Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

spese condomianli

  • Gabriele Berto

    Martellago - frazione Maerne (VE)
    17/01/2025 11:00

    spese condomianli

    Si chiede se è corretto attribuire la natura di credito in chirografo per le spese condominiali sorte dalla data di presentazione dell'istanza ex art. 161 L.F. di presentazione della domanda di concordato alla data di apertura del procedura posto che le stesse non sono ancora esigibili in quanto approvate successivamente dall'assemblea condominiale.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/01/2025 18:34

      RE: spese condomianli

      Il credito per spese condominiali non è assistito da alcun privilegio, per cui la domanda verte sull'eventuale attribuzione della prededuzione a dette spese, da intendersi nel caso in esame come gli oneri ordinari visto che l'intero viene distribuito nell'arco del tempo.
      Orbene l'art. 30 della Legge n. 220/2012 ("Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"), dispone che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".
      Posto che per l'art. 63 disp. att. cod. civ. l'esigibilità è data dalla delibera assembleare, a noi sembra che la norma non dica che sono prededucibili le spese divenute esigibili dopo la delibera, che legittimerebbe l'esclusione della prededuzione delle spese maturate fino alla delibera di approvazione, ma dica, invece, che tutti i contributi per spese ordinarie e straordinarie maturati nel corso di una procedura concorsuale sono prededucibili ove siano deliberati dall'assemblea.
      Se si segue questa interpretazione i contributi maturati dopo la presentazione della domanda di concordato, anche se divenuti esecutivi successivamente, sono da considerare come prededucibili in quanto maturati in corso di procedura.
      Zucchetti SG srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        20/05/2025 08:13

        RE: RE: spese condomianli

        Si chiede se la prededuzione delle spese condominiali permane anche se l'immobile al quale pertengono dette spese venga abbandonato poiché manifestamente non conveniente la sua liquidazione (dopo sei tentativi di vendita con altrettante pubblicità di cui l'ultima a offerte libere, nessuna offerta è pervenuta).
        Si chiede inoltre se vi sono dei precedenti giurisprudenziali.
        Si ringrazia.
        Cordiali saluti
        Leonardo Quagliata
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/05/2025 19:32

          RE: RE: RE: spese condomianli

          Il c.d. abbandono ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall. (ripreso dal comma 2 dell'art. 213 CCII) consiste nella dismissione della disponibilità del bene acquisito all'attivo del fallimento in quanto il curatore ritiene che non sia conveniente la liquidazione dello stesso; sicchè, a seguito di tale operazione, ove svolta seguendo le disposizioni della citata norma, il bene non fa più parte dell'attivo e, quindi, la curatela non è tenuta a pagare- né in prededuzione né con altra collocazione- le spese successive (comprese quelle condominiali come anche l'IMU) che riguardino detto bene.
          Zucchetti SG srl
          • Leonardo Quagliata

            ROMA
            21/05/2025 12:34

            RE: RE: RE: RE: spese condomianli

            Quindi, in caso di abbandono del bene nel corso di un concordato preventivo liquidatorio omologato le spese specifiche (quali IMU-TASI e oneri condominiali) maturate in precedenza dell'abbandono permangono a carico della procedura concordataria, mentre solo quelle successive non sono dovute?
            Inoltre, nell'affermativa, le spese specifiche (quali IMU-TASI e oneri condominiali) maturate in precedenza dell'abbandono del bene, una volta abbandonato il bene, hanno tutte natura chirografaria?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              21/05/2025 19:03

              RE: RE: RE: RE: RE: spese condomianli

              Corretta la prima parte. Anche la seconda con il chiarimento che la collocazione chirografaria va fatta nell'ambito della graduazione delle prededuzioni.
              Zucchetti SG srl