Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Detraibilità IVA su fatture ricevute in esecuzione di riparto nel concordato con transazione fiscale

  • Manuela Giorgetti

    Milano
    01/06/2022 17:28

    Detraibilità IVA su fatture ricevute in esecuzione di riparto nel concordato con transazione fiscale

    Buongiorno, sottopongo il seguente quesito in materia di detraibilità dell'IVA su fatture emesse a seguito di riparto.
    Il contesto è un concordato preventivo in continuità che prevede il riconoscimento di una percentuale del 15% ai creditori chirografari e del 35% all'Erario per IVA, a seguito di transazione fiscale ex art. 182-ter LF.
    In sede di riparto si richiederà l'emissione di fatture rientranti in due fattispecie:
    a) Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per i quali l'IVA è stata riconosciuta con il medesimo grado di privilegio e sarà pertanto interamente corrisposta al creditore;
    b) Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 3 c.c. per i quali l'IVA sarà riconosciuta al chirografo, con successivo soddisfacimento in ragione del 15%.
    Ritengo che nel caso sub a) non vi sia "salto d'imposta" e che quindi l'IVA sulle fatture sia interamente detraibile.
    Nel caso sub b) il creditore è comunque tenuto al versamento integrale dell'IVA (senza possibilità di emissione di nota di variazione essendo l'imponibile interamente corrisposto); tuttavia l'orientamento prevalente espresso dalla Cassazione ritiene che la detraibilità debba essere limitata in capo alla società concordataria alla percentuale del 15% riconosciuta al creditore.
    Chiedo conferma della correttezza dell'approccio prospettato nei due casi.
    Da ultimo, chiedo se la quota detraibile (nella misura determinata in base a quanto sopra esposto) debba essere considerata "ante" e quindi portata in compensazione del debito erariale concorsuale ed, in tale caso, se debba essere ulteriormente falcidiata al 35%, percentuale di pagamento del debito IVA.
    Ringrazio per il prezioso contributo professionale fornito.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/06/2022 12:50

      RE: Detraibilità IVA su fatture ricevute in esecuzione di riparto nel concordato con transazione fiscale

      Non si tratta purtroppo di un "orientamento prevalente" ma di una sentenza che ci risulta per ora essere un caso isolato: la n. 18837/2020.

      Essa, pur se con una formulazione di non facile lettura, afferma e ribadisce più volte il principio di neutralità dell'IVA, principio cardine della legislazione e della giurisprudenza comunitaria.

      Ancor più chiare della sentenza della Suprema Corte sono le sentenze della Corte di Giustizia che essa cita, le quali, richiamando a loro volta precedenti conformi, affermano senza esitazioni che:

      - "Il sistema di detrazione istituito dalla sesta direttiva è infatti inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell'imposizione fiscale, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di attività di tale genere" (sen. C-437/06, punto 25)

      - "la Corte ha ripetutamente dichiarato che il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l'imprenditore dall'onere dell'IVA dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette all'IVA" (sent. C-204/13, punto 41)

      - "nella sua qualità di collettore d'imposta per conto dello Stato, l'imprenditore dev'essere sgravato interamente dall'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA" (sent. C-246/16, punto 23).


      Il principio è diametralmente opposto a quello affermato dalla mai sufficientemente vituperata Risoluzione 127/2008 dell'Agenzia delle Entrate, che ha affermato: "Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile".

      L'Agenzia delle Entrate ha motivato tale affermazione con la tutela degli interessi dell'Erario: "La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un'operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l'Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto".

      La Corte di Cassazione ha invece anteposto agli interessi dell'Erario i superiori interessi comunitari al principio cardine della neutralità dell'IVA per gli operatori economici.


      Tutto ciò premesso:

      - se si segue quella che fino a oggi è la tesi dell'Agenzia, come affermata nella Risoluzione 127/2008, i Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 3 c.c. potranno emettere fattura per l'importo ricevuto (imponibile + 15% dell'IVA) scorporando l'IVA da tale complessivo importo (ci vengono i brividi solo a descrivere il procedimento ...) e l'IVA esposta in tale fattura sarà per intero IVA detraibile per la società concordataria (ovviamente: IVA ante)

      - se si segue quella che invece è la tesi comunitaria, fatta propria della citata sentenza 18837/2020 della Suprema Corte, i percettori del riparto emetteranno la fattura per l'imponibile riscosso e l'intera IVA su tale importo, potranno emettere poi la nota di credito per sola IVA per l'85% del tributo non riscosso, e la società concordataria, indipendentemente dalla ricezione o meno della nota di credito, potrà portare in detrazione (sempre come IVA ante) solo il 15% dell'IVA, ovvero l'importo che ha effettivamente pagato.


      Infine, l'IVA portata in detrazione (100% o 15%) diminuirà il debito IVA ante procedura, "a monte" della falcidia prevista dal piano concordatario.