Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato snc , immobili soci e finanza nuova

  • Filippo Lucchesi

    Lucca
    05/01/2022 16:09

    concordato snc , immobili soci e finanza nuova

    Il concordato di una società di persone non coinvolge i soci illimitatamente responsabili come nel fallimento ex art.147 L.F.
    Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo liquidatorio, possono essere messi a disposizione beni immobili dei soci ed essere considerati come nuova finanza per fare un'operazione di transazione fiscale?
    Se su questi beni grava iscrizione ipotecaria da parte di un creditori sociale, posso comunque, una volta estinto il debito ipotecario procedere con la procedura di transazione fiscale gestendoli sempre come nuova finanza?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2022 20:06

      RE: concordato snc , immobili soci e finanza nuova

      Effettivamente l'ammissione al concordato di una società di persone non coinvolge i soci illimitatamente responsabili in quanto il fondamento dell'estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili si trova nella previsione eccezionale contenuta nell'art. 147 l. fall. che non è richiamato nel concordato; ed infatti, gli artt. 167, 168 e 169 l. fall. disciplinano gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo, previsti in relazione al debitore ammesso alla procedura sia esso imprenditore individuale che collettivo, e non ai soci illimitatamente responsabili.
      Posto, quindi, che l'ammissione della società di persone ad una procedura concorsuale diversa dal fallimento, come appunto al concordato, non determina l'automatica estensione della procedura stessa ai soci né l'attrazione dei beni di costoro nel concorso provocato dal concordato della società, il socio illimitatamente responsabile può disporre dei propri beni in favore del concordato. A nostro avviso, questi apporti possono essere considerati finanza esterna perché, al di là dell'ancora dibattuto problema della natura della responsabilità dei soci illimitatamente (se rispondono della stessa obbligazione della società fin dall'origine o sono sussidiariamente obbligati al pagamento dell'obbligazioni altri della società), se i soci e loro beni non sono attratti nella procedura concordataria, i loro apporti devono, in quanto provenienti da soggetti formalmente estranei alla procedura, vanno considerati quali risorse non del concordato ma di altri soggetti, comunque legati alla società.
      Ovviamente nel mettere a disposizione del concordato i beni dei soci, va salvaguardata l'ipoteca del terzo, che rimane. Poi saranno i creditori, ai quali va illustrata anche l'esistenza dei soci e dei loro beni, a giudicare se tale operazione può passare o è preferibile negare il consenso ed arrivare al fallimento, che coinvolge anche i soci.
      Zucchetti Sg srl