Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    21/02/2023 19:02

    CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO

    Sono liquidatore di un concordato preventivo liquidatorio
    purtroppo la liquidazione del patrimonio non contente il soddisfacimento dei creditori privilegiati e tanto meno dei chirografi
    Ora deposito il rendiconto e farei il riparto finale .....
    come procedo con la chiusura visto che non è adempiuto nei numeri?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/02/2023 20:04

      RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO

      In presenza della appurata incapacità di soddisfare i creditori secondo quanto ipotizzato, è opportuno che lei, in applicazione della legge fallimentare cui è soggetta l'attuale procedura di concordato, rappresenti la situazione al commissario giudiziale che potrà farla presente ai creditori, ciascuno dei quali potrà valutare se chiedere la risoluzione del concordato o proporre eventualmente una istanza di liquidazione giudiziale, senza passare per la risoluzione, come la cassazione pacificamente ammette. Se lei è liquidatore e commissario, la comunicazione ai creditori la potrà fare lei direttamente.
      Dopo tale adempimento, se nessuno prende iniziative , ripartisca quello che ha ricavato dalla liquidazione e poi fa una relazione al giudice esponendo gli sviluppi della liqudazione.
      Zucchetti SG srl
    • Patrizia Rossi

      san clemente (RN)
      22/02/2023 20:25

      RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO

      Vi ringrazio per la risposta
      Ho già inviato relazione ai creditori circa l'impossibilità di adempiere ed e passato oltre un anno dall'ultimo adempimento
      A riparto avvenuto come chiudo la procedura ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        23/02/2023 17:39

        RE: RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO

        Il secondo comma dell'art. 182 .fall. prevede che "Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili; la norma di cui al citato articolo detta poi altre disposizioni riguardanti la liquidazione dei beni ed altro, ma nulla dice in ordine alla fase finale del riparto né, tanto meno, in ordine alla sequenza, né lo fa l'art. 185, che contiene altre disposizioni sulla esecuzione del concordato. E se alla carenza sul riparto si può agevolmente sopperire facendo riferimento al decreto di omologa e, in mancanza di indicazioni, all'applicazione della disciplina fallimentare, alle altre carenze sulla fase di chiusura è più difficile sopperire perché, a norma dell'art. 181, "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180", e poi manca qualsiasi disposizione circa un provvedimento di chiusura alla fine della esecuzione
        Tanto comporta una certa libertà nel gestire la fase finale e la diversità di opinioni che si è manifestata in materia. Noi, in mancanza di disposizioni o di prassi consolidate presso un determinato ufficio, consigliamo di seguire la successione del fallimento, perché ha la sua logica nel rendere prima il conto della gestione (e, come visto l'art. 116 è richiamato dall'art. 182) che serve ad illustrare ai creditori e allo stesso debitore come si è svolta la gestione dei beni altrui, per poi ottenere la liquidazione del compenso, sulla base di questi dati e infine, conosciuto l'importo da destinare al liquidatore, procedere al riparto. Con il che l'attività del liquidatore cessa e, non essendo previsto un decreto di chiusura come per il fallimento, il liquidatore può limitarsi ad una relazione finale al giudice delegato, riassuntiva di quanto fatto con cui comunica di ritenere esaurita la sua attività e cessato il suo incarico.
        Zucchetti Sg srl