Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Procedimento competitivo di vendita art. 163 bis

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    07/10/2022 11:40

    Procedimento competitivo di vendita art. 163 bis

    Unitamente al Decreto di apertura di un Concordato Preventivo, il Tribunale ha emesso un decreto con cui bandisce la vendita competitiva ai sensi dell'art. 163 bis LF, dei beni immobili inseriti nel Concordato ed oggetto di promessa di acquisto da parte di soggetti terzi. Il prezzo base d'asta è pari al prezzo promesso.
    Per altro la vendita avverrà prima dell'udienza nella quale i creditori esprimeranno il loro voto.

    Alcuni creditori ipotecari sono allarmati perché temono che le somme ricavate dalla eventuale aggiudicazione non abbiano sufficiente certezza di essere destinate ad essi specie in caso di non omologa.
    Altri ritengono che la vendita ex art. 163 bis debba essere condizionata all'omologa del Concordato.
    Altri ancora si sentirebbero più tutelati se il saldo della eventuale vendita fosse loro assegnato direttamente ai sensi dell'art. 41 TUB come avviene nelle Esecuzioni immobiliari.

    Pur comprendendone l'origine - la "atipicità" della procedura ed al suo forse non pieno consolidamento nelle prassi dei tribunali - ritengo che questi timori siano eccessivi.

    Infatti, secondo me, le somme incassate da una vendita giudiziaria competitiva realizzata davanti al Magistrato, in ossequio all'obbligo previsto dall'art. 163 bis LF, saranno acquisite alla Procedura in attesa dell'omologa. Per motivi di economicità potrebbero essere versate nel conto corrente bancario già aperto a nome della Procedura.

    In caso di omologa, un sollecito progetto di riparto parziale redatto dal Liquidatore Giudiziale ivi nominato potrà consentire al creditore ipotecario di acquisire le somme in discorso al netto delle spese di procedura sostenute e sostenende imputabili alla massa.

    In caso di non omologa credo che lo stesso Provvedimento del Tribunale che dovesse sancire tale conclusione, potrebbe disporre sulla somma magari delegando un professionista (lo stesso Commissario Giudiziale?) per le dovute verifiche, i conteggi e per la concreta realizzazione, analogamente a quanto capita con i progetti di distribuzione relativi alle Procedure di esecuzione immobiliare.

    Non vedo comunque rischi per il creditore ipotecario, della cui tutela e considerazione si ha traccia ben chiara nella parte del Decreto in cui si dispone esplicitamente l'avviso ai creditori muniti di privilegio, come per altro necessario in tutte le vendite forzate.
    Mi pare che l'art. 163 bis LF instauri sì una procedura di vendita forzata effettivamente atipica rispetto a quelle tradizionali ma tutto sommato favorevole al creditore ipotecario ed anche al ceto creditorio in genere, visto che in caso di aggiudicazione si avrebbe una incomparabile riduzione dei tempi di liquidazione e di soddisfacimento del e dei creditori.

    Ci sono, secondo voi, elementi giuridici che mi sfuggono?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/10/2022 13:06

      RE: Procedimento competitivo di vendita art. 163 bis

      I timori rappresentati dai creditori ipotecari sono eccessivi ma non del tutto infondati. O meglio sono eccessivi se il concordato viene omologato perché, in questo caso, l'iter è quello da lei indicato, nel senso che il ricavato della vendita mantiene la sua provenienza immobiliare e la destinazione alla soddisfazione dei creditori che su quegli immobili avevano iscritto ipoteca, detratte le spese e secondo gli ordinari principi di graduazione.
      Nel caso, invece il concordato non venga omologato, la stessa continuità si ha se contestualmente viene dichiarato il fallimento, ma come lei ben sa, il tribunale, in mancanza di una istanza di fallimento, potrebbe anche limitarsi alla non omologa, nel qual caso le somme incassate devono essere consegnate al debitore in bonis, con tutte le conseguenze possibili, In tal caso, infatti, sarebbe difficile procedere ad attribuzioni dirette ai creditori o ad incaricare un soggetto allo scopo perché con la non omologa il concordato si chiude e i suoi organi vengono meno. Del tutto non pertinente è il richiamo dell'art. 41 TUB che non trova applicazione (nella parte che prevede l'esecuzione individuale fondiaria anche in pendenza del fallimento del debitore) e, comunque, anche nel fallimento l'attribuzione diretta al creditore fondiario è consentita nell'ambito della esecuzione individuale e non se la vendita avviene nel fallimento.
      Questi discorsi, tuttavia, corrono il rischio di essere astratti perché il giudice ha disposto la vendita competitiva immediata e il commissario deve darvi attuazione; se alcuni creditori temono che tale provvedimento possa ledere i loro interessi devono impugnare lo stesso, altrimenti la procedura di vendita va avanti.
      Zucchetti SG srl
      • Giuliano Cesarini

        Fossombrone (PU)
        07/10/2022 16:13

        RE: RE: Procedimento competitivo di vendita art. 163 bis

        Mi viene da obiettare: ma come è possibile che una somma proveniente da una vendita forzata realizzata davanti ad un Magistrato debba essere restituita al debitore in bonis senza alcun vincolo di destinazione?
        Ne conseguirebbe che qualunque creditore ipotecario, sempre ed oggettivamente, avrebbe motivo di ritenersi leso dalla gara di vendita descritta dall'art. 163 bis, perché mai, in quella fase della Procedura, si può avere la certezza dell'Omologa. Così l'articolo in discorso non corre il rischio di essere considerato illegittimo per mancanza di tutela verso il creditore iscritto?
        Avete notizia di qualche prassi seguite dai Tribunali o da Sentenze in casi del genere?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/10/2022 16:50

          RE: RE: RE: Procedimento competitivo di vendita art. 163 bis

          La domanda da farsi non è quella che fa lei, ma il contrario, ossia come si fa a porre un vincolo di destinazione su una somma che viene attribuita ad un soggetto che è in bonis a seguito della mancata omologazione e si si tratta del restituzione di una somma di sua proprietà, di cui la procedura poteva disporre fin quando era aperta. E' chiaro che quella somma, in quanto ricavato del bene ipotecato, diventa l'oggetto su cui esercitare l'ipoteca, ma mentre il bene immobile era perseguibile anche presso terzi, la volatilità del danaro di sicuro non fa stare tranquilli i creditori ipotecari
          La vendita del bene gravato da ipoteca non comporta rischi per i creditori ipotecari se effettuata dopo l'omologa, che è la fase destinata alla esecuzione del concordato; la legge consente di anticipare i tempi della vendita, ma in tal caso vanno tenuti presenti i rischi collegati che abbiamo detto, e, comunque, come detto, ove i creditori si sentano lesi da un provvedimento di vendita possono proporre reclamo. Non ci sembra quindi che il sistema possa essere considerato in contrasto con principi costituzionali o ppossa bloccare le vendite.
          Zucchetti SG srl
          .
          • Giuliano Cesarini

            Fossombrone (PU)
            07/10/2022 18:08

            RE: RE: RE: RE: Procedimento competitivo di vendita art. 163 bis

            Vi chiedo scusa ma ciò che non capisco è come fa un giudice ad indire una vendita forzata che l'art. 163 bis dispone sia fatta e conclusa prima dell'adunanza nella quale i creditori esprimeranno il loro voto, (quindi inevitabilmente prima dell'omologa) senza poi doversi curare del destino della somma incassata in caso - possibile - di non omologa.
            La vendita prima dell'omologa non è una possibilità ma una certezza ed un obbligo perchè così dispone l'art. 163 bis.
            E, quindi, torno a domandarmi come faccia una norma di legge a disporre obbligatoriamente un procedimento forzato di vendita che per come è congegnato sottopone sempre ed inevitabilmente i diritti dell'ipotecario a rischio.
            A questo punto, sempre ed in tutti i casi i creditori ipotecari avrebbero buon titolo per opporsi, non per qualche motivo particolare ma proprio perchè la norma - oggettivamente - non dà loro scampo.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/10/2022 09:20

              RE: RE: RE: RE: RE: Procedimento competitivo di vendita art. 163 bis

              Per la verità la vendita competitiva antecedente all'omologa non è affatto obbligatoria, ma una possibilità, come si desume dallo stesso primo comma dell'art. 163bis l. fall . per il quale " Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimnto in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo….."
              Come vede il trasferimento prima dell'omologa è una eventualità, il ricorso alla quale va quindi valutato caso per caso; ciò che la norma pone come obbligatorio è il meccanismo della competitività, che non può mancare sia che la vendita avvenga prima che dopo l'omologa..
              Zucchetti SG srl