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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Chiusura della procedura
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Luca Orsini
Pescara30/09/2024 18:18Chiusura della procedura
In un concordato preventivo del 2013 con cessione dei beni sono stati venduti tutti i beni del debitore oggetto del concordato. Attualmente restano da liquidare solo alcuni beni dei soci messi a disposizione della procedura per garantire le percentuali concordatarie. Tuttavia, questi beni, sono gravati da iscrizioni ipotecarie per debiti contratti dai soci (anche, eventualmente, in qualità di terzi datori di ipoteca a garanzia di debiti sociali).
Il prezzo base d'asta per la vendita di questi beni è estremamente basso rispetto al valore complessivo dei crediti ipotecari iscritti, il che implica che, dalla vendita, non ci sarà certamente alcun residuo in favore dei creditori concordatari ed i relativi proventi andranno esclusivamente a soddisfare i creditori ipotecari particolari dei soci.
In questo contesto, quale interesse c'è a proseguire il concordato? Come dovrebbe comportarsi il liquidatore? Potrebbe chiudere la procedura senza procedere alla vendita di questi beni nel momento in cui risultasse matematicamente certo - in base al rapporto tra le iscrizioni ipotecarie e l'importo realizzabile dalla vendita - che nulla si ricaverebbe in favore dei creditori della procedura?-
Zucchetti SG
Vicenza01/10/2024 15:48RE: Chiusura della procedura
Non è prevista nel concordato liquidatorio la dismissione dei beni del tipo di quella regolata dall'art. 107, comma 8, l. fall. per la procedura fallimentare, tuttavia nel caso della completa indifferenza per i creditori concorsuali della vendita dei beni messi a disposizione dai soci, riteniamo possibile che il liquidatore relazioni al commissario (se soggetto diverso) chiedendo appunto di non procedere alla vendita dei beni in questione.
Questa linea però presuppone in primo luogo che le ipoteche, in ragione della data di iscrizione, siano prevalenti sulla trascrizione dell'atto di messa dei beni a disposizione della massa dei beni gravati (ammesso che l'atto sia stato trascritto) e inoltre che i creditori ipotecari prevalenti siano creditori personali dei soci e non della società ammessa al concordato; in quest'ultimo caso, infatti la liquidazione dei beni non sarebbe superflua in quanto servirebbe a soddisfare i creditori della società in concordato. L'operazione potrebbe essere agevolata se i creditori ipotecari fossero d'accordo a non liquidare i beni ipotecati.
Zucchetti SG srl-
Luca Orsini
Pescara09/10/2024 19:32RE: RE: Chiusura della procedura
Grazie per la risposta, mi piacerebbe poter avere un maggior chiarimento sull'affermazione che "i creditori ipotecari prevalenti siano creditori personali dei soci e non della società ammessa al concordato". In questo senso, un creditore chirografario della massa concordataria ma con garanzia ipotecaria opponibile alla procedura su un bene personale messo a disposizione del socio come andrebbe considerato agli effetti di questo giudizio di prevalenza?
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Zucchetti SG
Vicenza10/10/2024 10:22RE: RE: RE: Chiusura della procedura
La questione proposta nell'originario quesito riguardava la possibilità, in pendenza di un concordato preventivo di una società (non è specificato il tipo), di non liquidare i ben immobili di proprietà dei soci e da questi messi a disposizione dei creditori del concordato sociale in quanto il ricavo dalla vendita di tali beni sarebbe presumibilmente inferiroe al valore delle ipoteche iscritte sugli stessi.
Noi abbiamo ammesso una tale possibilità, sebbene non prevista espressamente dalla legge coke nel fallimento, a patto che non danneggi i creditori sociali ed è a questo fine che abbiamo scritto che "Questa linea però presuppone in primo luogo che le ipoteche, in ragione della data di iscrizione, siano prevalenti sulla trascrizione dell'atto di messa dei beni a disposizione della massa dei beni gravati (ammesso che l'atto sia stato trascritto) e inoltre che i creditori ipotecari prevalenti siano creditori personali dei soci e non della società ammessa al concordato; in quest'ultimo caso, infatti la liquidazione dei beni non sarebbe superflua in quanto servirebbe a soddisfare i creditori della società in concordato".
Il primo requisito indicato è che le ipoteche iscritte siano anteriori, come sembra pacifico, alla eventuale trascrizione dell'atto di messa a disposizione dei creditori perché, in tal caso, l creditori ipotecari debbono essere soddisfatti prima di quelli concordatari; la prevalenza quindi è data dalla anteriorità delle iscrizioni sulla eventuale trascrizione dell'atto di messa disposizione.
La seconda condizione posta è che i creditori ipotecari prevalenti sulla trascrizione della messa disposizione siano creditori personali dei soci e non della società ammessa al concordato, giacchè, in quest'ultimo caso (se cioè i creditori iscritti sui beni dei soci fossero stati creditori anche della società), la liquidazione dei beni ipotecata non sarebbe superflua in quanto servirebbe a soddisfare i creditori della società in concordato.
Questo era il senso della nostra risposta e in questo contesto un creditore chirografario verso la società concordataria che abbia ricevuto garanzia ipotecaria dal socio terzo, essendo creditore della società con garanzia di terzo, avrebbe interesse a che il bene gravato del socio fosse liquidato perché il ricavato sarebbe attribuito a lui quale ipotecario con iscrizione antecedente alla messa a disposizione dei beni in favore della massa.
Zucchetti SG srl
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