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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
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Fabio Titi
FORLI' (FC)23/11/2023 21:57Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
Buongiorno,
sono stato nominato Liquidatore Giudiziale nell'ambito di un concordato preventivo in continuità che prevede una componente liquidatoria di cessione di alcuni asset.
Nel decreto di omologa il Tribunale riporta il seguente passaggio:
- occorre "provvedere agli incombenti di cui all' art. 182 l. fall., in presenza di un'ampia componente liquidatoria e in conformità alle previsioni della proposta, facendo ricorso al nominativo del professionista indicato dalla società debitrice, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 182 e 28 l. fall., e che ha concordato il proprio compenso".
Nel Piano infatti è stato indicato e previsto un compenso pattuito con la società.
Orbene dopo circa un anno le attività poste in essere di liquidazione superano di gran lunga in termini di ore svolte rispetto a quelle preventivate e responsabilità assunte a tutela e massimizzazione degli interessi dei creditori sociali.
Al di là di ciò, comunque, già ex ante il compenso da me pattuito con la società, tenuto conto dei numeri della società, era inferiore a quello liquidabile ai sensi del dm 30 del 2012.
L'art. 182 lf richiama l'art. 39 che dispone che il compenso è liquidato dal Tribunale.
La prima domanda è: come si concilia la circostanza che il Tribunale abbia indicato nel decreto di omologa che lo scrivente ha già "concordato il proprio compenso" con l'art. 39 lf che dispone che anche il compenso del liquidatore è liquidato dal Tribunale ed è determinato in base al dm 30 del 2012?
Devo considerare il compenso ormai pattuito e citato nel decreto di omologa oppure non devo considerarlo poiché la liquidazione dello stesso deve avvenire secondo le ordinarie regole dell'art. 39 lf? Segnalo peraltro che la liquidazione in base all'art. 39 lf sarebbe ampiamente coperta da un fondo rischi per spese in prededuzione originariamente accantonato a Piano.
La seconda domanda è invece la seguente: qualora la risposta alla prima domanda sia che devo ormai tenere conto del compenso pattuito con la società, posso chiedere al Tribunale medesimo una revisione dello stesso alla luce delle maggiori attività svolte? In questo caso c'è qualche supporto normativo o giurisprudenziale che possa giustificare tale richiesta?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti-
Zucchetti SG
Vicenza24/11/2023 18:11RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
E' vero che l'art. 182, co. 2 L. fall. dispone che è applicabile al liquidatore l'art. 39, tuttavia va ricordato che il primo comma di tale norma prevede che il tribunale nomini nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione "se il concordato … non dispone diversamente". Tale inciso comporta che l'art. 182, nella parte in cui si prevede la nomina di un liquidatore giudiziale, la nomina del comitato e le modalità della liquidazione, funge da mera regolazione sussidiaria, da invocare solo ed esclusivamente in assenza di diversa disciplina organizzativa della liquidazione indicata dal piano. Nel suo caso il tribunale ha seguito questa linea, dato che ha nominato il liquidatore indicato dal debitore una volta controllato che aveva i requisiti di legge per coprire la carica e, visto che il debitore il professionista nominando avevano anche concordato il compenso per l'opera da prestare, ha accolto anche questa indicazione in applicazione del principio che l'accordo tra la parte e il professionista costituisce il criterio primario dettato dall'art. 2333 c.c. per la determinazione del compenso.. Restava al tribunale da controllare soltanto la convenienza per la massa ed i fatti danno ragione alla scelta effettuata in quanto il compenso pattuito si è dimostrato essere inferiore a quello liquidabile secondo tabelle,
Stante queste premesse di un compenso consensualmente determinato con il debitore è difficile che il tribunale possa modificarlo su sua richiesta in quanto lei che è il tecnico si è assunto il rischio di effettuare la prestazione liquidatoria al prezzo convenuto. Solo se nel corso della liquidazione sono emersi fatti imprevisti e imprevedibili che hanno aggravato la sua condizione da rendere del tutto squilibrata l'attività svolta rispetto al compenso pattuito, il tribunale potrebbe integrare il compenso su congiunta richiesta sua e del debitore.
Zucchetti SG srl-
Fabio Titi
FORLI' (FC)14/02/2024 10:22RE: RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
Buongiorno,
mi ricollego alla Vostra risposta e, ritenendo sussistenti gli elementi imprevisti e imprevedibili che giustificherebbero la richiesta di adeguamento del compenso, chiedo se il Tribunale, a fronte dell'istanza da produrre da parte del Liquidatore Giudiziale e dalla Società, debba esprimersi quindi sulla sussistenza dei fatti imprevisti e imprevedibili, sul nuovo intervenuto accordo fra Liquidatore Giudiziale e Società e sulla permanenza della convenienza per i creditori sociali.
Anticipo che l'adeguamento del compenso sarebbe ricompreso nel fondo rischi in prededuzione già stanziato a Piano (omologato) e che esso rimarrebbe inferiore alle tabelle ministeriali.
In altre parole in tutto questo il Comitato dei Creditori e il Commissario Giudiziale non intervengono?
Al di là di quanto disposto dall'art. 41 lf sul fatto che il Comitato dei creditori autorizza gli atti del Liquidatore Giudiziale e al di là del fatto che il Commissario Giudiziale vigila sull'andamento della liquidazione, lo stesso decreto di omologa emesso dal Tribunale stabilisce che per gli atti di straordinaria amministrazione il Liquidatore Giudiziale deve richiedere autorizzazione al Comitato dei Creditori e deve ottenere parere favorevole dal Commissario Giudiziale.
Mi chiedo quindi se la richiesta di adeguamento del compenso sia un atto di straordinaria amministrazione oppure no e, qualora lo fosse, quale ulteriore benestare deve fornire il Tribunale? Grazie. Cordiali saluti.-
Zucchetti SG
Vicenza15/02/2024 17:51RE: RE: RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
Gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione cui fa riferimento la norma attengono allo svolgimento dell'attività dell'organo nominato e riguardano quindi la gestione della dei beni (in senso lato) della procedura, nel mentre l richiesta del compenso o di integrazione dello stesso di tale organo riguarda costui ed, infatti, sia l'art. 39 l. fall. che il d.m. n. 32 del 2012 richiedono per la liquidazione una istanza dell'interessato e un decreto del giudice, senza prevedere una autorizzazione del comitato dei creditori. Nel suo caso, visto che chiede una integrazione del compenso pattuito alla luce di fatti nuovi imprevisti sopraggiunti, deve rivolgersi al tribunale rappresentando lo storico di quanto avvenuto e i motivi per cui chiede l'integrazione, ossia i fatti nuovi imprevisti e imprevedibili che hanno squilibrato il rapporto.
Zucchetti SG srl
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Giorgio Trasmondi
ROMA22/11/2024 11:55RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
Buongiorno,
più che risposta la mia è un affiancamento ad un un problema;
prima di accettare l'incarico di Liquidatore in un Concordato liquidatorio in continuità, ho concordato con il debitore, un compenso finale di 60.000,00.
Ora, nel corso del concordato la mia attività è aumentata ma non ho dovuto provvedere alla vendita dell'asset, a causa dell'intervento di un Terzo che rilevava al termine del secondo anno e con la vendita dell'asset già affidata ad IVG, tutti i debiti concordatari.
Tutto questo richiedeva da parte dello scrivente un'attento ed assiduo controllo, sia sulle cessioni, che suille ricevute che sui versamenti e sorattutto portava la propria attività ad operare ben oltre il biennio previsto nel piano concordatario.
Convinto che l'opera del Liquidatore Giudiziale fosse terminata (mancanza di attività da liquidare), mi vedevo invece ad operare attività di verifica e controllo anche su richiesta del GD e del Commissario Giudiziale.
Le somme depositate sul conto della società erano tutte state versate dal Terzo Interessato su mia richiesta e per la copertura di tutti i crediti in pre-deduzione.
Pensavo di dover depositare istanza di prelievo dell'importo pre-concordato ed invece il GD mi richiedeva un'istanza di liquidazione compenso per la quale veniva poi emesso decreto di liquidazione per € 35.000 al netto degli acconti, mentre al Commissario Giudiziale venivano riconosciuti € 110.000,00 (!!).
Mi resta solo il ricorso, ma domando: posso esigere la differenza al debitore e/o quindi al terzo interessato in virtù dell'impegno assuntosi in base al principio dettato dall'art. 2333 del Cod. Civ.?
Vi ringrazio per la risposta. Cordialissimi Saluti.-
Zucchetti SG
Vicenza25/11/2024 16:55RE: RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
Lei , a quanto capiamo, è stato nominato liquidatore in sede di omologa di un concordato preventivo e l'art. 182, comma 2, l. fall., richiama per il liquidatore (tra gli altri) l'art. 39, che tratta del compenso del curatore. Il comma 4 dell'art. 39 dispone quanto segue: "Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale". Norma ripresa pari pari dall'art. 137, comma 4, del codice della crisi, richiamato per il liquidatore dall'art. 114, comma2, per cui la conclusione della nullità dell'accordo da lei sottoscritto con il debitore permarrebbe anche nel caso la procedura in questione fosse assoggettata al nuovo codice.
Tanto evidentemente è stato tenuto presente dal Tribunale che ha liquidato il suo compenso applicando, presumibilmente, i parametri di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 concernente la determinazione del compenso spettante al liquidatore del concordato preventivo, stante appunto la nullità dell'accordo da lei sottoscritto; né deve meravigliare che al commissario sia stato liquidato un compenso superiore perché i parametri dettati per tale organo dai commi 1 e 2 del citato d.m. sono diversi.
Lei può impugnare, se ancora in tempo, il provvedimento del tribunale che ha liquidato il compenso sostenendo che il tribunale ha fatto una erronea applicazione dei criteri dettati dal decreto ministeriale, ma le sconsigliamo di fare leva sull'accordo che, come detto, è nullo e potrebbe anche procurarle qualche conseguenza sul piano penale.
Zucchetti SG srl-
Giorgio Trasmondi
ROMA25/11/2024 19:04RE: RE: RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
Grazie per la velocissima replica.
Sono parzialmente daccordo con la Vostra tesi.
L'accordo è nullo solo se questo viene cercato e ratificato dopo il conferimento dell'incarico, quindi dopo che il Tribunale ha investito il professionista dell'incarico di Liquidatore Giudiziale o di curatore. Qui c'è il penale tutta la vita.
Nel decreto di liquidazione onorari emesso dal Collegio, si legge: "omissis....rilevato che il compenso spettante al liquidatore Giudiziale è stato concordato con la proponente prima dell'accettazione dell'incarico di liquidatore nel compenso complessivo di omissis". .....rilevato l'attivo " omissis...". PQM liquida ......."omissis"
Non può quindi considerarsi un accordo nullo se viene riconosciuto dal Tribunale... giusto? e se è valido.... viene il pensiero che il compenso possa essere l'onorario deciso dal Tribunale PIU' quello relativo all'accordo pre - incarico... ma è solo una provocazione questa...
Grazie ancora.
G. T.-
Zucchetti SG
Vicenza26/11/2024 12:38RE: RE: RE: RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale
Per la verità dalla sua descrizione non è intervenuto nel caso un accordo pre incarico, in quanto lei, nella prima domanda scrive che "prima di accettare l'incarico di Liquidatore in un Concordato liquidatorio in continuità, ho concordato con il debitore, un compenso finale di 60.000,00", da cui abbiamo capito che l'accordo è intervenuto dopo la nomina e prima che accettasse l'incarico; e nello stesso senso si esprime anche il decreto del tribunale lì dove si dice: "rilevato che il compenso spettante al liquidatore Giudiziale è stato concordato con la proponente prima dell'accettazione dell'incarico di liquidatore". Del resto non si vedrebbe a che titolo lei stipula con il debitore un compenso per svolgere l'incarico di liquidatore se non ha ricevuto una tale nomina. Inoltre il tribunale, pur avendo dato atto dell'esistenza di un tale accordo, non ha liquidato il compenso in forza dello stesso, ma con riferimento all'attivo, seguendo probabilmente i criteri dell'art. 5, comma 3 del d.m. n. 30 del 2012, per cui il compenso concordato non si può dire che sia stato riconosciuto dal tribunale.
Zucchetti SG srl
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