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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
modifica della proposta concordataria - nuova votazione
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Riccardo Mosele
VICENZA18/04/2014 13:37modifica della proposta concordataria - nuova votazione
Vorrei porre il seguente quesito. In un concordato preventivo durante l'adunanza dei creditori la ricorrente ottiene un rinvio della stessa per apportare variazioni alla proposta concordataria già formulata. L'udienza viene posticipata di circa un mese. Tra il deposito della relazione ex art. 172 l.f. , la prima udienza, e i 20 giorni successivi alcuni creditori votano negativamente al concordato. Prima della nuova udienza la ricorrente deposita una proposta migliorativa per i propri creditori con una percentuale di soddisfo più alta. Mi chiedo se i creditori che abbiano già votato negativamente alla prima proposta debbano ripetere il loro voto, atteso che ora la proposta è stata modificata in maniera migliorativa. A mio avviso i voti negativi da loro espressi non sono più validi in quanto fatti sulla base di una proposta ora superata e pertanto non posso essere conteggiati per il nuovo computo delle maggioranze.
Ringrazio
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Zucchetti SG
Vicenza18/04/2014 18:27RE: modifica della proposta concordataria - nuova votazione
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / VOTAZIONEIl suo ragionamento sembra corretto in quanto si vota su una proposta, per cui se questa cambia i voti espressi in precedenza non dovrebbero poter essere utilizzati per la nuova proposta; tuttavia noi abbiamo forti dubbi sulla fondatezza di tale discorso, perché ai creditori è stato comunicato il rinvio dell'adunanza, giusto il disposto di cui al terzo comma dell'art. 178, sìcchè essi potevano partecipare alla nuova udienza, conoscere la nuova proposta (della quale peraltro anche il commissario avrà dato notizia nella relazione depositata per la nuova adunanza) e modificare il voto negativo espresso comunque in corso di procedura. Ossia se si dà valore, come ormai tutti ammettono, anche al voto espresso prima dell'adunanza dei creditori, questo voto permane anche in caso di modifica della proposta, salvo che il creditore, proprio alla luce della modifica, non revochi il voto già dato.
Zucchetti SG srl
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Roberto Marinelli
Macerata13/12/2024 18:14RE: RE: modifica della proposta concordataria - nuova votazione
Pongo un caso diverso:
Dopo la presentazione della proposta e del piano, ma prima della relazione del Commissario, la società vorrebbe depositare un nuovo piano migliorativo per la massa.
Tuttavia non trovo alcun appiglio normativo che consenta tale possibilità.
Grazie per l'attenzione.
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Zucchetti SG
Vicenza15/12/2024 16:58RE: RE: RE: modifica della proposta concordataria - nuova votazione
L'art. 105 comma 4 c.c.i.i. prevede espressamente che "le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori"; di conseguenza, l'art. 107 comma 3, dispone che " almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati".
Zucchetti SG srl
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