Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
concordato preventivo - somme per irreperibili e riparto finale
-
Marco Minguzzi
Ravenna02/02/2026 11:26concordato preventivo - somme per irreperibili e riparto finale
Salve,
sono liquidatore giudiziale di una procedura di concordato preventivo "prevalentemente liquidatorio" aperta del 2016 e già adempiuta con il pagamento di quanto promesso ai creditori ed in conformità ad omologa.
La procedura dispone ad oggi ancora di somme per circa 150.000 euro che hanno diversa natura.
Circa 50.000 sono somme destinate a creditori che nei precedenti riparti sono sempre stati irreperibili.
Ho depositato tali somme sul conto vincolato ex art. 117 L.F. 5 anni fa.
Inoltre l'importo di 100.000 è pari a precedenti accantonamenti per cause potenziali passive per le quali ad oggi sono decorsi i termini e quindi si rendono disponibili per i creditori per effettuare un pagamento suppletivo rispetto a quanto sinora già pagato.
Pongo le seguenti domande:
1)mi confermate che la somma di euro 100.000 va destinata ai creditori a miglioramento della percentuale sinora pagata, anche oltre quanto promesso in sede di domanda di concordato ed omologato?
2)mi confermate che la somma di euro 50.000 posso destinarla fin da ora (essendo decorsi 5 anni) al Fondo di Giustizia?
3)temo che dovendo effettuare un ulteriore riparto destinando gli euro 100.000 io debba inserire in esso tutti i creditori, pure quelli sinora sempre irreperibili. Nel caso molto probabile che in base a tale ultimo riparto io abbia nuovamente creditori irreperibili, dovrò ancora accantonare nuovi importi per altri 5 anni? francamente spero vi siano altre soluzioni in quanto tenere in vita una società (con tutti i costi connessi ineliminabili) per altri 5 anni mi pare di poco senso per creditori che è molto difficile che si facciano vivi.
Grazie del cortese riscontro
Cordialmente-
Zucchetti Software Giuridico srl
05/02/2026 17:02RE: concordato preventivo - somme per irreperibili e riparto finale
Rispondiamo all'interrogativo posto premettendo che non siamo del tutto sicuri che l'importo di 100.00 euro vada distribuito tra i creditori sebbene sia stato loro versato quanto già ricevuto in esecuzione della proposta concordataria.
Invero, il debitore che paga i creditori nella misura prevista dalla proposta omologata ha correttamente adempiuto, ed il residuo credito si considera definitivamente rimesso.
Così si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo la quale "Il concordato preventivo - istituto funzionale all'esigenza di definire ogni rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sì da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal tribunale, ulteriori pretese scaturenti da quei medesimi rapporti - è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio - liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori - nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti -, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo. In particolare, nel caso di concordato con cessione dei beni, l'obbligato stesso può legittimamente (e definitivamente) ritenersi liberato - giovandosi dell'effetto esdebitatorio della procedura - con la distribuzione del ricavato della liquidazione dei beni ceduti, qual che sia la percentuale attribuita al ciascuno dei creditori chirografari, a differenza di quanto invece previsto in seno alla procedura fallimentare (per effetto della quale il debitore è esposto, ai sensi dell'art. 120 legge fall., anche dopo la sua chiusura, ad azione dei creditori rimasti insoddisfatti".Cass. Sez. 1, 18/03/2003, n. 3957).
Alla luce di quanto detto, riteniamo che la ulteriore somma debba essere oggetto di riparto supplementare solo se il concordato ha natura liquidatoria (per cui quella offerta ai creditori è costruita come percentuale di soddisfacimento minima), oppure se il debitore si è obbligato a riconoscere ai creditori un importo non minore di una certa soglia.
Quanto ai creditori irreperibili, riteniamo, che il deposito delle somme ex art. 117 comma 5 l.f. non imponga di tenere in vita la società.
Quelle somme vengono infatti depositate in esecuzione di un piano di riparto approvato, e dunque eseguiti i pagamenti (al creditore o sul conto di cui all'art. 117) la procedura può chiudersi.
-