Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

vendita opificio

  • Elena Pompeo

    Salerno
    20/12/2021 10:00

    vendita opificio

    Sono il commissario liquidatore di una società che ha messo a disposizione del concordato un opificio. Il piano prevede un graduale ribasso del valore del bene da vendere entro 5 anni. Durante il primo anno, al prezzo indicato, non ci sono state concrete manifestazioni di interesse. E' possibile, previa autorizzazione del Gd, nel secondo anno procedere ad una vendita con un maggiore abbattimento rispetto a quello previsto nel piano per il secondo anno ma minore rispetto a quello indicato nel quinto anno? E' necessario solo l'autorizzazione del Gd (presumo previa comunicazione anche a tutti i creditori) oppure è necessario anche modificare il programma di liquidazione?
    Seconda richiesta: Mi è pervenuta offerta (verbale) per una parte del capannone. Nel programma di liquidazione ho previsto tale ipotesi che però non è prevista nel piano. Se questa offerta dovesse diventare concreta e accompagnata da apposita perizia e cauzione oltre l'autorizzazione del Gd (presumo previa comunicazione anche a tutti i creditori) è necessario modificare il programma di liquidazione?
    Inoltre elle more della procedura è deceduta l'amministratrice della società in concordato. Quale liquidatore, oltre che informare il Gd e tutti i creditori con la relazione semestrale, devo fare altro?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/12/2021 20:10

      RE: vendita opificio

      Dopo l'omologazione del concordato, il liquidatore deve, sotto la sorveglianza del commissario (quando sono soggetti diversi) deve dare esecuzione al piano, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, per cui il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, non ha la libertà del curatore, ma è vincolato a quanto disposto nel piano omologato.
      Trattasi di principio pacifico. Vi è da dire che con il d.l. n. 118 del 2021 è stato modificato l'ottavo comma dell'art. 182bis, nel senso (per la parte che qui interessa) che "Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma".
      Come si vede questa norma consente interventi sul piano negli accordi di ristrutturazione omologati qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, ma tale norma non è utilizzabile nel suo caso sia perché lei è liquidatore di un concordato (anche se qualche Autore ritiene questa norma applicabile per analogia al concordato, cosa che non sembra condivisibile perchè nel concordato vi è stata una votazione, un decreto di omologa e non la stipula di accordi singoli con i creditori), sia perché quelle indicate non sembrano essere modifiche sostanziali ma solo diverse modalità di vendita dei beni che lei ritiene più idonee di quelle previste dal piano omologato.
      Ne consegue, venendo al caso concreto, che lei deve seguire le modalità di vendita indicate dal piano e non può anticipare la seconda vendita al prezzo che nel piano è previsto per un terzo o successivo esperimento, così come, se il piano prevede la vendita unitaria dell'immobile, lei non può procedere ad una vendita frazionata; è probabile, pertanto, che il giudice delegato, se messo a conoscenza dei dati che ora lei espone, rigetti l'istanza di vendita con le modalità indicate nel quesito.
      Zucchetti SG srl