Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ADEMPIMENTI POST RIPARTO FINALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

  • Marco Carbone

    Roma
    20/11/2021 09:30

    ADEMPIMENTI POST RIPARTO FINALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

    Nel ringraziarVi per la pregevole attività di supporto che fornite, si chiede di conoscere quali sono gli eventuali adempimenti, normativi e di prassi, che il Commissario e/o il Liquidatore nell'ambito di un Concordato Preventivo devono porre in essere successivamente al riparto finale per considerare definitamente concluso il loro incarico.
    Nel ringraziarVi anticipatamente per l'attenzione che vorrete darmi, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/11/2021 19:08

      RE: ADEMPIMENTI POST RIPARTO FINALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

      A norma del comma 9 quinquies dell'art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 20, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162) "Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore". Quest'ultimo , a sua volta, prevede che "Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore".
      In sostanza, una volta conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale se si è trattato di concordato con continuità, e il liquidatore in caso di concordato con cessione dei beni, devono redigere questo rapporto riepilogativo finale seguendo lo schema dei rapporti fallimentari di cui al comma quinto dell'art. 33.
      Se vuol sapere le eventuali incombenze di natura fiscale, ce lo faccia sapere e passiamo la sua domanda alla sezione specializzata.
      Zucchetti SG srl