Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato preventivo transazione fiscale - classi voto

  • Daniela Aschi

    Roma
    27/11/2021 20:14

    concordato preventivo transazione fiscale - classi voto

    URGENTE
    Vorrei confrontarmi con voi su una problematica che non mi era ancora mai capitata.
    Concordato preventivo con transazione fiscale e seguente proposta: erario pagato al 40% con i privilegiati e degrado al chirografo della restante parte del credito.
    Formazione di tre classi, la prima delle quali costituita per il credito chirografario dell'erario, come per legge.
    L'art 183 ter n. 3 recita "relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio....etc"
    Da ciò si dovrebbe dedurre che l'erario vota per l'intero valore del credito e non solo per il valore della parte degradata a chirografario.
    Nell'indicare, nella relazione 172 l.f., i creditori ammessi al voto, come devo collocare l'erario?
    Grazie per l'aiuto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/11/2021 20:01

      RE: concordato preventivo transazione fiscale - classi voto

      La parte finale del primo comma dell'art. 182ter l. fall. stabilisce che "se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe".
      Questa disposizione, letta in combinato con il terzo comma dell'art. 177, per il quale "I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito", fa capire che anche i crediti tributari partecipano al voto per la parte in cui sono degradati al chirografo a seguito di transazione fiscale.
      Con questa conclusione non contrasta il terzo comma dell'art. 182ter, secondo il quale "Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma" perché la norma non vuol dire che il voto viene espresso per l'importo originario del credito tributario, compresa la parte privilegiata, ma fa riferimento alla proposta concordataria che deve individuare il credito tributario complessivo, costituito sia dai debiti certi che dalle pretese in contestazione (cfr, in tal senso, Cass. 07/03/2017, n.5689), in modo da rendere noto ai creditori l'intero importo dei debiti tributari, certi ed incerti, e permettere all'Amministrazione Finanziaria il voto anche per l'ammontare dei crediti incerti, ma pur sempre per quelli per i quali il voro è consentito; ossia per la parte riconosciuta in chirografo o anche per quella prelatizia, se rinuncia alla prelazione, fermo restando che all'esito del contenzioso, i crediti accertati saranno soddisfatti, non nella misura dell'originaria pretesa emergente dall'atto, ma secondo le percentuali offerte nel concordato omologato applicate sull'ammontare risultante dalla pronuncia che definisce il giudizio, indipendentemente dal voto favorevole o contrario espresso dal creditore tributario.
      Zucchetti Sg srl