Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    05/03/2023 10:08

    NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

    Buongiorno,
    come definireste una proposta di concordato depositata:
    1) che viene indicata in continuità, con un piano industriale a 5 anni;
    2) che prevede, alla fine del quinquennio, la vendita dell'unico immobile dove viene svolta l'attività aziendale affinché quest'ultima possa essere trasferita "genericamente" altrove;
    3) che prevede, altresì, l'impegno dei soci di intervenire con i loro patrimoni personali nel caso i punti 1) e 2) non raggiungessero da soli i loro risultati?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/03/2023 17:48

      RE: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

      Gli elementi forniti non sono sufficienti ad una sicura qualificazione della proposta in quanto questa, specie dopo le modifiche introdotte dal d.lgs n. 83 del 2022, va determinata sulla base di una valutazione di carattere generale che consenta di apprezzare in termini qualitativi l'elemento della continuità, tra cui è determinate, per un verso, la tutela dell'interesse dei dipendenti e di un know how da salvaguardare e, dall'altro, la valorizzazione delle risorse che derivano dalla continuazione dell'attività imprenditoriale e da quelle esistenti nel patrimonio, messe a servizio della continuazione dell'attività.
      Fatta questa premessa e con tutte le riserve del caso, la proposta di cui ci pala sembra più vicina ad un concordato in continuità in quanto comprende la continuazione diretta per ben cinque anni e poi il trasferimento integrale dell'azienda, che mantiene la continuità anche se in via indiretta; inoltre, anche seppur è previsto l'apporto dei soci, questo è solo eventuale e non elemento essenziale della proposta e non è prevista una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari, come richiede il comma quarto dell'art. 84 ccii.
      Zucchetti SG Srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        06/03/2023 21:27

        RE: RE: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

        Scusate per l' estrema sintesi della domanda che avete però -in parte- colto con la vostra risposta. Dico in parte perchè voi indicate nella riposta il trasferimento dell'azienda dopo i cinque anni, che mantiene la continuità anche se in via indiretta. Nella mia domanda, invece, che confermo, scrivevo della cessione dell'unico immobile dove viene svolta tutta l'attività affinché l'azienda, senza l'immobile, possa essere trasferita altrove, senza che il piano indichi dove. In altri termini, l'attività va avanti per 5 anni, dopodiché si vende l'immobile all'interno del quale si trovano tutti gli impianti, macchinari, attrezzature e ufficio per andare non si sa dove.
        In altri termini ancora, per usare le vostre parole, è possibile pensare che si possa "apprezzare in termini qualitativi l'elemento della continuità.... la tutela dell'interesse dei dipendenti e di un know how da salvaguardare .... la valorizzazione delle risorse che derivano dalla continuazione dell'attività imprenditoriale e da quelle esistenti nel patrimonio, messe a servizio della continuazione dell'attività", sapendo che tutto questo potrebbe svanire nel momento in cui sul piano si dice semplicemente che ci sarà un trasferimento, senza aggiungere niente altro?
        In estrema sintesi, si può parlare di concordato in continuità sapendo che l'azienda potrebbe molto verosimilmente avere, una sorta di "data di scadenza" soprattutto a motivo del fatto che senza l'unico immobile, molto probabilmente, la stessa (come complesso di beni ecc...) tra cinque anni potrebbe non esserci più?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/03/2023 19:32

          RE: RE: RE: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

          Richiamata la premessa fatta nella precedente risposta, che è determinate, riteniamo di poter confermare l'impressione avuta anche alla luce dei chiarimenti ora forniti.
          In realtà un progetto di continuità aziendale difficilmente può andare oltre i cinque anni in quanto questo è il limite massimo di attendibilità che gli aziendalisti attribuiscono ad una previsione sugli sviluppi aziendali. Alla scadenza di tale termine, nel suo caso, non è prevista la cessazione dell'attività di impresa ma la continuazione, con trasferimento dell'azienda in immobile diverso da quello attuale, che viene liquidato; indubbiamente l'indicazione non è del tutto completa, ma non si possono pretendere particolari su dove avverrà il trasferimento fra cinque anni; non trattandosi di impresa alberghiera o altre particolari in cui l'attività è legata alla collocazione in un dato immobile, questo può essere preso in locazione o in leasing in modo da consentire la continuazione dell'attività e recuperare una qualche liquidità per far fronte alle esigenze dell'impresa o da destinare ai creditori. .
          Zucchetti SG srl