Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparto con apporti da nuova finanza

  • Cristiano Desiderà

    PADOVA
    28/09/2022 18:27

    Riparto con apporti da nuova finanza

    Gentilissimi esperti,

    chiedo lumi in relazione ad un concordato in continuità, omologato, con transazione fiscale di una Srl, nel quale è intervenuta la cessione del ramo d'azienda ante omologa. Sono in fase di redazione di un primo riparto parziale e le masse attive disponibili, mobiliare ed immobiliare, sono costituite da:
    i) 1.000 da Nuova Finanza versata alla procedura dal debitore e dall'acquirente del ramo d'azienda;
    ii) 400 da cessione di immobile;
    iii) 700 da cessione di immobile ipotecato.
    Tralascio quanto al iii) che servirà al soddisfacimento del creditore ipotecario una volta dedotte le spese specifiche e generali (pro quota).
    Il piano prevede che la Nuova Finanza venga utilizzata per l'80% al soddisfacimento del credito di erario e previdenza, falcidiati. Il residuo (200), congiuntamente alla massa immobiliare "libera" (400), dovrà soddisfare integralmente i privilegiati. E qui viene il punto. Chiedo il vostro parere se sia corretta l'adozione di questa graduazione, che sovverte il principio granitico per cui grado inferiore non può essere soddisfatto prima di grado poziore (cfr. Cass. 8 giugno 2020, n.10884; Cass. 14 maggio 2019, n.12864; Cass., 8 giugno 2012, n. 9373) soprattutto nel caso in cui, liquidato tutto l'attivo, le somme disponibili (supponiamo 650 dei quali 600 già acquisiti) non fossero sufficienti a soddisfare integralmente i privilegiati (presenti a piano per 900).
    Ringrazio fin d'ora per la vostra professionalità e per il servizio che prestate.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/09/2022 18:44

      RE: Riparto con apporti da nuova finanza

      Il principio della graduazione nei termini da lei richiamati (absolute priority rule) è applicabile per quanto riguarda la distribuzione del ricavato dei beni del debitore, tranne eccezioni previste dalla legge. Regola ripresa anche dal nuovo codice per quanto riguarda i concordati liquidatori e attenuata nei concordati con continuità (art. 84, co. 6).
      Gli apporti di finanza esterna sono invece esclusi da questa regola e sono pertanto liberamente distribuibili, anche in violazione dell'ordine della graduazione dei privilegi e, quindi, nel suo caso, i 1.000 di finanza esterna possono essere nel piano assegnati in modo anche da soddisfare creditori di grado inferiore più di altri di grado potiore, proprio perché non si tratta del riparto dei beni del patrimonio del debitore posto a garanzia dei creditori e sul quale questi hanno uguale diritto di soddisfarsi, salvo le cause legittime di prelazione, giusto il disposto dell'art. 2741 c.c.
      Zucchetti SG srl
      • Cristiano Desiderà

        PADOVA
        29/09/2022 19:28

        RE: RE: Riparto con apporti da nuova finanza

        Ringrazio molto per la risposta. Tenuto conto di quanto detto, a questa Nuova Finanza, che non è tecnicamente una "massa", non dovranno essere dedotte spese specifiche e generali proprio perchè tale Nuova Finanza non fa parte del patrimonio del debitore e allo stesso tempo il successivo riparto parziale di tale somma non dovrà rispettare il vincolo di cui all'art. 113 co. 1. E' corretto questo comportamento? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/09/2022 19:32

          RE: RE: RE: Riparto con apporti da nuova finanza

          Corretto, anche se molto in questi casi dipende dagli accordi intervenuti circa la destinazione della nuova finanza. In mancanza di precisazioni circa le spese queste non incidono sull'apporto di terzi.
          Zucchetti SG srl