Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

credito fiscale prededucibile precisato come privilegiato

  • Paolo Viano

    Reggio Emilia (RE)
    09/12/2021 12:24

    credito fiscale prededucibile precisato come privilegiato

    Buongiorno, sono commissario liquidatore di concordato preventivo, ricorso presentato nel 2012 omologato 2014. L'Agenzia ha precisato crediti per circa 44mila euro post 2012 e ante 2014 come privilegiati, anziché prededucibili. Nello stato passivo abbiamo mantenuto l'indicazione fornita dall'Agenzia e non è stato ricevuto alcun reclamo.
    Ora abbiamo credito IVA 19mila euro che non riusciamo a cedere a causa dell'esistenza di ruoli "teoricamente" prededucibili. Chiediamo quali sono le azioni che l'Agenzia potrebbe esperire per far valere ora la prededucibilità. Se oppongono una eccezione in sede di riparto finale possono compensare fino a importo del credito Iva (che avremo già richiesto a rimborso), e il restante rimane privilegiato? Una eventuale azione di accertamento davanti a giudice ordinario in quanto tempo si prescrive? Una volta predisposto il riparto finale, possono ancora far valere la prededucibilità? Preciso che in assenza di prededucibilità, in base alla graduazione dei crediti non spetterebbe nulla in sede di riparto finale. Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/12/2021 10:07

      RE: credito fiscale prededucibile precisato come privilegiato

      Nel concordato preventivo, a differenza del fallimento, non esiste uno stato passivo, che consolida e rende immutabili le pretese dei creditori, pertanto in sede di riparto l'Agenzia ben potrebbe modificare la sua richiesta.

      Conseguentemente, certamente potrebbe far valere la compensazione fra il suo debito post (il credito IVA di cui si dice le quesito) e il suo credito parimenti post apertura della procedura; e pretendere il pagamento in prededuzione del residuo suo credito che abbia tale qualifica.

      Per quanto riguarda i tempi di prescrizione, impedendo l'avvio di qualsiasi azione a tutela dei creditori l'apertura della procedura interrompe anche i termini prescrizionali, quindi non è per quella via che si può pensare di giungere a non pagare il debito in questione.

      Infine, anche per quanto riguarda il piano di riparto finale, a differenza del fallimento, la legge non stabilisce una procedura, anche se per prassi esso viene predisposto come nel fallimento e viene autorizzato dal Giudice Delegato, con decreto impugnabile ex art. 26 l.fall. per il richiamo operato dall'art. 164 l.fall..

      In tale sede l'Agenzia delle Entrate, come qualsiasi altro creditore, potrà sollevare eccezioni e lamentare il mancato pagamento del proprio credito: se la questione non viene risolta in via breve con gli organi della procedura, si avvierà un giudizio ordinario, senza peraltro, in base alla giurisprudenza di merito che abbiamo reperito, che si applichi l'art. 113 l.fall. e quindi senza necessità di accantonamento dell'importo in contestazione (Appello Bologna 27/9/2017, Trib. Modena 20/9/2017).
      • Paolo Viano

        Reggio Emilia (RE)
        15/12/2021 11:00

        RE: RE: credito fiscale prededucibile precisato come privilegiato

        E' corretto concludere che se l'Agenzia delle Entrate non presenterà ricorso entro 10 giorni dall'invio del riparto finale, non potrà più essere fatta valere la prededucibilità? Vogliamo evitare di procedere con un riparto, come da stato passivo, col rischio che l'Agenzia un domani possa rivalersi sul commissario liquidatore per un credito non percepito.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          16/12/2021 09:24

          RE: RE: RE: credito fiscale prededucibile precisato come privilegiato

          Che l'importo sia dovuto e non soggiaccia alla falcidia concordataria è fuor di dubbio e, stanti le già menzionate differenze fra stato passivo nel fallimento e elenco dei creditori nel concordato, riteniamo che la mancata opposizione al piano di riparto non possa far perdere all'Agenzia tale credito.

          Riteniamo però che tale mancata opposizione possa esonerare il commissario liquidatore da sue responsabilità personali.

          In definitiva, riteniamo che:

          - se non vi sarà stata opposizione al piano di riparto correttamente notificatole, l'Agenzia non potrà sollevare obiezioni al commissario liquidatore e ritenerlo in qualche modo responsabile del mancato pagamento

          - l'Agenzia mantenga comunque il suo credito, che potrà essere fatto valere nei confronti della società una volta chiusa la procedura concordataria.