Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

riparto ai creditori chirografari concordato

  • Elena Pompeo

    Salerno
    13/02/2023 09:44

    riparto ai creditori chirografari concordato

    In un concordato ai creditori chirografai è stata promessa la percentuale del 65%. Nel caso di incasso maggiore la somma residua va ai chirografari in misura maggiore rispetto a quella promessa oppure ai postergati? Ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/02/2023 19:49

      RE: riparto ai creditori chirografari concordato

      L'indicazione della percentuale di soddisfazione per i creditori ipotizzata in una proposta concordataria non costituisce, salvo diversa volontà ricavabile dal testo prospettato, un impegno vincolante, ma una indicazione preventiva dei risultati della procedura, che indica un parametro di riferimento su cui parametrare la rilevanza dell'indempimento che può dar luogo alla risoluzione anorma dell'art. 186 l. fall. e, nei concordati liquidatori neanche questo in quanto qui è sufficiente ad impedire la risoluzione che emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati (cfr., per tutte, Cass. sez. un. 23 gennaio 2013, n. 1521).
      Ne discende, applicando lo stesso principio, al caso contrario di un realizzo che consenta una maggiore soddisfazione dei creditori chirografari rispetto alla percentuale indicata nella proposta e nel piano, che questo surplus vada attribuito ai creditori insoddisfatti e non al debitore fallito né, tanto meno, ai creditori postergati.
      La Cassazione si è, infatti, più volte pronunciata nel senso che "Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari" (In termini, Cass. 21 giugno 2018, n.16348; Conf. 27 dicembre 2019, n.345390; Cass. 4 febbraio 2009, n.2706 n. 2706). La Corte, come si vede, al di là del caso particolare esaminato, muove dalla regola generale secondo cui nel concordato preventivo non è possibile il soddisfacimento dei crediti postergati dei soci finanziatori perché la proposta concordataria non consente di soddisfare i creditori postergati prima dell'integrale soddisfazione dei creditori chirografari, posto che in caso contrario si violerebbe l'ordine delle cause legittime di prelazione; tuttavia ammette una deroga o quando vi è il consenso unanime dei creditori antergati (Cass. 4 febbraio 2009 n. 2706, cit.) o quando i creditori postergati vengano inseriti all'interno di una apposita classe con diritto di voto, sempre che la creazione della detta classe non determini in concreto una violazione della regola stessa della postergazione (Cass. 21 giugno .2018 n. 16348, cit.; App. Bari, 12 luglio 2022, n.1185); soluzione che chiaramente presuppone l'integrale pagamento di tutti i creditori con lo strumento concordatario,
      Zucchetti SG srl