Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

RIPARTO FINALE

  • Carlo Goldoni

    IVREA (TO)
    21/02/2023 20:09

    RIPARTO FINALE

    Buongiorno ,
    in un concordato liquidatorio ex legge fall. , il GD ha "ordinato il deposito del riparto finale in Cancelleria disponendo che tutti i creditori siano avvistai , con l'avvertenza che essi potranno proporre reclamo entro il termine di 15gg dal ricevimento dell'avviso".
    Ora , dato che i 15 gg sono scaduti senza alcun reclamo da parte dei creditori, chiedo se posso procedere direttamente al pagamento dei creditori o se devo obbligatoriamente fare istanza al GD affinchè dichiari esecutivo il piano di riparto, ai sensi degli'artt.110 e 117 LF.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/02/2023 20:04

      RE: RIPARTO FINALE

      Nel concordato non è disciplinata la fase del riparto, le cui modalità sono quindi rimesse alle indicazioni fornite dal tribunale in sede di omologa. Nel caso lei dice che è stato il giudice delegato ad emanare le disposizioni che ha riportato, ma la cosa nulla cambia quanto al problema proposto perchè si tratta comunque di interpretare il provvedimento, sia esso emesso dal tribunale o dal giudice delegato. In senso strettamente letterale si potrebbe dire che avendo il giudice fatto riferimento solo al deposito e all'avviso ai creditori con l'avvertimento della possibilità del reclamo, in mancanza di reclamo il riparto possa essere portato ad esecuzione; tuttavia il provvedimento in questione riprende il terzo comma dell'art. 110 l. fall., che trova il suo completamento nel comma successivo, ove si stabilisce che se nel termine concesso non sono proposti reclami, "il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione"; se, invece, sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione".
      A nostro avviso, il richiamo del meccanismo del terzo comma dell'art. 110, implica il richiamo anche del quarto comma, perché sarebbe illogico che il giudice richiami le formalità della legge per la comunicazione e poi lasci al liquidatore la libertà di decidere come crede; il problema, infatti, va visto nel suo complesso nel senso che se è lineare dare esecuzione al progetto di riparto in mancanza di reclami, in presenza degli stessi l'intervento del giudice diventa indispensabile.
      Zucchetti SG srl