Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA IMMOBILI - DECRETO CANCELLAZIONE GRAVAMI

  • Giacinto Cenerini

    URBINO (PU)
    24/03/2015 14:56

    CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA IMMOBILI - DECRETO CANCELLAZIONE GRAVAMI

    Buongiorno,

    quale liquidatore giudiziale di un concordato preventivo con cessione di beni ho provveduto ad attivarmi con le procedure di vendita dei beni immobili di proprietà della società concordataria.

    Nel concordato, a differenza del fallimento, avvenuta l'aggiudicazione nell'ambito di una procedura competitiva non vi è l'emissione del decreto di trasferimento del Giudice Delegato in cui, tra l'altro, si ordina la cancellazione dei gravami (iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, ecc.).

    Per tale motivo cui vorrei confrontarmi su come procedere nella vendita del bene.
    Nel bando ho inserito la seguente previsione: "Riscosso interamente il prezzo, il Liquidatore Giudiziale presenterà istanza al Giudice Delegato per l'emissione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 L.F., del decreto che ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo gravante sugli immobili.
    A seguito dell'emissione, da parte del Giudice Delegato, del decreto di cui sopra, l'aggiudicatario verrà invitato dal Liquidatore Giudiziale, mediante raccomandata ar, alla stipula dell'atto notarile di perfezionamento della vendita, innanzi al Notaio incaricato (o ad altro Notaio designato dal Liquidatore Giudiziale), nella data fissata dal medesimo Liquidatore Giudiziale".

    Quale ritenete debba essere la sequenza corretta al fine di giungere alla vendita del bene?
    Ed in particolare chi deve disporre la cancellazione dei gravami ed in quale momento delle operazioni di vendita?

    Grazie
    Giacinto Cenerini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2015 21:08

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA IMMOBILI - DECRETO CANCELLAZIONE GRAVAMI

      La cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni è nel fallimento attribuita al giudice delegato dal secondo comma dell'art. 108 l,.f. e tale norma è richiamata anche nel concordato dal quinto comma dell'art. 182, per il quale alla liquidazione concordataria "si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili".
      E' preferibile lasciare questo incombente alla fine, ossia dopo la stipula dell'atto notarile di vendita e incasso del prezzo.
      Zucchetti SG Srl

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    • Giacinto Cenerini

      URBINO (PU)
      24/03/2015 22:04

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA IMMOBILI - DECRETO CANCELLAZIONE GRAVAMI

      Il problema è che l'aggiudicatario vuole acquistare, come suo diritto tra penso, il bene libero. Come suggerite voi prima paga e partecipa all'atto di acquisto poi, in un secondo momento, riceverà il decreto del Giudice Delegato di cancellazione dei gravami.
      Inoltre ritenete sia necessario l'assenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari che potrebbero anche non essere soddisfatti in tutto o in parte dal realizzo dei beni immobili su cui vantano il privilegio ipotecario?
      Nel fallimento tale assenso non è richiesto. Vale lo stesso principio anche nella vendita concordataria visto il richiamo dell'articolo 108 lf?
      Sottolineo tale aspetto perché credo ci sia un problema di assunzione e di responsabilità da parte del Giudice Delegato nell'emettere un decreto di cancellazione dei gravami in assenza del consenso del creditore ipotecario.
      E, in ultimo, come dovrei comportarmi in mancanza del consenso di tutti i creditori che vantano un' iscrizione sull'immobile, posto che presumo che tale fatto potrebbe portare il Giudice Delegato a non emettere il decreto di trasferimento?

      Grazie
      Giacinto Cenerini

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/03/2015 20:12

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA IMMOBILI - DECRETO CANCELLAZIONE GRAVAMI

        Il secondo comma dell'art. 108 stabilisce che "Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo". Da questa norma si capisce che la cancellazione può avvenire solo dopo la vendita e il pagamento del prezzo, sicchè nel momento in cui questa norma, dettata per il fallimento, viene richiamata dall'art. 182 l.f. per l'esecuzione del concordato con cessione dei beni, la stessa trova applicazione, negli stessi termini anche nel concordato.
        Questa è la regola, su cui non esiste controversia, per cui il giudice presumibilmente seguirà questa strada, ma non vi è modo di dare la sicurezza all'acquirente della cancellazione, se non un colloquio con il giudice che chiarisca come la pensa in proposito.
        La cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni è espressione della coattività delle vendite concorsuali in quanto consente l'effetto purgativo degli immobili liquidati, senza bisogno del consenso dei creditori iscritti o di altri.
        Zucchetti SG srl
        • Simone Giannecchini

          Lido di Camaiore (LU)
          17/10/2022 12:11

          RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA IMMOBILI - DECRETO CANCELLAZIONE GRAVAMI

          Salve, secondo voi sarebbe possibile procedere tramite decreto di trasferimento del giudice anche nel concordato preventivo? magari previa autorizzazione del comitato dei creditori?

          grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/10/2022 17:35

            RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA IMMOBILI - DECRETO CANCELLAZIONE GRAVAMI

            Se abbiamo ben capito lei vuol sapere se nel concordato preventivo è possibile disporre il trasferimento del bene venduto con decreto del giudice delegato.
            Se è così la risposta è affermativa qualora alla vendita abbia provveduto il giudice stesso secondo le norme del codice di procedura civile.
            Invero, il comma quinto dell'art. 182 l. fall. dispone che "Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili". Orbene il comma secondo dell'art. 107- che è tra quelli richiamati- stabilisce che "Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili; trasferita nel concordato, questa norma consente la vendita con dette modalità da parte del giudice ove sia stata indicata o recepita, su indicazione del debitore, nel decreto di omologa, che detta le regole del comportamento del liquidatore. Se vi è una disposizione in tal senso 8cosa non frequente) è il giudice delegato che procede alla vendita secondo la disciplina del codice di rito e, di conseguenza, emette il decreto di trasferimento; in mancanza di tale attribuzione al giudice, provvede il liquidatore secondo modalità competitive e il trasferimento viene effettuato con atto notarile.
            In entrambi i casi, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi, giusto il disposto della seconda parte del comma quinto dell'art. 182.
            Zucchetti SG srl