Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

  • Livia Cappelletti

    pesaro (PU)
    09/05/2018 18:35

    Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

    E' pervenuta da parte dell'Inps " l'accertamento della violazione prevista dall'art 2 comma 1 – bis D.L. 463/1983 con comunicazione sanzione in misura ridotta " per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo pari a 700,00 euro. Tale accertamento è stato indirizzato alla srl in concordato preventivo e , in solido, al rappresentante legale attuale e a quello in carica al momento della violazione con calcolo delle sanzioni per euro 17.000,00 (ridotte), in caso di mancato pagamento della sorte principale.
    Si specifica che l'importo non versato corrisponde ai contributi previdenziali di gestione separata relativi al compenso dell'amministratore che è stato pagato a giugno 2013 ( da qui l'obbligo del pagamento ritenuta previdenziale a luglio 2013) ed esattamente la richiesta è solo per la parte pari ad 1/3 trattenuta all'amministratore.
    La domanda di ammissione al concordato preventivo è stata depositata in Tribunale il 23/12/2013, e l'importo richiesto dall'inps, nella sua totalità compresa la quota di 2/3 a carico della ditta, essendo relativo a luglio 2013, quindi prima della domanda di concordato , è inserito nello stato passivo .
    Alla luce di ciò, si chiede se tale importo debba essere pagato subito dalla procedura in prededuzione o, se invece, soggiace alla regola dei crediti concorsuali da regolarizzare con i vari riparti futuri .
    Nel caso sia importo concorsuale sorto appunto prima del concordato, penso risultino responsabili al pagamento gli amministratori che poi potrebbero rivalersi con una sorta di surroga nei confronti della procedura e casomai con quale grado di privilegio?
    Vi ringrazio per al Vs. risposta in merito.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/05/2018 20:20

      RE: Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

      Il credito previdenziale sorge nel momento in cui si è verificato il fatto genetico dell'omissione, per cui, come lei giustamente sottolinea, il credito è sorto in una fase antecedente alla domanda di concordato ed è pertanto da considerare credito concorsuale che soggiace al divieto di pagamento desumibile dall'art. 168 l.f.,.
      Non ci sembra che il discorso cambi per le sanzioni, che sono accertate dopo l'apertura della procedura perché queste sono comunque un accessorio del credito principale e si riallacciano alla stessa omissione contributiva.
      Zucchetti Sg srl
    • Paolo Casarini

      Carpi (MO)
      20/07/2018 16:51

      RE: Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

      Nel mio caso (ritenute previdenziali su dipendenti) l'amministratore sarebbe disponibile a definire l'atto dell'Inps in via breve (onde evitare anche profili penali) ma ci si chiede se poi lo stesso può "surrogarsi" al posto dell'Inps nel concordato con lo stesso privilegio dell'Ente ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/07/2018 19:22

        RE: RE: Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

        L'amministratore che paga al posto della società può ripetere la somma dalla società, anche se fallita, ma per godere dello stesso privilegio del creditore deve surrogarsi nella sua posizione in quanto la surrogazione realizza la sostituzione di una persona nei diritti che il creditore ha verso il debitore.
        Orbene la surrogazione può verificarsi, oltre che per volontà del creditore o del debitore, anche in virtù di legge, che nell'art. 1203 c.c., elenca i casi tassativi in cui è ammessa automaticamente (ossia ipso iure, senza che sia necessaria una espressione della volontà delle parti) la surroga dell'adempiente nella posizione del creditore.
        Tra questi casi riteniamo che non rientri la fattispecie da lei prospettata. L'unica ipotesi in qualche modo configurabile potrebbe essere quella di cui al n. 4 dell'art. 1203 c.c., che ammette la surroga a favore di colui, che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, ma nel caso l'amministratore non ha un obbligo di pagare e il suo interesse nasce solo dalla possibilità di evitare le sanzioni penali a suo carico.
        Zucchetti Sg srl
        • Livia Cappelletti

          pesaro (PU)
          12/09/2018 13:28

          RE: RE: RE: Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

          Ritengo che l'amministratore che ha effettuato il pagamento possa presentare domanda di surroga ex art 1203 cc n. 3 dove si legge che la surroga ha luogo di diritto se è " a vantaggio di colui che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo".

          Cosa ne pensate?
          Grazie
          Cordiali saluti
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            13/09/2018 17:31

            RE: RE: RE: RE: Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

            Abbiamo già escluso tale possibilità nella risposta che precede, ove, per un evidente errore di battitura, si fa riferimento al n4 invece che al n. 3 dell'art, 1203 c.c., pur essendo chiaro, per il richiamo fatto al contenuto della norma, che intendavamo riferirci alla fattispecie di cui al n. 3, da lei ora richiamata.
            Zucchetti Sg srl
        • Massimo Di Luzio

          CONEGLIANO (TV)
          07/10/2022 17:34

          RE: RE: RE: Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

          Scusate ma sicuramente mi sfugge qualcosa o ci sono stati degli aggiornamenti normativi che non conosco: l'amministratore è tenuto a pagare quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 dell L. 689/1981. Così facendo non si verifica esattamente la fattispecie di cui all'art. 1203 n.3 del c.c.?
          Vi ringrazio. Buona serata
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/10/2022 17:32

            RE: RE: RE: RE: Accertamento INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

            E' giustificata la sua perplessità in quanto effettivamente siamo stati poco chiari; intendevamo dire che quando, come nel caso, la violazione è compiuta dall'amministratore, di essa risponde indubbiamente in solido la società, ma la solidarietà è nell'interesse esclusivo dello stesso amministratore, in quanto si è rafforzata verso l'esterno la possibilità di recupero affermando la solidarietà, ma nei rapporti interni- ai quali attiene la surroga e o il regresso- si deve valutare chi è il vero obbligato e quindi nell'interesse di chi è stata disposta la solidarietà e quindi la surroga può essere effettuata dall'obbligato solidale che ha pagato per un debito assunto nell'interessi altrui (come nel caso del fideiussore solidale), ma non chi ha pagato il dedbito proprio.
            Quello che si può discutere è chi sia l'effettivo debitore. Noi lo abbiamo individuato nell'amministratore a norma dell'art. 6, co, 3, l. 24.11.1981, n. 689, per il quale, "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta".
            Zucchetti SG srl