazione di fallimento.
Grazie.-
Zucchetti SG
Vicenza16/02/2022 18:48RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO INESEGUITO
Qualche giorno fa le Sezioni unite della Cassazione, con la pronuncia del 14 febbraio 2022, n. 4696 hanno affermato, con riferimento alla dibattuta quaestio del cd. fallimento omisso medio, il principio di diritto secondo cui ""nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.".
Come vede anche le Sezioni Unite fanno riferimento alla iniziativa del debitore, dei creditori o del PM, che sono gli unici legittimati a chiedere il fallimento (il debitore in proprio e i creditori e il PM afare istanza di fallimento), per cui è del tutto evidente che né il liuiquidatore, né il commissario possono prendere tale iniziativa, né possono prendere qauella di chiedere la risoluzione, cui sono legittimati solo i creditori. Il liquidatore pertanto può solo segnalare l'inadempimento al commissario, il quale può circolarizzare la notizia tra i creditori e comunicarla al PM, che potrebbero, alla luce dell'indirizzo ormai affermato anche dalle Sezioni Unite, chiedere la dichiarazione di fallimento.
Zucchetti SG srl
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