Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato omologato con ordine dei privilegi non rispettato

  • Mattia Callegari

    Venezia
    26/10/2020 14:35

    Concordato omologato con ordine dei privilegi non rispettato

    Buongiorno,
    sono liquidatore di un concordato preventivo liquidatorio.
    Ante deposito della domanda di concordato due clienti avevano effettuato per errore un doppio pagamento di merce e in ragione di ciò i loro crediti (per versamenti non dovuti) erano stati inseriti come prededucibili nel piano che successivamente è stato omologato. Essendo srl che operano nel commercio del pesce i loro crediti sarebbero stati chirografari.
    Ora mi trovo davanti a questo problema: pagarli al 100% come da piano omologato, ma non rispettando l'ordine dei privilegi o pagarli in % concordataria trattandoli da chirografari, ma non rispettando il piano?
    Grazie mille per la cortese risposta.
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/10/2020 17:45

      RE: Concordato omologato con ordine dei privilegi non rispettato

      Anche a nostro avviso i crediti in questione, discendendo da indebiti pagamenti effettuati prima dell'apertura della procedura concordataria, non dovrebbero essere considerati come prededucibili, tuttavia, pensiamo che il liquidatore abbia le armi spuntate. Invero, secondo il più recente indirizzo della Cassazione, "in tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta" (da ult. Cass. 20/09/2019, n.23520; Cass. 28/07/2017, n.18823).
      La carenza di legittimazione del liquidatore in ordine all'accertamento dei crediti nel concordato spiega, a nostro avviso, effetti anche in funzione della eliminazione della collocazione in prededuzione, prospettata dal debitore e inserita nel piano omologato senza mai una contestata da parte del commissario in corso di procedura. Dovrebbe, infatti, il liquidatore promuovere un giudizio per l'accertamento della natura del credito e, come detto, è privo di tale legittimazione.
      Zucchetti Sg srl
    • Mattia Callegari

      Venezia
      26/10/2020 17:58

      RE: Concordato omologato con ordine dei privilegi non rispettato

      Quindi è come dire che i creditori hanno votato il concordato così proposto e quindi si è perfezionato un preciso contratto da rispettare come approvato anche se contrario all'ordine dei privilegi?
      Lo stesso vale anche qualora l'iva di rivalsa dei chirografari non fosse stata inserita in privilegio, ma per errore in chirografo?
      E per qualsiasi altro errore nella graduazione dei privilegi.
      In sostanza il liquidatore deve sempre pagare come da piano?
      Su altre discussioni mi pareva di aver letto che il liquidatore ha il potere/dovere di riverificare il passivo e in caso apportare le dovute correzioni.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/10/2020 18:38

        RE: RE: Concordato omologato con ordine dei privilegi non rispettato

        Lei ha letto bene perché la questione circa i poteri del liquidatore è stata a lungo controversa, ed anche noi in passato abbiamo ritenuto che il liquidatore potesse contestare quanto risultante dal piano omologato, ma il consolidamento dell'indirizzo che abbiamo riportato nella precedente risposta ci ha indotto ad una ulteriore riflessione, e cioè che se il liquidatore non ha la legittimazione ad agire in materia di accertamento dei crediti, non può neanche contestare i crediti già riconosciuti e risultanti dal piano omologato, altrimenti il principio affermato dalla Corte si svuoterebbe. Ammettiamo infatti che il liquidato, in sede di riparto, consideri i due crediti in questione come chirografari, gli interessato dovrebbero promuovere un giudizio ordinario (mancando nel concordato la fase dell'accertamento del passivo), ma non potrebbero chiamare in giudizio il liquidatore, privo di legittimazione, bensì il debitore, che però era d'accordo a ritenere i crediti prededucibili. Per questo abbiamo detto che dovrebbe essere il liquidatore ad agire per far degradare i crediti in questione, ma non può fare neanche questo perchè non ha la relativa legittimazione ad agire.
        Zucchetti SG srl