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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Somme incassate dopo l'omologa del concordato ma non considerate ai fini del fabbisogno nel piano concordatario
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DAVIDE CETTI
PIACENZA10/12/2024 14:54Somme incassate dopo l'omologa del concordato ma non considerate ai fini del fabbisogno nel piano concordatario
Buongiorno,
con riferimento a somme incassate da un concordato preventivo (ex legge fallimentare), in una fase successiva all'omologa ma antecedentemente alla fase di riparto finale, il liquidatore giudiziale si trova a dover gestire tali "maggiori" somme (scaturite da crediti per contributi) che inizialmente, in sede di presentazione del piano concordatario, furono integralmente svalutate; all'epoca, infatti, dubbio era sia l'importo del credito che l'ipotesi della sua percezione, pertanto non fu considerato come assets ai fini del fabbisogno concordatario.
Il concordato risulta (già ad oggi) eseguito secondo le percentuali e le previsioni del piano concordatario, ma nella fase finale di riparto, si chiede se il liquidatore giudiziale debba distribuire anche tali "maggiori" incassi secondo la Priority rule (vengono considerati assets societari e non finanza esterna) oppure se tali somme, debbano essere restituite alla società in bonis, in quanto non espressamente previste dal piano e quindi non utilizzate ai fini del fabbisogno perché totalmente svalutate fin dal principio.
Grazie.-
Zucchetti SG
Vicenza10/12/2024 20:02RE: Somme incassate dopo l'omologa del concordato ma non considerate ai fini del fabbisogno nel piano concordatario
Nei concordati liquidatori, quale pare essere quello prospettato, l'importo pervenuto per maggiori incassi costituisce un maggior valore della liquidazione dei beni che sono stati messi a disposizione dei creditori per il loro soddisfo, per cui tale maggior valore va distribuito ai creditori secondo la regola della absolute priority rule. L'indicazione della percentuale di soddisfacimento costituisce una indicazione relativa, che può essere superata o non raggiunta, ma in tal caso la risoluzione del concordato non è legata ad uh qualsiasi inadempimento ma ad un inadempimento di non scarsa importanza, che fa capire come le oscillazioni in negativo rispetto alle percentuali promesse assumono rilievo solo se di una certa entità.
Zucchetti SG srl-
DAVIDE CETTI
PIACENZA11/12/2024 14:20RE: RE: Somme incassate dopo l'omologa del concordato ma non considerate ai fini del fabbisogno nel piano concordatario
Innanzi tutto ringrazio per la gentile risposta.
Chiedo, se possibile, se la medesima interpretazione varrebbe anche in caso di concordato in continuità "indiretta" e non di liquidatorio.
Nel concordato con continuità aziendale (seppur indiretta) la percentuale di soddisfacimento dei creditori è certa infatti, non sarebbe stata ammessa, in quel caso, una proposta generica di soddisfare i creditori (come invece avverrebbe per il concordato liquidatorio). Tale tipologia di concordato è quindi caratterizzata dall'imputazione del rischio della continuazione dell'impresa in capo ai creditori e dalla possibilità per il debitore di riacquistare la disponibilità e gestione del proprio patrimonio a seguito dell'omologazione del concordato.
Sulla base di questa interpretazione, sarebbe condivisibile che l'eventuale surplus (si cui al quesito principale) andrebbe al debitore e non ai creditori, in quanto la percentuale promessa non è lasciata all'esito della liquidazione?
Grazie per la cortese collaborazione.
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Zucchetti SG
Vicenza11/12/2024 18:27RE: RE: RE: Somme incassate dopo l'omologa del concordato ma non considerate ai fini del fabbisogno nel piano concordatario
Il discorso da lei fatto sarebbe ineccepibile in caso di concordato in continuità diretta, ma nel caso di continuità indiretta l'attivo è costituito proprio dalla cessione (o altro rapporto) dell'azienda e il ricavato costituisce valore di liquidazione, per cui avremmo molti dubbi che il discorso da lei fatto possa valere anche nel caso prospettato.
Zucchetti SG Srl
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