Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ARCHIVIAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Ernesto Del Bianco

    MILANO
    15/05/2020 16:18

    ARCHIVIAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

    Si chiede Vostro cortese parere sulla seguente problematica.
    In corso di fallimento, è stato proposto un concordato fallimentare, omologato e sono stati regolarmente eseguiti i pagamenti ai creditori ammessi al passivo.
    Ora il curatore deve presentare istanza di chiusura del fallimento e istanza di archiviazione del concordato fallimentare. All'esito, dovrà cancellata la società in Camera di Commercio? Si precisa che tutte le attività facenti capo alla fallita sono state cedute all'assuntore del concordato.
    Si ringrazia per la cortese attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2020 09:13

      RE: ARCHIVIAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

      A norma del secondo comma dell'art. 130 l. fall. "Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento", il che significa che con la definitività dell'omologa, il tribunale emette un decreto di chiusura del fallimento e il fallito ritorna in possesso dei propri diritti fra i quali, in particolare, quello di amministrare il proprio patrimonio nell'ambito ovviamente delle previsioni dell'accordo omologato che delineano le modalità di disposizione del medesimo patrimonio in conformità alla proposta accettata dai creditori. Ed, infatti, a seguito del decreto di omologazione, gli organi fallimentari (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori) rimangono in carica, ma al fine di accertare che l'accordo omologato sia eseguito correttamente e, in particolare, che gli atti di disposizione patrimoniale siano tutti preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare posto a garanzia dei creditori.
      Alla chiusura del fallimento per omologa del concordato non segue la cancellazione della società concordataria dal registro delle imprese, che con il concordato viene esdebitata delle obbligazioni non pagate in base al piano e, ritorna in bonis; ed infatti la cancellazione dal registro delle imprese della società fallita è prevista dall'art. 118, comma 2, l.fall. solo per i casi di chiusura contemplati nel comma primo, il cui incipit : "Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude…, fa capire come la norma non trovi applicazione per la chiusura per concordato.
      Alla avvenuta esecuzione del concordato, il giudice delegato emette i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 136.
      Zucchetti SG srl
    • Ernesto Del Bianco

      MILANO
      19/05/2020 11:04

      RE: ARCHIVIAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

      Grazie.