Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo in continuità - Commissario giudiziale - Documentazione antimafia

  • Giuseppe D'Agata

    Siracusa
    26/10/2018 10:31

    Concordato preventivo in continuità - Commissario giudiziale - Documentazione antimafia

    La presente al fine di richiedere cortesemente il Vs. parere, circa la sussistenza o meno di un obbligo in capo al Commissario giudiziale (nel procedimento di concordato preventivo in continuità), nella fase di preconcordato e/o nella fase successiva, anche alla omologa, di fornire alla Prefettura e/o altra società richiedente, tutta la documentazione prevista dal Codice Antimafia, nel caso in cui la società in concordato richieda ad esempio l'inserimento nella white list.
    Un cordiale saluto
    Giuseppe D'Agata
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/10/2018 21:12

      RE: Concordato preventivo in continuità - Commissario giudiziale - Documentazione antimafia

      La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", mutando il precedente sistema relativo all'informazione antimafia, ha, per l'esercizio di attività in determinate attività imprenditoriali che si assumono essere sottoposte a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, istituito presso ciascuna prefettura una apposita lista- la white list- dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ed operanti nei settori di cui al comma 53 dell'art. 1 della citata legge.
      I settori individuati dal comma 53 attengono ai seguenti ambiti: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.
      L'iscrizione nell'elenco e' volontaria su istanza dell'interessato ed e' soggetta alle seguenti condizioni: assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia; assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art 84 comma 3 del codice antimafia.
      Alla luce di questa succinta esposizione della normativa, ci sembra che il commissario del concordato preventivo non abbia alcun ruolo o obbligo nella vicenda iscrizione essendo l'imprenditore concordatario- che in procedura non perde la gestione della sua impresa, anche se svolta sotto la vigilanza del commissario- a valutare se ritiene di doversi iscrivere nella white list in quanto operante in uno dei settori indicati e se ha interesse a farlo continuando la sua attività; qualora ritenga di farlo dovrà presentare la documentazione richiesta dalla legge; peraltro, è difficile configurare detta iscrizione com atto di straordinaria amministrazione per cui non crediamo sia necessaria l'autorizzazione del tribunale o del giudice delegato. Ovviamente le operazioni successive vdi continuazione di un contratto pubblico o di partecipazione a gare saranno soggette alle prescrizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 186 bis l.f..
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe D'Agata

        Siracusa
        27/10/2018 15:22

        RE: RE: Concordato preventivo in continuità - Commissario giudiziale - Documentazione antimafia

        Vi ringrazio per la celere risposta.

        Sul punto evidenzio, altresì, che il GSE (Gestore servizi energetici) che nella circostanza concreta ritiene obbligatorio anche per il Commissario giudiziale l'adempimento della documentazione antimafia, evidenzia che tale obbligo trova fondamento:
        - nell'art. 83, comma 3, del Codice antimafia, nel quale non viene annoverato tra i soggetti esenti dalla presentazione della documentazione il Commissario giudiziale e ciò, in quanto i requisiti di onorabilità utili alla nomina a commissario giudiziale sono differenti, di livello inferiore, rispetto a quelli previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 67 e 83, comma 3, lett. b del codice antimafia;
        - poichè i requisiti utili alla nomina a commissario giudiziale sono assimilabili a quelli previsti per la designazione alla carica di curatore fallimentare e di amministratore giudiziario, in via analogico sussuntiva, i commissari giudiziali non sono considerati esenti antimafia bensì sottoposti al relativo obbligo;
        - poichè il Commissario giudiziale, ancorchè sia generalmente titolare di funzioni di vigilanza, di consulenza, e di informazione, può essere titolare ex art. 185, comma 6, della Legge fallimentare, di poteri di gestione diretta sull'impresa nella fase successiva all'omologazione del concordato preventivo. Quindi, secondo tale tesi il Commissario giudiziale avrebbe poteri di gestione indiretta esercitabili attraverso l'esercizio di funzioni di vigilanza sull'impresa e di informazione in favore degli organi giudiziari, nonchè anche di eventuali poteri di gestione diretta svolgendo, un ruolo cardine volto a garantire il genuino andamento delle attività di impresa, presentando tratti in comune con le figure portatrici di poteri usualmente gestori, alle quali è richiesta la presentazione della documentazione antimafia.

        A parere del sottoscritto quanto esposto dal GSE appare illegittimo, poichè il Commissario giudiziale (a differenza del curatore fallimentare e amministratore giudiziario) non ha in alcun modo poteri di gestione, bensì di vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato; quanto all'art. 185 della LF, richiamato dal GSE, appare indubbio che debba applicarsi agli amministratori giudiziali e/o ai Commissari liquidatori e non anche al Commissario giudiziale.

        Vi prego darmi il Vs. cortese parere anche sulle motivazioni dedotte dal GSE.
        Cordiali saluti.




        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/10/2018 11:56

          RE: RE: RE: Concordato preventivo in continuità - Commissario giudiziale - Documentazione antimafia

          In primo luogo ci sembra strana la richiesta del GSE perché il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24.11.2016, pubblicato in Gazz. Uff. 21.1.2017, ha chiarito definitivamente che l'iscrizione all'elenco sostituisce la documentazione antimafia. invero, la funzione delle cosiddette "White list" è quella di monitorare sotto il profilo antimafia le imprese che operano in settori particolarmente esposti alle infiltrazioni mafiose, per cui tali imprese per poter partecipare ed assumere appalti pubblici hanno ora l'obbligo di essere iscritte in tale elenco tenuto da ciascuna Prefettura. L'iscrizione alle white list, per tali imprese, diventa, per un verso, vincolante, eliminado i dubbi sull'obbligo, a causa di una ambigua formulazione inserita nel regolamento del 2013 che le ha istituite e, per altro verso, sostituisce la documentazione antimafia (comunicazione e informativa) per appalti di qualunque importo e soprattutto anche se di natura diversa dal settore specifico per il quale l'impresa ha richiesto e ottenuto l'iscrizione.
          Inoltre le considerazioni che lei ha accennato quanto al ruolo del commissario sono ineccepibili. Invero, come dispone il primo comma dell'art. 167 l.f. "Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale" e la vigilanza non costituisce assolutamente una forma di gestione indiretta, sostanziandosi in un controllo sull'attività dell'imprenditore concordatario, esplicato nei limiti e per le finalità dettate dalla legge. Mentre il fallito perde la disponibilità dei beni, che passa al curatore, il debitore concordatario subisce quello che viene comunemente chiamato uno "spossessamento attenuato", nel senso che egli non perde la disponibilità e la gestione della sua impresa, ma deve sottostare a determinate limitazioni dei suoi poteri di disposizione e di amministrazione del suo patrimonio in quanto in qualche modo vincolato alla soddisfazione dei creditori.
          Dopo l'omologa, il primo comma dell'art. 182 l.f. dispone che ". Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione" e il primo comma dell'art. 185 specifica che "Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione".
          Come si vede, dopo l'omologa, entra in scena un nuovo organo che è il liquidatore, dei poteri del quale si può discutere, ma certamente questi sono diversi da quelli del commissario, che rimane con funzioni di controllo sull'operato del liquidatore. Data questa diversità di ruoli la Cassazione ha anche sostenuto che il commissario non possa essere nominato liquidatore, non potendo essere controllore e controllato, ma è anche da ammettere che nella prassi, per ragioni di economia processuale, a volte lo stesso professionista già commissario viene nominato anche liquidatore, ma è evidente che, in questi casi, il commissario assume le funzioni di liquidatore se e quando vene nominato tale, sicchè prima di tale evento egli non ha alcuna gestione dell'attività del debiore.
          Zucchetti SG srl
    • Mariarosaria Menditto

      Casagiove (CE)
      13/05/2022 09:51

      RE: Concordato preventivo in continuità - Commissario giudiziale - Documentazione antimafia

      Buongiorno,
      mi sono ritrovata nella medesima situazione da Lei esposta, GSE, sulla base delle medesime argomentazioni citate nella presente chat, mi chiede il certificato antimafia, ritenendo non dovuta la certificazione, ini ragione dei principi da Lei citati, Le sarei grata, visto il tempo trascorso, se volesse illustrarmi la conclusione della Sua vicenda
      Ringrazio anticipatamente
      Cordiali saluti,
      Mariarosaria Menditto
      • Giuseppe D'Agata

        Siracusa
        13/05/2022 10:11

        RE: RE: Concordato preventivo in continuità - Commissario giudiziale - Documentazione antimafia

        Pregiatissima,
        nel riscontrare la cortese Sua u.s., Le rappresento che nessuna documentazione è stata fornita al richiedente GSE, alla luce delle considerazioni sopra espresse, conseguentemente asseverate anche dal G.D., il quale con provvedimento reso ad hoc ha rilevato che: << ... le considerazioni svolte dal Commissario appaiono pienamente condivisibili, dovendosi escludere che, in caso di concordato preventivo, gli obblighi inerenti le c.d. certificazioni antimafia debbano ricadere sul commissario, essendo l'imprenditore concordatario unico soggetto avente la piena gestione dell'impresa, sebbene sotto la vigilanza degli organi della procedura, e dunque permanendo esclusivamente in capo al medesimo tali obblighi; ritenuto, pertanto, che la richiesta avanzata dal GSE non trova alcun fondamento normativo, non rivestendo il Commissario alcun ruolo equiparabile a quello dell'imprenditore ... >>. Resto a Sua disposizione. Cordiali saluti. Giuseppe D'Agata
        • Mariarosaria Menditto

          Casagiove (CE)
          13/05/2022 10:16

          RE: RE: RE: Concordato preventivo in continuità - Commissario giudiziale - Documentazione antimafia

          Solo per ringraziarla, non posso che condividere la soluzione adottata
          Cordiali saluti,
          Mariarosaria Menditto