Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Piano di riparto - privilegio artigiano

  • Daniele Battisti

    Colli al Metauro (PU)
    04/09/2024 17:43

    Piano di riparto - privilegio artigiano

    In una procedura di concordato preventivo, il commissario liquidatore ha presentato un piano di riparto parziale suddiviso in 4 fasi:
    1. Riparto dell'attivo immobiliare a favore del creditore ipotecario (interamente soddisfatto)
    2. Riparto dell'attivo mobiliare a favore dei creditori privilegiati
    parzialmente soddisfatti)
    3. Riparto dell'attivo immobiliare residuo a favore dei creditori privilegiati (parzialmente soddisfatti)
    4. Riparto a favore dei creditori chirografari senza la distribuzione di
    somme.
    Nella fase 4 del riparto relativa ai chirografari, sono tuttavia elencati tutti i creditori (quindi sono ricompresi anche i privilegiati).
    Visto che residua nell'attivo un ulteriore immobile, ci si chiede se, successivamente, in sede di riparto finale, tale inclusione dei creditori privilegiati nella categoria dei chirografari possa pregiudicare il riconoscimento dei privilegi di legge.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/09/2024 18:53

      RE: Piano di riparto - privilegio artigiano

      Dalla descrizione fatta sembra che il liquidatorie sia il curatore di un fallimento o di una liquidazione giudiziale, con la rigida applicazione della regola della priorità assoluta nel mentre si tratta di un concordato, che è regolato dalla proposta e dal piano presentati ed omologati. Non ci dice, peraltro di che tipo di concordato si tratta, ma possiamo presumere, data la presenza di un liquidatore e il sistema seguito nel riparto, che si tratti di un concordato liquidatorio, che rende superfluo accertare se la procedura è regolata dalla legge fallimentare o dal nuovo codice, ove le novità riguardano prevalentemente i concordati in continuità.
      Detto questo rimane il fatto che non conosciamo la proposta fatta, né sappiamo se è stata fatta la stima di cui al comma due dell'art. 160 per il pagamento parziale dei creditori prelatizi, che sono dati rilevanti per rispondere al suo quesito.
      Sia così gentile da fornire questi dati in modo da poter dare una risposta conferente alla fattispecie.
      Zucchetti SG srl
      • Daniele Battisti

        Colli al Metauro (PU)
        06/09/2024 19:14

        RE: RE: Piano di riparto - privilegio artigiano

        Preciso quanto segue: si tratta di un concordato preventivo di natura liquidatoria regolato dalla vecchia legge fallimentare. La proposta prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il pagamento parziale (40% circa) dei chirografari.
        Il pagamento dei privilegiati era previsto secondo l'ordine dei privilegi stabilito dal Codice Civile.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/09/2024 19:25

          RE: RE: RE: Piano di riparto - privilegio artigiano

          Alla luce dei chiarimenti forniti e dell'applicazione del principio che i pagamento dei privilegiati era previsto secondo l'ordine dei privilegi stabilito dal Codice Civile., il criteri di distribuzione elencati nel primo quesito, vanno bene, tranne il punto 3 che merita una precisazione.
          Invero in questo punto viene previsto una ripartizione del ricavato immobiliare residuato dopo la soddisfazione del creditore ipotecario in favore dei "creditori privilegiati parzialmente soddisfatti", che presumiamo essere quelli di cui al punto 2; orbene tale distribuzione va bene se si tratta dei creditori elencati nell'art. 2776 c.c., che godono del privilegio sussidiario sugli immobili, altrimenti i creditori privilegiati esclusi dall'elenco tassativo dell'art. 2776 c.c.,, qualora l'attivo mobiliare sia insufficiente alla loro piena soddisfazione, passano al chirografo per la parte insoddisfatta e il residuo immobiliare (soddisfatti gli ipotecari, i privilegiati immobiliari e i privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria) entra afar parte della massa attiva a disposizione dei creditori che seguono nell'ordine di legge, ossia nel caso dei chirografari, sia quelli originariamente tali che quelli privilegiati divenuti chirografari per esaurimento dell'attivo mobiliare..
          Se abbiamo ben capito esiste ancora un altro immobile da liquidare, e la sua vicenda segue la stessa regola, ossia con il suo ricavato possono essere soddisfatti i creditori con privilegio speciale sullo stesso, i creditori ipotecari, i privilegiati con collocazione sussidiaria, anche se nel primo riparto passati al chirografo, ed esauriti questi pagamenti (ammesso che vi siano creditori con le dette qualifiche) anche il ricavato di detto immobile, detratte le spese, entra nella calderone dell'attivo a disposizione dei creditori chirografari, sia originari che divenuti tali per incapienza sull'attivo mobiliare.
          Zucchetti SG srl