Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    22/10/2013 19:25

    concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

    Chiedo cortesemente il vostro qualificato parere circa la questione che vi sottopongo.
    Una società di persone intende proporre concordato preventivo. A sensi dell' art. 184 L.F. II comma parrebbe che gli effetti del concordato si ribaltano sulla sfera giuridica dei soci per il solo fatto che la società abbia presentato il concordato; la conseguenza parrebbe essere che ai creditori sociali sarà inibita l' azione esecutiva per debiti sociali sul patrimonio dei soci.
    In sede di proposizione del concordato i soci possono escludere alcuni dei beni personali nella considerazione che quelli offerti sono ritenuti comunque sufficienti a soddisfare il piano concordatario ?
    Ed ancora, i creditori che hanno acquisito la fideiussione dei soci (banche) , vedranno inibita la possibilità di escutere la garanzia fideiussoria perchè prevale la "figura" del socio su quella del "garante" ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2013 19:55

      RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

      Per rispondere alle sue domande bisogna partire dal concetto che il concordato di una società di persone non coinvolge i soci illimitatamente responsabili, nel senso che, a differenza di quanto previsto dall'art. 147 per il fallimento che si ripercuote sui soci, l'ammissione al concordato della società non determina l'automatico assoggettamento alla procedura anche dei soci.
      In questa ottica va letto il secondo comma dell'art. 184, per il quale, sebbene i soci non siano coinvolti nel concordato della società, gli effetti di questo si estendono anche ai soci; ossia il pagamento parziale dei creditori sociali effettuato nel concordato ha effetto esdebitatorio per la società ed anche per i soci, i quali, quindi, dopo l'adempimento del concordato, non possono essere più chiamati a rispondere dei debiti residui della società (nel mentre, ovviamente restano i debiti personali), salvo patto contrario, diretto a mantenere ferma la responsabilità solidale dei soci per la quota non soddisfatta nel concordato sociale. Questo supera il problema da lei posto se i soci possono escludere parte dei loro beni dal concordato; in realtà tutti i loro beni sono escluso, salvo che essi non li mettano, tutti o parte, a disposizione dei creditori sociali per l'adempimento del concordato sociale.
      L'effetto esdebitatorio segue alla omologazione , ma proprio perché l'effetto del concordato è liberatorio anche nei confronti dei soci, questi, anche in pendenza del concordato non possono essere escussi dai creditori sociali, indipendentemente dal fatto che sia o non ancora applicabile il beneficium excussionis, altrimenti l'effetto indicato verrebbe vanificato.
      Se il o i soci abbiano dato una fideiussione a garanzia dei debiti della società ammessa al concordato, la situazione diventa più complessa, perché bisogna stabilire, come lei giustamente dice, se prevale la posizione del socio o del fideiussore. Le Sez. Unite, con la sentenza 24/08/1989, n. 3749, hanno optato per la prima soluzione, affermando che "Ai sensi del comma 2 dell'art. 184 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il concordato preventivo della società di persone - salvo patto contrario che va inserito, a pena di nullità, nella proposta - ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ancorché questi abbiano prestato fideiussione a favore di taluni dei creditori per le obbligazioni sociali, in quanto il comma 1 dell'articolo citato, nello stabilire che i creditori anteriori al decreto di apertura del concordato conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso, si riferisce ai terzi garanti o coobbligati che non siano soci".
      Questa soluzione è stata poi seguita dalla giurisprudenza successiva, anche se va ricordata, sembra in senso contrario, Cass. 12/12/2007, n. 26012, per la quale l'autonomia patrimoniale delle società di persone e la conseguente distinzione delle rispettive sfere giuridiche tra società e soci "escludono qualsiasi alterazione dello schema legale delle società di persone, consentendo alle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, di aggiungere alla responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni sociali un titolo diverso, in forza del quale al creditore è consentito, tra l'altro, di agire in sede esecutiva senza che il fideiussore possa avvalersi, in quanto tale, del beneficio di escussione.
      Zucchetti Sg Srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        24/10/2013 17:05

        RE: RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

        Nel ringraziare per la consueta competenza e velocità della risposta che fanno del forum uno strumento di valore per chi fa la professione, torno sul tema con una aggiunta.
        Il socio - fideiussore della banca - ha anche concesso ipoteca sul proprio bene immobile (terzo datore di ipoteca) per finanza aggiuntiva a favore della società.
        La società di cui è socio presenta domanda di concordato.
        Si possono presentare due situazioni.
        La prima: a maggior soddisfazione del ceto creditorio "conferisce" nel concordato anche l' immobile ipotecato. In questo caso, se si aderisce alla tesi secondo la quale la banca non può escutere la fideiussione, oltre alla impossibilità della escussione di detta fideiussione, si dovrebbe verificare anche la impossibilità per la banca di attivare una esecuzione ordinaria sull' immobile, stante il vincolo a favore della massa.
        la seconda: non viene messo a disposizione il bene immobile. La banca non può escutere la fideiussione (sempre secondo la suddetta interpretazione) ma potrebbe aggredire l' immobile in forza del mancato pagamento delle rate .
        E' giusto il mio pensiero ?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/10/2013 18:39

          RE: RE: RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

          La situazione, già complessa per il caso del socio fideiussore, diventa inestricabile nel caso che il socio fideiussore abbia dato anche garanzia ipotecaria su un proprio bene sempre per i debiti sociali, essendo dubbio se in questo caso si applichi il secondo comma dell'art. 184. Se si segue il discorso delle Sezioni Unite richiamato nella precedente, secondo cui il primo comma fa riferimento soltanto alle garanzie date da terzi non soci, anche il socio fideiussore che abbia dato ipoteca dovrebbe essere liberato, ai sensi del secondo comma dell'art. 184 (in senso contrario Trib. Venezia 31.5.2010). peraltro, nella specie da lei rappresentata non si può parlare neanche di ipoteca rilasciata da terzo per debito altrui, perché il socio ha rilasciato anche fideiussione ed ha garantito la sua obbligazione fideiussoria con ipoteca, che non modifica la posizione di fideiussore, che è uno dei soggetti considerati nel primo comma dell'art. 184.
          Se il socio fideiussore è liberato dall'adempimento del concordato, anche l'ipoteca, venuto meno il debito, dovrebbe essere cancellata. Rimane il problema di cosa accade nel frattempo; poichè l'iscrizione rimane fino alla cancellazione e prevale sulle iscrizioni e trascrizioni successive, se il socio mette a disposizione del concordato i beni ipotecati, al momento della loro vendita il ricavato andrà prioritariamente a soddisfare il creditore ipotecario nella misura proposta con il concordato; e qui dovrebbero, commissario e liquidatore, essere particolarmente accorti a fare in modo che i pagamenti agli altri creditori avvengano quando si ha la sicurezza che il concordato possa essere portato al termine. Nel caso il bene rimanga nella disponibilità del socio, crediamo che il creditore dovrà attendere l'adempimento del concordato per poter espropriare i bene, posto che se il concordato viene adempiuto questo ha effetto anche nei confronti del socio fideiussore.
          Ci rendiamo conto delle inevitabili discrasie che si creano, ma ci sembra che, se si segue la tesi delle sezioni Unite, le conseguenze dovrebbero essere queste. Se, invece, si ritiene che nel caso il socio abbia dato garanzia ipotecaria per un debito della società non trovi applicazione il secondo comma dell'art. 184, bensì il primo, il creditore ha mano libera di poter agire sui beni gravati e se questi sono messi a disposizione del concordato a pretendere che il ricavato sia prioritariamente a lui destinato fino alla integrale soddisfazione del suo credito.
          Zucchetti Sg srl
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            28/10/2013 10:11

            RE: RE: RE: RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

            Grazie mille e buon lavoro.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              29/10/2013 10:54

              RE: RE: RE: RE: RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

              Siamo lieti di esserle stati utili.
              Zucchetti Sg Srl
              • Maurizio Rubini

                VITERBO
                05/03/2015 11:38

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

                Sempre in riferimento alle eventuali attività di recupero crediti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ed in presenza di un concordato già ammesso ed in corso di omologa, si richiede se possa essere ritenuta legittima la iscrizione di ipoteche da parte di Equitalia su beni di proprietà dei soci (non inclusi nella proposta concordataria), considerando, tra l'altro, che la cartella oggetto della pretesa del Concessionario, riferibile alla società, è inserita nel concordato con pagamento integrale per la quasi totalità dei tributi (IVA, INPS, ecc...) e solo per importi estremamente limitati fra i crediti chirografari.
                Il dubbio sulla possibilità di iscrivere ipoteca deriva dalla lettura dell'art. 168 L.F. che sembra unicamente riferirsi ai beni del debitore (in questo caso la società), lasciando un ipotetico spazio per ipoteche da iscrivere a carico dei soci, in quanto il c.d. effetto esdebitatorio si perfezionerebbe solo con l'esecuzione del concordato.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  05/03/2015 20:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

                  Tecnicamente è ammissibile l'iscrizione ipotecaria sui beni del socio illimitatamente responsabile, non messi a disposizione del concordato della società di persone, dal momento che la procedura concordataria riguarda la società e i suoi beni e non i soci e i loro patrimoni; di conseguenza non opera per questi beni il dettato di cui al terzo comma dell'art. 168, per il quale, dalla pubblicazione del ricorso, i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti.
                  Il problema è veder la valenza che ha tale iscrizione sia nelo caso che il concordato vada avanti che in caso di fallimento.
                  Nel primo caso dovrebbe operare il secondo comma dell'art. 184 l.f., per il quale, "salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili", per cui a seguito della omologa. Usiamo il condizionale perché recentissimamente, le Sez. unite della Cassazione, con la sentenza n. 3022 del 16/02/2015 hanno sostanzialmente affermato, attraverso un argomentato e non facile iter espositivo, che il socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società risponde integralmente dell'obbligazione assunta, anche a seguito dell'omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l'ipoteca, indipendentemente dall'applicazione dall'art. 184 legge fall.. Crediamo che tale statuizione (peraltro dettata con riferimento alla legge fallimentare ante riforma) non sia applicabile alla fattispecie, ove è un creditore che iscrive ipoteca, ma il dubbio è d'uopo.
                  In caso di fallimento, la situazione è più lineare perché la Cassazione, ha stabilito che "anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 147 legge fall., il termine di cui all'art. 67 legge fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale posto in essere dal socio decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un vulnus all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente soggetti al fallimento in esito alla stessa".(Cass. 17/02/2012, n. 2335). In sostanza se l'ipoteca è iscritta dopo la pubblicazione della domanda di concordato diventa inefficace nel successivo fallimento.
                  Zucchetti SG srl

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    • Francesco Andrea Brunale

      Campobasso
      29/06/2024 11:03

      RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

      Buongiorno. Io ho questo problema particolare. Sono il liquidatore di una snc. Uno dei due soci ha offerto il suo patrimonio immobiliare per coprire con la vendita degli immobili i debiti della snc. Qualche giorno fa ho saputo che il suddetto socio è stato dichiarato fallito in quanto accomandatario di una SAS. Ora che succede per i beni offerti al concordato, alcuni dei quali sono stati aggiudicati in questi giorni e si è in attesa di andare dal notaio? Il fallimento può trascrivere sentenza fallimento e reclamare qualcosa su quelli già venduti all'interno di un'altra procedura concorsuale come il concordato (revocatoria)? Che cosa succede alla procedura concordataria? Va avanti o si dovrà sciogliere? Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        30/06/2024 17:04

        RE: RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

        Il concordato preventivo della snc non ha coinvolto i soci illimitatamente responsabili, i quali, quindi possono liberamente disp0orre dei loro beni.
        La prima questione da valutare è come il socio in questione abbia posto a disposizione del concordato della società il suo patrimonio immobiliare; se infatti ha sottoscritto un atto e questo è stato trascritto in quanto rapportabile all'atto di cui all'art. 2645 ter c.c., lo stesso è opponibile alla successiva procedura di liquidazione giudiziale (cui è stato assoggettato lo stesso socio), che sicuramente provvederà alla trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione. Se, invece, la trascrizione dell'atto di messa a disposizione non vi è stato, la stessa è priva di effetto se eseguita dopo la trascrizione della sentenza di insolvenza, giusto il disposto dell'art. 145 CCII, per cui il curatore della liquidazione giudiziale può ottenere la restituzione dei beni messi a disposizione dal liquidato a favore del concordato e non ancora venduti.
        Per i beni già venduti riteniamo che il curatore possa fare poco. Non può aggredire la vendita con una revocatoria, ma eventualmente chiedere l'inefficacia dell'atto di messa a disposizione dei beni da parte del liquidato, se ciò è avvenuto nel periodo sospetto anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale; tuttavia anche in tal caso, la eventuale inefficacia di tale atto non si ripercuoterebbe sulla vendita finale stante il disposto dell'art. 2929 c.c., applicabile anche alla liquidazione giudiziale (sia l'espropriazione forzata che il fallimento sono articolati in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima fase hanno funzione preparatoria), per il quale in materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto, ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore (Cass. 29/10/2021, n. 29018). Né può applicarsi la più snella procedura di cui all'art. 2929 bis c.c. giacchè la segregazione immobiliare realizzata ex art. 2645-ter c.c. da un socio a favore della società in concordato non può farsi rientrare nella categoria degli atti a titolo gratuito, presupposto essenziale per l'operatività dell'art. 2929-bis c.c.
        Eguale discorso riteniamo sia applicabile ai beni aggiudicati e non ancora trasferiti in quanto con l'aggiudicazione l'aggiudicatario ha maturato il diritto al trasferimento che, a parte la decadenza per mancato versamento del saldo, può essere impedito solo da un intervento del giudice ai sensi dell'art. 108 l. fall. o art. 217 CCII oppure dall'emergenza di prove di turbative, come tentativi di manipolazione dei prezzi o collusioni tra i partecipanti.
        Quanto alle sorti del concordato, teoricamente la liquidazione aperta a carico del socio illimitatamente responsabile non incide sul concordato della società, tuttavia, visto che tale socio aveva messo a disposizione del concordato propri beni, della cui consistenza si è evidentemente tenuto conto nella formulazione della proposta del piano suoii quali si è basato il voto dei creditori, bisogna vedere in che misura la procedura a carico del socio incide sui beni da lui messi a disposizione del concordato. Poiché abbiamo detto che eventualmente la procedura maggiore può ottenere la restituzione dei beni non ancora aggiudicati e venduti, bisognerà valutare se il mancato apporto di questi beni al concordato ne consenta egualmente l'esecuzione (diamo per scontato che il concordato sia stato già omologato); in caso negativo potranno aprirsi vari scenari, dalla risoluzione del concordato su richiesta di un creditore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale della snc omisso medio, ecc.
        Zucchetti SG srl
    • Francesco Andrea Brunale

      Campobasso
      30/06/2024 18:38

      RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

      Vi ringrazio per la risposta esaustiva. A chiusura di tutto rendo noto che la trascrizione della domanda di apertura del concordato preventivo (non la trascrizione del decreto di omologa che non, credo, sia opportuno fare) è stata fatta dieci anni prima della procedura di liquidazione giudiziale.
      Cordiali saluti
      Avv. Francesco Andrea Brunale
      • Francesco Andrea Brunale

        Campobasso
        30/06/2024 18:39

        RE: RE: concordato preventivo di società di persone e soci illimitatamente responsabili

        Chiaramente per trascrizione, intendo la trascrizione sui beni immobili di proprietà del socio e offerti alla procedura.