Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ammissione dei crediti in un fallimento dichiarato con concordato omologato non formalmente risolto

  • Lorenza Brienza

    Campobasso
    07/02/2023 12:51

    ammissione dei crediti in un fallimento dichiarato con concordato omologato non formalmente risolto

    Buongiorno sono curatore di un fallimento dichiarato con un concordato omologato non formalmente risolto. Il problema che mi pongo è il seguente: i crediti andranno ammessi al passivo per intero o tenendo conto della falcidia concordataria, visto che il concordato è stato omologato. Ho visto che nel forum è già presente una discussione simile, ma risale al 2017. Vorrei sapere se ci sono aggiornamenti anche a seguito di eventuali sentenze dei Tribunali.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/02/2023 20:09

      RE: ammissione dei crediti in un fallimento dichiarato con concordato omologato non formalmente risolto

      Sulla questione del fallimento omisso medio sono intervenute le sezioni unite della Cassazione (Cass. sez. un. 14/02/2022, n.4696) che hanno definitivamente accolto la tesi secondo cui "Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.".
      In effetti le sezioni unite hanno seguito l'indirizzo costante della stessa Corte (Cass. n. 17703/2017; Cass. n. 29632/2017; Cass. n. 26002/2018; Cass. n. 12085/2020, ravvisando un contrasto con la prevalente dottrina) e nel controbattere gli argomenti su cui si basa la tesi contraria, hanno, tra l'altro, evidenziato la diversa finalizzazione dei due istituti (del fallimento e della risoluzione) e come l'insolvenza "possa persistere L. Fall., ex art. 5, pur dopo l'omologa, anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti, e come la risoluzione operi non quale condizione di fallibilità, quanto soltanto al diverso fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero". Indubbiamente, affermano le sezioni unite, "tra risoluzione e fallimento esistano comunque imprescindibili correlazioni, ma questo sul piano - non della preclusione ma dell'entità (influenzata o no dal rispetto degli obblighi rimodulati) del credito insinuabile e, prima ancora, della misura dell'insolvenza rilevante. Ciò nel senso che: I) qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione L. Fall., ex art. 186, della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma della L. Fall., art. 184, posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; II) qualora invece sia scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui alla L. Fall., art. 186, comma 3 (...) ed il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore "nella citata misura falcidiata" (conf. Cass. n. 26002/2018; Cass. n. 12085/2020, cit.).
      Segua questa indicazione facendo la distinzione sopra menzionata.
      Zucchetti SG Srl
      • Lorenza Brienza

        Campobasso
        08/02/2023 19:41

        RE: RE: ammissione dei crediti in un fallimento dichiarato con concordato omologato non formalmente risolto

        Ringrazio per la risposta e preciso che il ricorso degli istanti (per la richiesta di fallimento e di risoluzione del concordato) è precedente al termine iniziale ed annuale per la proposizione della domanda di risoluzione (in particolare a causa della proroga per l'emergenza Covid il termine è slittato di 6 mesi). Il Tribunale quindi ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione ed ha accolto quella di fallimento. Alla data odierna il termine annuale ancora non è passato. Alla luce di ciò chiedo ulteriore precisazione.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/02/2023 18:03

          RE: RE: RE: ammissione dei crediti in un fallimento dichiarato con concordato omologato non formalmente risolto

          Si applica la prima delle due alternative indicate dalla sezioni unite che abbiamo descritta nella precedente risposta e, cioè: "qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione L. Fall., ex art. 186, della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma della L. Fall., art. 184, posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile".
          Alla luce della situazione da lei rappresentata, quindi, i creditori, nel suo caso, anche quelli anteriori coinvolti dal concordato, potranno insinuare nel fallimento i loro crediti per intero.
          Zucchetti SG srl