Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Transazione fiscale 182-ter - Modalità di pagamento somme dovute

  • Giuseppe Fornari

    Perugia
    16/12/2021 17:20

    Transazione fiscale 182-ter - Modalità di pagamento somme dovute

    Buonasera,
    in sede di esecuzione di un concordato in continuità piena omologato, si pone il problema di come pagare le somme dovute a seguito della transazione fiscale, espressamente prevista nell'ambito del Piano omologato.
    La problematica nasce dal fatto che la società intenderebbe procedere al pagamento della prima delle 24 rate previste, pari ad euro 30.000, mediante MOD F24 utilizzando in compensazione crediti IVA sorti durante la continuità, ovviamente debitamente asseverati attraverso l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2021 (anno 2020).
    L'Agenzia delle Entrate sostiene che non potrebbe farsi luogo a compensazione tra debiti "concorsuali" (quelli oggetto della transazione fiscale) e crediti sorti DOPO la presentazione della domanda di concordato (14/1/2019), dal momento che la legge fallimentare prevede soltanto la compensazione ex art. 56 L.F. (richiamato in ambito concordatario dall'art. 169 L.F.) tra crediti e debiti sorti ANTERIORMENTE alla presentazione della domanda di concordato.
    A mio parere si tratta di fattispecie diverse; quella regolata dall'art. 56 L.F. attiene alla compensazione in sede fallimentare (per la cui esecuzione - nel caso di crediti e debiti tributari - non si prevede ovviamente l'utilizzo del MOD F24) , mentre l'utilizzo in compensazione mediante MOD F24 costituisce una vera e propria modalità di PAGAMENTO dell'obbligazione tributaria. da eseguirsi appunto attraverso l'utilizzo del MOD F24.
    Peraltro, il Piano concordatario prevede espressamente che i debiti concorsuali siano soddisfatti (anche) mediante utilizzo dei flussi finanziari prodotti dalla continuità, tra i quali ritengo debbano rientrare senza dubbio anche i crediti IVA sorti durante la continuità aziendale medesima.
    Desidererei conoscere il vostro autorevole e sempre prezioso parere in merito alla fattispecie prospettata.
    Vi ringrazio anticipatamente e vi porgo i miei migliori saluti.

    Dott. Giuseppe Fornari
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/12/2021 11:12

      RE: Transazione fiscale 182-ter - Modalità di pagamento somme dovute

      Ci pare che il quesito inquadri molto correttamente portata e ambito di applicazione dell'art. 56 l.fall., del quale è bene evidenziare la ratio, che emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione: "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso".

      È chiaro che la norma vuole tutelare il creditore della procedura che sia anche debitore della stessa, evitando che rischi di non riscuotere il suo credito e sia invece costretto a pagare per intero il suo debito, nei confronti della procedura.

      Ma l'utilizzo di un credito in compensazione nel Mod. F24, come giustamente scritto nel quesito, non è una compensazione in senso stretto, bensì una modalità di pagamento del tributo o del contributo; e quest'ultimo caso è emblematico: non si può certo parlare di compensazione se utilizzo un credito verso l'Erario per pagare un debito verso l'INPS!

      Ciò che si vuol fare, e non vediamo come l'Agenzia delle Entrate possa legittimamente opporvisi, è pagare un debito (ante o post apertura della procedura, non ha importanza) con un credito post, che è attivo liberamente spendibile per farlo.

      Ben diversa sarebbe l'ipotesi opposta, ovvero utilizzare un credito ante procedura per pagare un debito post, perchè il credito ante è soggetto alla compensazione ex art. 56 "a monte" del possibile utilizzo in compensazione: non è quindi una risorsa liquida e liberamente spendibile.