Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

  • Vincenzo Piazza

    Parma
    11/02/2022 17:23

    Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

    L'estensore di un piano di concordato preventivo si trova a dover gestire creditori bancari, i cui crediti godono di garanzia del Medio Credito Centrale per l'80%. Come è noto (salvo qualche pronuncia giurisprudenziale di segno contrario), ha luogo una "mostruosità" giuridica che, al momento della surroga da parte del MCC, promuove un credito (della Banca Creditrice) da chirografario a (MCC) privilegiato (sebbene di basso rango).
    Al momento del voto, quindi, di norma, la Banca Creditrice può partecipare per il 100% del proprio credito, tra i chirografari. Il concordato, nella migliore delle ipotesi, verrà approvato e poi omologato, e quindi eseguito. E' in questa fase che il MCC farà valere la propria surroga, promuovendo un credito da chirografario a privilegiato.
    Sembrerebbe pertanto che l'estensore del piano (e della proposta) non possa valutare l'ipotesi di degradare preventivamente il credito di MCC, trovandosi invece "costretto" ad accantonare nel piano un fondo per consentire alla procedura, nella fase esecutiva, di risultare adempiente. Si tratta di una enorme "palla al piede" per la procedura, il cui fabbisogno finanziario si alza a livelli che potrebbero risultare insostenibili. E' possibile ipotizzare una soluzione che consenta di degradare preventivamente il credito non ancora attuale, ma potenziale, di MCC? E' possibile inserire quest'ultimo in una classe di creditori per garanzie prestate a creditori della società in concordato?
    • Vincenzo Piazza

      Parma
      11/02/2022 19:20

      RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

      "Per gli istituti bancari garantiti da fideiussioni vale quanto può affermarsi a proposito dei cessionari pro solvendo, ovvero che, in forza del richiamo espresso operato dall'art. 169 all'art. 55 l.f., i crediti condizionali devono essere assoggettati alla procedura e dunque computati nel calcolo delle maggioranze ed ammessi al voto. Ciò tanto più ove si consideri che essi sono stati costituiti in classe apposita ed individuati come destinatari del pagamento di una percentuale, cosa che non sarebbe avvenuta ove fossero stati valutati come crediti futuri ed eventuali, da appostare in appositi fondi rischi ma da non considerare ai fini del voto. Alla previsione di falcidia del credito deve infatti fare da corollario il diritto del creditore ad esprimersi sulla proposta. Tribunale Perugia, 16 Luglio 2012."
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/02/2022 19:26

      RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

      Confermiamo la natura privilegiata del credito di Mediocredito già ai sensi dell'art. art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998, ma principalmente dopo l'intervento del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, che al terzo comma dell'art. 8bis stabilisce quanto segue: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni".
      Da tanto deriva non solo la natura privilegiata del credito in questione, ma anche che il privilegio non è affatto di basso rango (come lei dice) bensì, al contrario, di rango elevato dato che trova collocazione subito dopo i privilegi di cui all'art. 2751bis c.c. e, quindi, prima del privilegio Inps ex art. 2753 c.c. di primo grado.
      Come tutti i crediti privilegiati, anche questo va pagato, al momento in cui Mediocredito si farà vivo, per intero, salvo che da una stima risulti incapiente e comunque nei limiti di capienza (art. 160, co 2 l. fall.), tenendo conto che trattasi di privilegio generale mobiliare. Stante questa situazione, e la prevedibilità che Mediocredito venga escusso e questo si rivolga a sua volta verso il debitore concordatario, l'unica via possibile è immaginare già tale partecipazione e comportarsi di conseguenza accantonando una somma adeguata per soddisfare quel creditore sulla base di una stima ex art. 160 co. 2 l. fall.. E' indubbiamente una grossa palla al piede, ma non crediamo che esistano alternative, anche perché ora, attraverso la stima si potrebbe limitare la partecipazione privilegiata di MCC, nel mentre se non si fa nulla, il concordato, al momento dell'intervento, si troverà nell'impossibilità di far fronte al debito privilegiato.
      Tanto in proiezione futura che fa riferimento alla soddisfazione del creditore, nel mentre, quanto al voto, bisogna tenere conto della situazione al momento in cui si effettua la votazione, per cui, se in quel momento è creditore la banca finanziatrice chirografaria, crediamo sia difficile escluderla dal voto. Del resto, la possibilità che al voto partecipino soggetti che poi si accerta non ne avevano diritto è connaturata al concordato e alla provvisorietà dell'ammissione in caso di contestazioni di cui all'art. 176 l. fall. Si pensi, ad esempio, alla contestazione mossa ad un creditore che si ritiene privilegiato e all'ammissione in chirografo in via provvisoria all'adunanza: a seguito di tale ammissione quel creditore partecipa al voto, ma potrebbe agire in un ordinario giudizio per il riconoscimento del privilegio e, in caso di vittoria, quel creditore dovrà essere soddisfatto quale privilegiato, ma rimane il voto dato come chirografario.
      Zucchetti Sg srl
      • Vincenzo Piazza

        Parma
        14/02/2022 19:59

        RE: RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

        Ringrazio per la risposta, che trovo molto esauriente e anche in grado di suggerire una concreta modalità operativa.
      • Luca Brivio

        MILANO
        05/10/2022 19:04

        RE: RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

        perfettamente d'accordo su tutto ma.. ai fini del calcolo del fabbisogno concordatario dovendosi stanziare il fondo privilegiato per il successivo eventuale ma molto probabile intervento di MCC sarà necessario da un lato prevedere al privilegio l'importo del fondo (80% o 90% dell'originario credito della banca) e dall'altro lato al chirografo il 100% dell'importo chirografario generando così una sorta di duplicazione di passività evidentemente critica in relazione all'evidenziazione di una doppia passività (quasi da 173). l'unica soluzione che vedrei è di prevedere una classe ad hoc per il credito chirografario con una percentuale proposta, bassissima, che tenga conto della parte già stanziata al fondo privilegiato.
        mi sfugge qualcosa?
        grazie
        lb
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/10/2022 17:14

          RE: RE: RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

          Tecnicamente è esatto quanto dice, ed è difficile evitare la duplicazione, dovendo il credito della banca essere considerato tra i chirografri nella sua interezza. Si potrebbe agire sulla entità dell'accantonamento in favore di MCC considerando quanto previsto per il pagamento della banca chirografaria. Ossia se la banca ha un credito di 100 chirografario che si precede di pagare nella proposta concordataria al 50%, a questo creditore dovrebbero essere corrisposte 50; considerato che MCC normalmente garantisce la banca all'80% dovrebbe essere effettuato un accantonamento di 80. Tuttavia, se si considera che la banca sarà soddisfatta per 80 da MCC, il suo credito effettivo verso ilmdebitore si riduce a 20, per cui alla stessa vanno corrisposte 10. Le residue 40 sui 50 preventivati andranno destinati a MCC, per cui l'accantonamento in suo favore potrebbe essere di 40.
          Sappiamo bene che è facile a dirsi, molto più complicato a farsi, ma non vediamo altre soluzioni, per evitare duplicazioni.
          Zucchetti SG Srl
    • Annalisa Cancellaro

      Foggia
      08/07/2022 13:09

      RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

      IN UN CONCORDATO PREVENTIVO , IL CREDITO MCC E' ISCRITTO A RUOLO PER IL RECUPOERO , PER CUI CREDO SIA GIA'STATA ECUSSA LA SUA GARANZIA DALLA BANCA FINANZIATRICE.
      A QUESTO PUNTO NELLA FORMAZIONE DEI CREDITORI AI FINI DEL VOTO , DEVO INSERIRE MCC CORRETTO?
      ALTRO DUBBIO, E LA BANCA FINANZIATRICE CHE HA ESCUSSO LA GARANZIA DA MCC HA TITOLO DI PARTECIPAZIONE AI FINI DEL VOTO??
      GRAZIE
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/07/2022 19:58

        RE: RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

        Fin quando non interviene una formale comunicazione dell'avvenuta escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice, il MCC non può essere considerato creditore verso la procedura, ma poiché tale credito è già iscritto a ruolo per il recupero, molto dipende dalla posizione che assume la banca. Se questa chiede di partecipare al concordato per l'intero suo credito esce rafforzato quanto appena detto; se invece la banca finanziatrice chiede di partecipare soltanto per la differenza rispetto a quanto incassato da MCC (in genere la garanzia copre l'80% del credito), si ha la prova dell'avvenuta escussione, ed allora si potrebbe anche considerare tra i creditori il Mediocredito.
        Zucchetti SG srl
    • Matteo Panelli

      VALENZA (AL)
      02/11/2023 14:56

      RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

      Se in un concordato in continuità - nel rispetto dell'art. 84, c. 5 - non fosse possibile il pagamento integrale di MCC , per quest'ultimo deve essere previsto il voto, corretto?
      Operativamente come sarebbe possibile dal momento che, all'atto del deposito della domanda di concordato, MCC non avesse ancora escusso il proprio credito (e quindi non sarebbe un debito, bensi un fondo rischi)?
      Ringrazio anticipatamente
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/11/2023 19:12

        RE: RE: Concordato preventivo e crediti garantiti da MCC

        MCC, fin quando non viene escussa la garanzia data, è estraneo alla procedura, essendo la sua non una garanzia solidale con il debitore finanziato, ma autonoma che intercorre tra la banca finanziatrice e MCC; la legge poi prevede che in caso di escussione MCC possa agire nei confronti del debitore finanziato e dei fideiussori per il recupero di quanto sborsato e con il privilegio anteprimo grado. Pertanto, fino alla escussione, anzi fino al momento in cui MCC non dichiari di rivalersi nei confronti del debitore, va considerato quale creditore la banca finanziatrice chirografaria, che può esprimere il voto. Un fondo deve essere previsto per il fatto che la banca è chirografaria e MCC privilegiato, per cui vi è la eventualità nel momento in cui MCC partecipa al concordato, un credito chirografario vada soddisfatto in via privilegiata e questo gioca sulla fattibilità.
        Zucchetti SG srl