Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Collegio Sindacale nel concordato preventivo in continuità

  • Noemi Lucchesi

    Corridonia (MC)
    22/12/2021 10:24

    Collegio Sindacale nel concordato preventivo in continuità

    Buongiorno, quale liquidatore giudiziale di una Srl il cui concordato preventivo in continuità è stato omologato nel 2020 con il Collegio Sindacale in scadenza con l'approvazione del bilancio 2021, mi chiedo, ai fini del rinnovo dell'Organo di controllo, la corretta applicazione dell'art. 2477, secondo comma, lettera c) , cosi come sostituita dall'art. 379 del Dlgs. 14/2019, la cui entrata in vigore è stata di nuovo posticipata all'approvazione del bilancio 2022 dal DL 118/2021

    Nella specifico, non essendo a conoscenza di precedenti giurisprudenziali, mi chiedo se per la nomina dell'Organo di controllo la Srl possa far riferimento al superamento per due esercizi consecutivi dei due limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis (formulazione ante modifica codice crisi impresa), ovvero ai limiti più stringenti dell'attuale norma, la cui entrata in vigore è stata però posticipata all'approvazione del bilancio 2022.

    Applicando infatti i vecchi parametri la Srl sarebbe esclusa.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/12/2021 20:49

      RE: Collegio Sindacale nel concordato preventivo in continuità

      Lei si qualifica liquidatore giudiziale di una srl in concordato preventivo in continuità omologato per cui dovrebbe essere il liquidatore nominato con il decreto di omologa per la liquidazione dei beni non strumentali alla prosecuzione dell'attività,(se fosse il liquidatore della srl sciolta -in cui per mancanza di accordo tra i soci si è ricorsi alla nomina giudiziale- sarebbe difficile ipotizzare un concordato in continuità) per cui il problema della sopravvivenza e della continuazione della srl non riguarda i le sue mansioni.
      Ciò detto per chiarezza, l'art. 379 CCII, già in vigore, stabilisce al comma terzo che nelle srl l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto ai nuovi parametri fissati per la nomina dell'organo di controllo debba avvenire "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile"; ed aggiunge: "Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1".
      Pertanto la srl in questione può mantenere la situazione attuale, e quindi applicare la disposizione dell'art. 2477 c.c. nella versione immodificata, ma deve provvedere ad adeguarsi ai nuovi parametri, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022.
      Zucchetti Sg srl ,
    • Noemi Lucchesi

      Corridonia (MC)
      23/12/2021 17:08

      RE: Collegio Sindacale nel concordato preventivo in continuità

      Nel ringraziarvi per il riscontro, nel confermare di essere Liquidatore Giudiziale di un CP omologato dal Tribunale e che il problema riguardi la Società e non il sottoscritto (anche se un minimo di controllo ritengo che sia opportuno), se lo statuto della Srl fa generico rimando all'art. 2477 c.c., mi sembra di capire che per l'obbligatorietà o meno del Collegio Sindacale dal 2022, in quanto quello attuale scade con l'approvazione del bilancio 2021, si debba far riferimento al superamento per due esercizi consecutivi di due dei parametri dell'art. 2435-bis e precisamente.

      a) attivo €. 4.400.000; b) ricavi €. 8.800.000; c) dipendenti 50 unità,

      in quanto gli attuali parametri di cui all'art. 2477, secondo comma, lettera c) sono al momento "congelati".

      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/12/2021 17:30

        RE: RE: Collegio Sindacale nel concordato preventivo in continuità

        Non è così semplice perché, ferma restando la data indicata nella precedente risposta per le società prive di organo di controllo e che quindi vi dovranno provvedere entro la data indicata se superano almeno due delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2477 c.c., per le società già dotate di organo di controllo, la disposizione di riferimento rimane l'art. 2477 c.c. e il termine quello della entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza (per ora fissata al 15 maggio 2022), per una serie di motivi.
        Scaduto pertanto l'attuale organo sindacale nel 2022, che appunto resta in carica fino alla scadenza naturale, per il futuro, i parametri da utilizzare per stabilire l'obbligatorietà sono proprio quelli di cui all'art. 2477 c.c., tra cui il superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
        Zucchetti SG srl