Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

  • Vincenzo Grimaldi

    Salerno
    20/02/2018 17:46

    CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

    Concordato "pieno" in continuità aziendale e successivo decreto di omologazione.
    Soddisfazione integrale di tutti i creditori in 5 anni con il ricavato previsto dalla continuità aziendale.
    E' corretto da parte del commissario giudiziale, considerare ai fini del compenso i valori di fatturato previsti nei 5 anni?
    Grazie mille.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/02/2018 20:54

      RE: CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

      No, perché l'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, dopo aver trattato nel primo comma del compenso del commissario "nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni" stabilisce al secondo comma: "Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1".
      Il che significa che nei concordati con continuità il compenso va parametrato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto dallo stesso commissario ex art. 172.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Massoli

        Milano
        31/03/2020 14:58

        RE: RE: CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

        Buongiorno, mi trovo sostanzialmente in una situazione simile, ma confesso che la risposta non mi pare "centrare" il tema della domanda, che è il trattamento dei flussi reddituali ai fini del compenso. Che tali flussi siano ricavati dal Piano o dalla relazione ex art. 172 L.F., poco importa: quello che rileva è se costituiscano o meno base di calcolo per il conteggio del compenso.
        La risposta lascia intendere, senza affermarlo esplicitamente, che con "attivo" e "passivo" il D.M. intenda riferirsi a valori patrimoniali, ma questo canone interpretativo a me pare del tutto fuorviante. Nessuno ha infatti mai dubitato che tra le voci "attive" di una qualsiasi procedura vadano conteggiate anche componenti di natura reddituale, ad esempio canoni (di affitto o di locazione), interessi e così via. Lo stesso vale per il passivo. Credo quindi che quando il D.M. fa riferimento ad "attivo" e "passivo" della procedura usi i due termini in senso atecnico per indicare entità di tipo finanziario.
        Venendo al caso del concordato in continuità, il tema riguarda quindi i flussi: ai fini del calcolo del compenso vanno considerati soltanto i flussi netti, o piuttosto i ricavi quanto all'attivo ed i costi quanto al passivo? In altri termini, se metto a servizio del soddisfacimento dei creditori 8 milioni di cash flow, questi saranno frutto (ad esempio) di ricavi per 100 milioni e costi per 92 milioni. Nel primo caso calcolo il compenso su 8 di attivo, nel secondo su 100 di attivo e 92 di passivo. Tutti questi i valori si troveranno sia nel Piano che nella Relazione dei commissari ex art. 172 L.F., magari leggermente modificati ma pur sempre reperibili. La vera domanda è se l'attivo dovrà essere 100 e il passivo 92, oppure se il compenso sarà calcolato (ceteris paribus) solo su 8.
        Osservo che se si ragionasse in questo secondo modo si avrebbe un compenso finale identico in due distinte procedure, la prima con ricavi di 100 e costi di 92, e la seconda con ricavi di 10.000 e costi di 99.992, ma si tratterebbe, a tutta evidenza, di due incarichi con impegni e rischi del tutto diversi.
        Osservo anche che nel concordato in continuità non è prevista la nomina del liquidatore giudiziale, quindi sarebbe paradossale che a fronte di un maggior impegno i commissari, a parità di altre condizioni, si vedrebbero riconosciuto un compenso assai minore.
        Ringrazio e saluto cordialmente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/03/2020 20:24

          RE: RE: RE: CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

          Per amore di precisione ci sembra ingenerosa la sua accusa di non aver centrato, nella risposta precedente, il tema della domanda, dal momento che noi abbiamo risposto esattamente a quanto ci veniva chiesto, esprimendo una opinione, che lei può non condividere, ma che era perfettamente attinente al tema proposto.
          Quanto al merito, esiste un decreto ministeriale che regola il compenso del commissario ed a questo bisogna noi ci siamo attenuti.
          Orbene questo decreto, che è il n. 30 del 2012, all'art. 5 distingue i compensi del commissario con riferimento a due tipologie di procedure concordatarie: quelle liquidatorie in cui siano previste forme di liquidazione dei beni (comma 1) e le procedure "diverse da quelle di cui al comma 1", ossia i concordati con continuità. Per questi il compenso è "determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
          Lei fa riferimento ai flussi, ma ci sembra difficile far rientrare i flussi nell'attivo e nel passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172, ossia ad inizio procedura; peraltro il concerto stesso di inventario richiama concetti statici in quanto l'inventario è la fotografia di un momento. Può essere sbagliato il meccanismo predisposto dal legislatore secondario, ma questa è la normativa da applicare. Se poi lei trova un tribunale che interpreta la norma citata nel senso da lei indicato, buon per lei.
          Zucchetti SG srl
          • Giovanni Massoli

            Milano
            01/04/2020 10:32

            RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

            Mi spiace che il tono del mio intervento sia stato percepito come censorio. Me ne scuso, ma vi assicuro che non era mia intenzione, anche perché apprezzo la vostra competenza, precisione e puntualità. Se intervengo nuovamente è proprio e soltanto perché mi interessa un confronto approfondito su un tema poco indagato.
            Personalmente continuo a pensare che il cuore del problema vada individuato nel concetto di attivo realizzato. Voi ribadite l'orientamento che il richiamo all'inventario indirizzi verso una nozione statica di attivo, ma si tratterebbe di un'interpretazione non soltanto distonica con tutto il contenuto del D.M., ma anche irragionevole sotto il profilo sistematico.
            Voi stessi, in altre occasioni (discussione Isabella Nano, 2/10/2014), avete richiamato giurisprudenza (Cass. 08/01/1998, n. 100; Cass. 03/07/1997, n. 5978; Cass. 02/12/1993, n. 11952) secondo cui deve comprendersi nel concetto di attivo realizzato, "non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita". E' vero che si tratta di sentenze che riguardano il fallimento, ma non si può non considerare che: a) il DM 30/2012, per quanto riguarda il compenso in caso di concordato liquidatorio, richiama i criteri di liquidazione del fallimento, quindi (e nessuno ha mai dubitato di questo) si applicherà senza dubbio in questo caso (vale a dire nel concordato liquidatorio) il concetto "esteso" di attivo realizzato, e si terrà quindi conto anche delle componenti di attivo (non frequenti, ma possibili) per così dire "non statiche"; b) lo stesso D.M. (ivi, art. 3) prevede, in caso di fallimento con esercizio provvisorio, un compenso "aggiuntivo" (che quindi si somma a quello ordinario) non soltanto sugli utili ma, si badi bene, anche sui ricavi. Si riconosce pertanto che alla prosecuzione dell'attività corrisponde un maggior impegno del curatore, che merita di essere compensato in aggiunta alla componente ordinaria.
            In un simile contesto mi sembra difficile interpretare il concetto di "inventario" in senso puramente statico in quanto si tratta di un'interpretazione asistematica e sperequativa. D'altronde, si rifletta un istante: nel caso del concordato in continuità di una società poco o per nulla patrimonializzata (il terziario è sempre più presente nel tessuto economico) l'attivo sarebbe pressoché nullo, e quindi corrispondentemente contenuto il compenso del commissario (ad onta, peraltro, del fatto che, come l'esperienza insegna, sono proprio le continuità nel settore dei servizi quelle che richiedono maggior impegno), quando invece è chiaro lo spirito che presiede alla determinazione dei compensi ex D.M. 30/2012, quello cioè di mettere in relazione la remunerazione del commissario alla massa di attivo realizzata, statica o dinamica che sia.
            Ringrazio dell'attenzione e auguro buon lavoro.





            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/04/2020 20:46

              RE: RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

              Proprio nello spirito che ci ha sempre animato nella conduzione di questo Forum di mantenere un colloquio con i nostri interlocutori, utile all'arricchimento cognitivo culturale anche nostro, ci permettiamo di dire che le sue considerazioni dovrebbe rivolgerle al legislatore in quanto hanno una valenza de jure condendo, ma non ci sembrano conciliabili con il testo normativo vigente di cui all'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012.
              Questa norma, come dicevamo nella precedente risposta, detta criteri diversi per la liquidazione del compenso del commissario a seconda che si tratti di concordato liquidatorio o di continuità. Nel primo caso tiene conto dei risultati della liquidazione in quanto stabilisce che "il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 l.fall."; nel secondo caso, mancando la liquidazione, il legislatore ha preso come parametro il valore di inventario in quanto prevede che "il compenso è determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 l. fall.".
              Queste norme sono state criticate, non nel senso da lei prospettato, ma al contrario, per il maggior compenso assicurato nei concordati non liquidatori in considerazione del fatto che l'attivo realizzato è normalmente inferiore a quello inventariato. Ad ogni modo, comunque si calcoli l'attivo realizzato, è testualmente stabilito che nei concordati non liquidatori l'attivo su cui parametrare il compenso è l'attivo inventariato ai sensi dell'art. 172 e nell'attivo inventariato non crediamo proprio che possano rientrare i flussi o gli utili determinati dall'attività svolta in pendenza di procedura o in esecuzione della stessa, se non altro perché l'inventario è il primo atto che il commissario compie dopo il conferimento dell'incarico e fotografa la situazione dell'attivo in quel momento. Per questo dicevamo che il dato testuale normativo ci sembra insuperabile.
              Peraltro, le sue considerazioni sul concetto di attivo realizzato- che si ripete è concetto non riferibile al concordato in continuità- non ci sembra che siano di aiuto alla sua tesi. E' vero che noi abbiamo sempre detto che nell'attivo realizzato rientrano tutte le liquidità acquisite all'attivo, ma queste, ove si parli di fallimento o di concordato liquidatorio, non possono che essere il ricavato dei beni, materiali e immateriali, mobili e immobili, messi a disposizione dei creditori e non certo i flussi di una gestione che non è contemplata in queste fattispecie legislative a carattere liquidatorio. Ed, infatti, quando nel fallimento si attua l'esercizio provvisorio, solo allora l'art. 3 del citato decreto ministeriale prevede che al "curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio", perché, in tal caso, il curatore ha svolto una attività ulteriore rispetto a quella ordinaria di conservazione, liquidazione dei beni e ripartizione del ricavato.
              Questo dato evidenzia che il legislatore, ove ha ritenuto di compensare l'attività di gestione svolta dal curatore, lo ha espressamente previsto con apposita norma, da cui si può agevolmente dedurre che ove non abbia disposto allo stesso modo, il concetto dell'utile edei ricavi non va preso in considerazione, salvo che non si possa parlare di una omissione involontaria, frutto di errore. Orbene, la disposizione di cui all'art. 3 non è riprodotta nella parte dedicata al compenso del commissario nel concordato, non per dimenticanza, ma per la semplice ragione che "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa" (art. 167 co. 1) e il commissario, a differenza del curatore, esercita solo una vigilanza sull'attività del debitore, anche su quella di gestione dell'impresa, ove questa venga mantenuta, fermo restando che in caso di concordato liquidatorio alla effettiva liquidazione provvede un altro organo, il liquidatore, che ha diritto ad altro compenso. Se proprio di sperequazione vuol parlarsi, questa è a sfavore del curatore che ha compiti ben più pregnanti di quelli del commissario (procede anche alla formazione del passivo a differenza del commissario) e viene pagato allo stesso modo in quanto vengono applicate le stesse percentuali, o anche meno, ove dette percentuali vengano applicate all'attivo inventariato invece che a quello realizzato.
              Ci sembra, cioè, che proprio le considerazioni da lei svolte avvalorino la tesi che, alla luce della normativa oggi esistente, nell'attivo inventariato ex art. 172 l. fall., cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, non rientrino i flussi generati dell'attività proseguita, perché la norma non lo prevede, perché i flussi non possono rientrare concettualmente nella previsione dell'inventario, perché i criteri di determinazione del compenso del commissario già tengono conto dell'attività di vigilanza sulla amministrazione del patrimonio e gestione dell'impresa lasciata al debitore. Questa a noi non sembra "un'interpretazione asistematica e sperequativa", ma aderente a dato normativo e alla ratio legis; se poi tale meccanismo di calcolo è ingiusto, questo è altro problema e il suo contributo al Forum può essere di stimolo a sollecitare un mutamento delle regole.
              In ogni caso, come abbiamo sempre detto, lo scopo del Forum non è convincere gli interlocutori alle nostre interpretazioni, ma discutere di temi giuridici fallimentari, per cui se rimane convinto delle sue idee, provi a chiedere il compenso calcolato secondo i criteri da lei indicati e veda che succede. Se il Tribunale accoglie la sua richiesta avremmo finalmente un precedente che ben volentieri esamineremo in una futura discussione sullo stesso tema.
              Zucchetti SG srl
              • Giovanni Massoli

                Milano
                02/04/2020 16:15

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

                Potrei riprendere dalla fine del Vostro intervento e segnalare un precedente, ma preferisco mantenere il confronto sul livello di "arricchimento cognitivo e culturale", come Voi dite, che è poi quello che anche a me più interessa.
                Sono un povero commercialista e quindi non vorrei avventurarmi in territori insidiosi, ma mi pare che attribuire al mio intervento solo una valenza de jure condendo sia limitativo. Stiamo infatti ragionando di un testo normativo regolamentare, non autonomamente impugnabile per questioni di legittimità costituzionale, e quindi da ricondurre obbligatoriamente in via interpretativa (qualora ce ne fosse la necessità; necessità che io peraltro non ravviso, come dirò più avanti) ad un contesto di uguaglianza di trattamento di situazioni analoghe.
                Tornando al merito, il pivot della Vostra posizione risiede nel dato testuale. Il riferimento all'inventario per la determinazione del compenso nel caso di concordato non soltanto liquidatorio sarebbe insuperabile, anche perché mancherebbe, nel caso di specie, una fase di liquidazione dei beni.
                Sugli aspetti relativi alle relazioni tra nozione di attivo realizzato e di inventario ex art. 172 L.F. ci siamo già confrontati nei precedenti passaggi, pur senza arrivare ad una posizione condivisa. Provo allora a cambiare approccio, partendo anch'io proprio dal dato testuale del D.M. 30/2012, che trascrivo per comodità dei pochi che leggeranno questa discussione. Il primo comma dell'art. 5 recita: "Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni, spetta al commissario giudiziale (…) il compenso determinato (…) sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione (…) e (…) sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 l.f. (…)". Il secondo comma dice invece: "Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale (…) il compenso (…) di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 l.f. (…)".
                Noterete che il compenso stabilito sul passivo è sempre ragguagliato al dato risultante dalla relazione ex art. 172 L.F., che il D.M. qualifica come "inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.F.". Ora, tutto si può dire fuorché l'inventario che il Commissario deve redigere ai sensi dell'art. 172 L.F. debba comprendere anche le passività. Quindi, delle due l'una: o quando il D.M. si riferisce all'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.F. intende riferirsi tout court alla relazione ex art. 172 L.F., oppure il richiamo è privo di senso. Di conseguenza, volendone conservare una valenza precettiva, il dato testuale non può che essere interpretato nello stesso senso una volta che si parli di attivo. Ci sarebbe altro da aggiungere su questo aspetto, ma sono più attratto da un secondo approccio che mi pare assai più interessante, e quindi passo oltre.
                Tutti sanno che i concordati in continuità pura praticamente non esistono. Tutti i piani sono accompagnati, anche se in forma ancillare, dalla liquidazione di parti di attivo non strategiche. Ebbene, a mente del testo del D.M. poco sopra richiamato, a qualsiasi piano in continuità che preveda la liquidazione anche soltanto di uno spillo andrà applicato, per la determinazione del compenso commissariale, il primo comma e non il secondo. Basterebbe questa considerazione per dire che il tema è superato se non altro in via pragmatica, nel senso che quasi mai troverà applicazione il secondo comma.
                Immagino la replica: i flussi realizzati durante l'attuazione del piano, anche se coesistono con un'attività di liquidazione parziale, non sono attivo realizzato. Ma allora torniamo al contenuto del mio primo intervento, centrato su come tali componenti vadano trattate, con la differenza che alla luce delle considerazioni che precedono appare molto più difficile sostenere che i flussi non possano assumere rilievo in quanto non sono "attivo" inventariale, se non altro perché nel primo comma cade del tutto il riferimento all'inventario.
                Mi preme anche aggiungere alla discussione un ulteriore accenno di tipo sistematico, che è poi quello che più mi sta a cuore. Quando il D.M., al suo secondo comma, fa riferimento a "procedure (…) diverse da quelle di cui al comma 1" (quelle, cioè, in cui sono previste forme di liquidazione dei beni) intende in tutta evidenza riferirsi a forme di concordato che non prevedono una vera e propria fase attuativa, quali ad esempio i concordati con assuntore. In tali fattispecie occorre giocoforza assumere i dati di inventario mancando quelli effettivamente realizzati.
                Mi sia consentito, da ultimo, rilevare che l'affermazione secondo cui "i criteri di determinazione del compenso del commissario già tengono conto dell'attività di vigilanza sulla amministrazione del patrimonio e gestione dell'impresa lasciata al debitore" e il richiamo all'art. 167 primo comma L.F. cui voi fate riferimento non mi paiono rilevanti per il semplice motivo che con l'omologazione il concordato viene meno, mentre il nostro confronto riguarda essenzialmente la fase attuativa, in cui la vigilanza del commissario permane, ma è in un caso rivolta all'attività di un organo di giustizia come il liquidatore giudiziale, nell'altro all'attività dell'imprenditore tornato in possesso della sua azienda.
                Per chiudere vorrei tornare brevemente da dove sono partito. Sarebbe contrario ad elementari criteri di equità che una normativa secondaria fosse interpretata (cosa che peraltro io non credo necessaria, per quanto sin qui detto) in un senso palesemente sperequativo in quanto in contrasto con il canone generale di ragionevolezza che costantemente si rinviene nella giurisprudenza della corte costituzionale (qui invocato in senso interpretativo della normativa secondaria), liquidando al commissario in un concordato liquidatorio sempre e invariabilmente più di quanto non gli spetterebbe in caso di continuità (pura o mista).
                Mi scuso se le mie argomentazioni sono state a volte poco sviluppate (la mia preoccupazione era contenere l'intervento entro un limite ragionevole), Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza e auguro buon lavoro.
                Giovanni Massoli
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/04/2020 12:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

                  Siamo noi a ringraziare lei per aver alimentato una discussione interessante e vivace, ed anche il riferimento alla valenza de jure condendo delle sue argomentazioni non era affatto limitativa, ma, al contrario, costituiva il riconoscimento della validità di idee che, seppur non applicabili, a nostro avviso, al diritto attuale, possono essere indicative di soluzioni future.
                  Tuttavia, tutte le discussioni e dibattiti, per quanto interessanti, devono aver una fine quando, avendo ciascuno esposto le proprie argomentazioni e replicato, non si ha più nulla da aggiungere e si rischia di diventare ripetitivi. Noi infatti non abbiamo niente da aggiungere a quanto già detto, ed anche gli argomenti che lei adduce nel suo ultimo intervento, apparentemente presentano elementi di novità, ma, in realtà si riallacciano sempre al discorso di fondo dell'interpretazione dai due primi commi dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012.
                  Lei parla infatti dei concordati misti, ma questi costituiscono un problema nel problema nel senso che si deve stabilire quale dei due commi citati si applica in casi del genere o se bisogna cercare altri criteri. Poiché l'unico strumento normativo è il citato d. ministeriale, è a questo che si può e deve (a nostro avviso) fare riferimento e si ritorna, pertanto al problema di fondo. Si può aggiungere che questo problema del trattamento (sotto tutti i profili) dei concordati misti è stato in gran parte risolto dalla riforma del 2015 che ha inserito quell'ult. comma nell'art. 160 per il quale "In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis". La previsione di una soglia di sbarramento per il solo concordato liquidatorio ha imposto, di necessità, che fin dall'inizio il concordato abbia una sua qualificazione, per cui una volta qualificato lo stesso come liquidatorio o in continuità, ne discende di conseguenza l'applicazione della relativa normativa, compresa quella riguardante il criterio utilizzabile per la liquidazione del compenso al commissario. Sappiamo bene che la qualificazione anticipata non è risolutiva dei vari problemi (ed infatti il nuovo CCI interviene massicciamente sul punto), tuttavia è un criterio risolutivo per il problema in discussione; altrimenti, in alternativa, andrebbe utilizzato un criterio particellizzato che liquida il compenso ai sensi del primo comma per la parte che viene liquidata e quelli del comma due per la parte in continuità. Ad ogni modo, qualunque criterio si applichi, si rimane pur sempre nell'ambito dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 e, quindi dell'interpretazione che dello stesso si dà.
                  Eguale discorso può farsi per il richiamo al passivo inventariato. Nel concordato non esiste un procedimento di accertamento del passivo, per cui non poteva farsi riferimento al passivo accertato. Tenuto conto che il commissario, a norma del primo comma dell'art. 171, deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 e che il secondo comma, lett. b) di quest'ultimo prevede che il debitore presenti "uno stato analitico ed estimativo delle attività (che sono oggetto di inventario) e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione", si capisce chiaramente perché il legislatore secondario abbia parlato di passivo inventariato, senza che questa espressione, non del tutto esatta, possa costituire la chiave per ritenere impropria anche l'espressione dell'attivo inventariato, correttamente utilizzata. E' chiaro che il passivo inventariato è il passivo riscontrato dal commissario a seguito della verifica dell'elenco dei creditori che risultano dalle scritture contabili e non si è mai dubitato di tanto.
                  Comunque, e conclusivamente, come abbiamo già detto, lei ha lo strumento concreto per verificare la bontà della sua costruzione: formulare una istanza di liquidazione basata sui criteri che lei sostiene. Se il tribunale l'accoglie, ci faccia sapere e saremo lieti di riaffrontare il problema.
                  Zucchetti SG srl
                • Giovanni Massoli

                  Milano
                  04/04/2020 19:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' - COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE -

                  Credo anch'io che abbiamo strizzato ben bene questo tema e difficilmente ne uscirebbero altre gocce utili per appagare la nostra sete di conoscenza! Di nuovo grazie e buon lavoro. Giovanni Massoli