Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Adempimento concordato e chiusura società

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    15/07/2020 10:50

    Adempimento concordato e chiusura società

    Buongiorno, vi pongo il seguente quesito, ringraziandovi anticipatamente per la Vs gentile risposta.
    Una srl ha adempiuto il proprio concordato ed ora deve essere posta in liquidazione e chiusa.
    Uno dei soci della predetta srl risulta essere il fallimento di un'altra srl, fallimento chiuso da circa un anno e mezzo; in CCIAA non è stata operata nessuna comunicazione in merito alla titolarità di questa partecipazione, che risulta sempre intestata al fallimento (chiuso).
    Come comportarsi ora in merito alla convocazione dell'assemblea straordinaria per porre in liquidazione la srl che ha adempiuto il concordato, dal momento che la mancata partecipazione del socio fallimento (chiuso) all'assemblea rende impossibile il raggiungimento del quorum costitutivo? La srl post concordato risulterebbe, di fatto, impossibilitata ad essere liquidata e chiusa.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/07/2020 21:10

      RE: Adempimento concordato e chiusura società

      Il primo comma dell'art. 119 stabilisce che "La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17". Ai sensi dell'art. 17 è il cancelliere che deve trasmettere immediatamente il decreto di chiusura all'ufficio del registro delle imprese.
      Diciamo questo perché la via da seguire è far fare l'annotazione della chiusura del fallimento della srl socia della srl che ora vuole deliberare lo scioglimento, sollecitando il cancelliere a provvedere, in modo che si regolarizza la situazione.
      A questo punto, bisognerebbe vedere per quale motivo è stato chiuso quel fallimento, perché se chiuso ai sensi dei nn. 1 o 2 del primo comma dell'art. 118 la srl non va cancellata e quindi, essendo tornata in bonis, può partecipare all'assemblea; se quel fallimento è stato chiuso ai sensi dei n. 3 o 4 dell'art. 118, il curatore avrebbe dovuto chiedere la cancellazione di quella società dal registro delle imprese, cosa che, presumibilmente non è stata fatta se la chiusura del fallimento neanche risulta dallo stesso registro.
      Ad ogni modo, una volta sistemata la pubblicità della chiusura del fallimento, se la srl ex fallita esiste ancora, parteciperà essa quale socio all'assemblea, se invece la società è stata cancellata, l'attivo, secondo l'indirizzo della S. Corte, si è trasmesso in comunione indivisa ai soci e saranno costoro a nominare un loro delegato che partecipi all'assemblea.
      Zucchetti SG srl