Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

COMPENSO COMMISSARIO NEL CONDORDATO CON RISERVA, POI DIVENTATO FALLIMENTO

  • Gisella Borghetti

    Solbiate Arno (VA)
    10/11/2022 10:06

    COMPENSO COMMISSARIO NEL CONDORDATO CON RISERVA, POI DIVENTATO FALLIMENTO

    Buongiorno,
    la Dott.ssa è stata nominata l'8/06/2022 commissario Giudiziale per una procedura di Concordato con riserva.
    Pochi mesi dopo, il 18/10/2022, è stato dichiarato il fallimento della società e la Dott.ssa è stata nominata Curatore fallimentare della stessa società.
    Le domande che vorrei porvi sono le seguenti:
    1- alla Dott.ssa spetta un compenso come commissario per il periodo di apertura del Concordato (4 mesi)
    2- se le spetta un compenso, su quali criteri/parametri?
    3- l'eventuale istanza di compenso deve partire dal Concordato (abbiamo ancora la posizione aperta in Fallco) oppure dal fallimento?
    4- se dovesse partire dal fallimento che natura avrebbe il credito? in prededuzioni o dovrà concorrere con gli altri crediti nel piano di riparto?

    vi ringrazio.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2022 19:02

      RE: COMPENSO COMMISSARIO NEL CONDORDATO CON RISERVA, POI DIVENTATO FALLIMENTO

      La legge fallimentare, a differenza del codice della crisi, non accenna al compenso del commissario nominato nella fase del concordato con riserva, ma ovviamente non lo esclude ed infatti nella prassi un compenso viene riconosciuto dato che il professionista nominato ha svolto una attività professionale che non può essere gratuita. In mancanza di una norma, le modalità utilizzate non sono uniformi; se il pre commissario cessa la sua attività con la fine di tale fase procedimentale, il compenso va liquidato autonomamente tenendo conto del lavoro svolto della durata della proc4dura della complessità dell'opera e così via o tenendo conto delle previsioni dettate per il commissario dal d.m. n. 30 del 2012, ridu cendo poi il risultato pe adeguarlo alla effettiva attività svolta; naturalmente lo stesso sistema può essere seguito anche nel caso il precommissario venga nominato commissario o, come nel suo caso, direttamente curatore della liquidazione giudiziale, tuttavia, in questi casi, il compenso può essere inglobato in quello del commissario o del curatore calcolato sulla base del d.m. citato, eventualmente tendendo più verso l'alto nel range previsto per i singoli scaglioni.
      In questo secondo caso, il curatore chiederà il compenso prospettando l'attività svolta precedentemente all'apertura della procedura finale; nell'altro caso, deve chiedere la liquidazione del compenso al tribunale della liquidazione giudiziale (dato che non è stato liquidato nella procedura minore), e trattasi di un credito in prededuzione il cui pagamento segue, pertanto, le regole del pagamento dei crediti prededucibili nella liquidazione giudiziale a norma degli artt. 222 e 223, che riprendono gli artt. 111bis e 111ter l. fall.
      Zucchetti SG srl