Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Creditore successivo alla apertura del concordato in continuità aziendale e possibilità di iniziare procedure esecutive

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    28/07/2020 19:59

    Creditore successivo alla apertura del concordato in continuità aziendale e possibilità di iniziare procedure esecutive

    Difendo le ragioni di una società , munita di titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo emesso contro altra società in concordato preventivo omologato. Il decreto non è stato opposto dalla società debitrice a cui era stato notificato, né dal Liquidatore anch'egli destinatario della notifica.
    Il concordato preventivo, siccome omologato con decreto, prevedeva la continuità aziendale della debitrice con la possibilità per la stessa di porre in essere i contratti necessari a continuare l'attività aziendale. Proprio nell'ambito della predetta continuità aziendale la mia Assistita ha effettuato una serie di forniture di merci, tuttavia rimaste insolute.
    Trattandosi di credito sorto successivamente all'apertura del concordato (e successivamente alla sua omologazione) e trattandosi di concordato in continuità aziendale, ritengo non siano affatto applicabili - nella specie- le norme di cui agli artt. 168 primo comma e 184 L.F..
    Anzi, interpretando specularmente dette norme, ritengo come la mia Cliente sia legittimata ad iniziare una procedura esecutiva contro la società concordataria, financo mediante pignoramento presso terzi nei confronti cioè, della banca presso cui è acceso il conto della "Procedura".
    Difatti, ancorché l'attivo e, quindi, anche le somme giacenti sul predetto conto corrente, sia vincolato alla soddisfazione dei creditori concorsuali, il fatto che con il concordato non si sia verificato lo spossessamento della debitrice - come accade invece con il fallimento- e, soprattutto, il fatto che la mia Assistita sia stata completamente estranea alla proposta concordataria , essendo invece il proprio credito sorto successivamente ad essa, ritengo come alla medesima non sia precluso agire in via esecutiva ed, eventualmente, pignorare le somme presenti sul conto aperto dal Liquidatore.
    Grato di un Vostro parere in merito, porgo
    Cordiali Saluti
    Avv. Alfredo Tacchetti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/07/2020 18:43

      RE: Creditore successivo alla apertura del concordato in continuità aziendale e possibilità di iniziare procedure esecutive

      Il problema da lei posto presenta due aspetti che finiscono alla fine per sovrapporsi.
      In primo luogo, il primo comma dell'art. 184 stabilisce che "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161", per cui è pacifico che tale norma non vincola i crediti sorti successivamente alla data indicata. Principio questo affermato dalla Cassazione dsa tempo, con riferimento ai pagamenti; ossia, posto che l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema, la Cassazione ha precisato che "A tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso" (Cass. 12/01/2007, n.578;Trib. Padova, 09/05/2013).
      Il creditore prededucibile, se non è vincolato all'omologa e può essere pagato, con le debite autorizzazione, può anche agire esecutivamente qualora il pagamento non avvenga. lo può fare in corso di procedura fino all'omologa in quanto l'art. 168 l.fall. pone il divieto della azioni esecutive e cautelari solo i creditori per titolo o causa anteriore, a differenza dell'art. 51, che, nel fallimento, coinvolge nel divieto anche i crediti maturati durante il fallimento. Se tutto ciò è vero, ne consegue che il creditore prededucibile può agire esecutivamente anche dopo l'omologa posto che il divieto delle azioni esecutive per questa fase (non previsto espressamente dalla legge neanche per i crediti concorsuali in quanto l'art. 168 si ferma all'omologa) si deduce proprio o dalla ultra attività dell'art. 168 a dopo l'omologa o dall'art. 184 che vincola i creditori a ricevere i pagamenti secondo i piani concordatari; norme, che come detto non trovano applicazione pe ri crediti prededucibili. Né può valere il richiamo alla concorsualità della procedura che non dovrebbe consentire aggressioni del patrimonio del debitore destinato alla soddisfazione di tutti i creditori perché, come visto, anche questo principio è derogato per i crediti prededucibili in quanto questi, per loro natura, sono sottratti al concorso con i creditori concorsuali..
      Una volta ammesso che il creditore prededucibile può agire in via esecutiva per il recupero dei propri crediti, non vi è ragione per escludere che questo possa servirsi anche dell'espropriazione presso terzi, ricorrendone i presupposti.
      Zucchetti SG Srl.
      • Claudio Colonni

        Città di Castello (PG)
        10/07/2023 18:25

        RE: RE: Creditore successivo alla apertura del concordato in continuità aziendale e possibilità di iniziare procedure esecutive

        Buongiorno pongo un quesito particolare per il quale non ho trovato riferimenti e/o risposte soddisfacenti.
        Vi chiedo pertanto se, a Vostro avviso, in ipotesi di concordato in continuità, omologato oltre un anno fa, in relazione al quale i termini per il pagamento della prima scadenza prevista dal piano per i soli creditori privilegiati sono scaduti un paio di mesi fa ma non ancora effettuati dalla società debitrice, è ammissibile che un creditore privilegiato di quelli il cui termine per il pagamento è scaduto, possa procedere a pignoramento presso terzi (es: su conti bancari) nonostante il concordato a suo tempo omologato non sia stato ancora dichiarato risolto ? Ovviamente non è ancora neppure avvenuta alcuna dichiarazione di apertura di una liquidazione giudiziale. Non dovrebbe valere anche in questo caso il divieto di azioni esecutive individuali ? Eventuali somme apprese in questo modo dal creditore procedente sarebbero comunque revocabili in caso di successiva liquidazione giudiziale ?

        Grazie per la collaborazione.
        Avv. Claudio Colonni
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/07/2023 16:07

          RE: RE: RE: Creditore successivo alla apertura del concordato in continuità aziendale e possibilità di iniziare procedure esecutive

          No non possono farlo. I creditori anteriori sono assoggettati al divieto delle azioni esecutive posto dal primo comma dell'art. 168 l.fall.. E' vero che tale norma parla di divieto delle azioni esecutive fino alla definitività del decreto di omologa, ma questo perché, dopo tale decreto, il concordato, a norma dell'art. 184 l. fall., è obbligatorio per tutti i creditori i quali, quindi possono e devono essere soddisfatti secondo il piano omologato. L'inadempimento può giustificare la risoluzione del concordato, su richiesta di ciascun creditore, o anche la dichiarazione di fallimento omisso medio, ma non l'esecuzione sui beni del debitore o presso terzi.
          Zucchetti SG Srl